Roma - L’Anac di Giuseppe Busia fa un report sul Correttivo Appalti – consegnato a seguito dell’audizione alla Camera della scorsa settimana – e lo consegna con tutte le proposte emendative che secondo l’Autorità Anticorruzione sarebbe opportuno intraprendere.
Tra queste anche l’avvalimento, il tema dell’illecito professionale, (che propone di far entrare solo a seguito di condanna definitiva) e l’aggregazione. Ma anche le soglie per l’affidamento diretto – molto contestate dagli operatori – la revisione dei prezzi e il cumulo alla rinfusa (cavallo di battaglia di Ucsi e Ascor).
63 pagine in cui l’Anac “rivede” il testo e propone i suoi ‘suggerimenti’.
Qui di seguito AGEEI pubblica il REPORT ANAC in PDF:
REPORT ANAC CORRETTIVO APPALTI
Le modifiche riguardano nello specifico: Gli affidamenti in house (art. 7 Codice), Le cause di esclusione (art. 10 Codice); l’aggiudicazione dell’appalto per singoli lotti (art. 14 Codice); l requisiti professionali dei progettisti interni all’amministrazione (art. 41 Codice); l’appalto integrato (art. 44 Codice; art. 11 Correttivo); le soglie individuate per l’affidamento diretto (art. 50 Codice); l’esclusione automatica delle offerte anomale (art. 54 Codice); le clausole sociali (art. 57 Codice; l’accordo quadro (art. 59 Codice); la revisione prezzi (art. 60 e All. II.2-bis Codice); la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (art. 63 Codice); il cumulo alla rinfusa (art. 67 Codice); il titolare effettivo (art. 94 Codice); l’illecito professionale grave (art. 98 Codice); l’applicabilità dell’istituto del silenzio-assenso alla verifica dei requisiti di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica (art. 99 Codice); i requisiti di ordine speciale (art. 100 Codice); il sistema di qualificazione SOA (artt. 100 e 222 Codice); l’avvalimento premiale (art. 104 Codice); le garanzie per la partecipazione alle procedure (art. 106 Codice); la certificazione della parità di genere (art. 108 Codice); la risoluzione del contratto (art. 122 Codice); la reputazione dell’impresa (artt. 126 e 50 Codice); la disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali (art. 132 Codice); i contratti gratuiti e le forme speciali di partenariato (art. 134 Codice); la qualificazione per i contratti di partenariato pubblico-privato (art. 174 Codice); il collegio consultivo tecnico (art. 215 Codice); la sanzionabilità degli enti certificanti inadempienti (art. 222, co. 13 Codice); l’attività di vigilanza di ANAC sul sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza ed il connesso esercizio del potere sanzionatorio (artt. 222 e 63 e All. II.4 Codice); le categorie di opere prevalenti e/o scorporabili (All. I.1 Codice); il necessario coordinamento tra la pianificazione delle iniziative da parte dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e la programmazione da parte delle stazioni appaltanti deleganti (All. I.5 Codice); i Consorzi non necessari: l’ipotesi in cui il Consorzio stabile assuma il ruolo di impresa ausiliaria (All. II.12 Codice); l’equo compenso (artt. 9 e 73 Correttivo); l’equivalenza delle tutele nel subappalto (art. 33 Correttivo); le modifiche del contratto in corso di esecuzione (art. 34 Correttivo); contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato (art. 45 Correttivo; artt. 197, 201 e 202 Codice); la procedura di affidamento della finanza di progetto (art. 48 Correttivo; All. I.1 Codice); l’accesso dei collaboratori del RUP e dei responsabili di fase ai servizi ANAC (art. 65 Correttivo); le aggregazioni e centralizzazione delle committenze (art. 78 Correttivo); la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l’esecuzione contrattuale (art. 78 Correttivo)
Approvato in Consiglio dei ministri il correttivo al Codice Appalti. IL TESTO