News9 Febbraio 2022 09:22

Per Cingolani è Ispra il laboratorio nazionale di riferimento per la qualità dell’aria

È Ispra il laboratorio nazionale di riferimento per le sostanze inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, benzene, monossido di carbonio, ozono, PM10 e PM2,5 e specie ioniche nel PM2,5 secondo i dettami della direttiva europea sulla qualità dell'aria che chiede agli Stati membri di assicurare la presenza, sul territorio nazionale, di uno o più laboratori nazionali di riferimento aventi determinati requisiti di accreditamento per i metodi di riferimento in conformità alla norma armonizzata sui laboratori di prova e taratura. Lo ha deciso il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani con decreto.

Secondo quanto riporta il provvedimento, il laboratorio nazionale svolge le seguenti funzioni: a) organizza con idonea periodicità programmi di garanzia di qualità e di intercalibrazione - circuiti interlaboratorio su base nazionale, correlati a quelli organizzati a livello eurounitario dal Centro Comune di Ricerca della Commissione europea per gli inquinanti di cui al comma 1, a cui partecipano i gestori delle stazioni di misurazione utilizzate ai fini del decreto legislativo n. 155/2010; b) al fine di assicurare l’idoneo utilizzo dei metodi di riferimento applicati dagli strumenti di misura sul territorio, prescrive ai gestori delle stazioni di misurazione, sulla base degli esiti
dell’interconfronto di cui alla lettera a), le necessarie correzioni operative; c) valuta la relazione illustrativa che i gestori di stazioni di misurazione destinatari delle prescrizioni di cui alla lettera b) predispongo al fine di attestare l’adempimento alle prescrizioni medesime; d) al fine di assicurare l’idoneità delle dimostrazioni di equivalenza dei metodi diversi da quelli di riferimento, applicati dagli strumenti di misura, coordina, nell’ambito dei programmi di garanzia della qualità e di intercalibrazione di cui alla lettera a), le attività di verifica relative al mantenimento del rispetto degli obiettivi di qualità nel tempo; e) assicura la propria partecipazione, almeno ogni tre anni, ai programmi di garanzia della qualità e di intercalibrazione - circuiti interlaboratorio organizzati a livello eurounitario dal Centro Comune di Ricerca della Commissione europea per gli inquinanti di cui al comma 1, nonché per gli altri inquinanti previsti dal decreto legislativo n. 155/2010; f) se la partecipazione ai programmi di cui alla lettera e) non produce risultati soddisfacenti, dimostra, nella successiva partecipazione alle medesime attività, di avere adottato idonee misure correttive e invia una relazione illustrativa di tali misure al Centro Comune di Ricerca della Commissione europea; g) assicura il proprio supporto ai lavori della Rete europea dei Laboratori Nazionali di riferimento istituita dalla Commissione europea; h) assicura l’istruttoria necessaria al riesame del sistema generale delle procedure di garanzia di qualità, nell’ambito della predisposizione dei decreti previsti dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 155/2010.

IL DECRETO