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Politica11 Giugno 2026 19:10

Dl iperammortamento:dal 2026 nuovi incentivi fiscali alle imprese per digitale e rinnovabili. IL TESTO BOLLINATO

Roma - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy definisce le modalità per accedere alla maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali.

Il panorama industriale italiano si prepara a una nuova stagione di incentivi fiscali finalizzati alla modernizzazione del sistema produttivo.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha definito attraverso un decreto attuativo bolinato, le regole del gioco per la nuova agevolazione che permette alle aziende di maggiorare il costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi.

La misura, che trae origine dai commi da 427 a 436 della Legge di Bilancio per il 2026, punta a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale e l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per gli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

IL QUADRO DELLE DEFINIZIONI E L’AMBITO DI APPLICAZIONE

Per navigare correttamente all’interno della norma, il decreto stabilisce un perimetro di definizioni molto preciso. Il Ministero di riferimento è quello delle Imprese e del Made in Italy, mentre il braccio operativo per la gestione delle pratiche è affidato al GSE (Gestore dei Servizi Energetici).

Viene chiarito che il “calore di processo” è esclusivamente quello destinato a usi diversi dal riscaldamento degli ambienti o dalla produzione di acqua calda sanitaria. Un passaggio cruciale riguarda la “data di fine lavori”, identificata con l’installazione di tutti i macchinari e l’ultimazione delle opere civili necessarie all’esercizio degli impianti, in conformità con i progetti autorizzati e le comunicazioni al Gestore di Rete secondo il Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA).

Per gli investimenti in beni materiali e immateriali, il completamento segue le regole generali dell’articolo 109 del TUIR, indipendentemente dai principi contabili adottati dall’impresa. La “struttura produttiva”, invece, viene identificata come il sito costituito da unità locali o stabilimenti su particelle catastali contigue, dotato di autonomia funzionale.

LA PROCEDURA DI ACCESSO AL BENEFICIO IN TRE FASI

L’iter per ottenere l’agevolazione non è automatico ma richiede una precisa sequenza di comunicazioni telematiche.

In primo luogo, l’impresa deve inviare.una comunicazione preventiva per ogni struttura produttiva, indicando i dati.identificativi, la tipologia e.l’importo degli investimenti previsti, sia per i beni legati alla trasformazione digitale (Allegati IV e V della legge 199/2025) sia per quelli destinati all’energia rinnovabile.

Entro sessanta giorni dalla conferma di esito positivo da parte del GSE, l’azienda deve trasmettere una comunicazione di conferma, segnalando la data e l’importo dell’acconto versato, che deve essere almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per il leasing, fa
fede la stipula del contratto e l’impegno assunto dal locatore.

Infine, una volta completati gli investimenti e avvenuta l’interconnessione ai sistemi aziendali — e comunque non oltre il 15 novembre 2028 — va inviata la comunicazione di completamento corredata dalle attestazioni tecniche e contabili necessarie. Il GSE ha dieci giorni di tempo per verificare la completezza dei dati e comunicare l’esito o l’eventuale necessità di integrazioni.

MONITORAGGIO CONTINUO E PIATTAFORMA INFORMATICA

La gestione dell’intera misura avviene esclusivamente attraverso una piattaforma informatica dedicata, disponibile nell’Area Clienti del sito del GSE, a cui si.accede tramite SPID o CIE.

Oltre alle comunicazioni di accesso, le imprese sono tenute a un monitoraggio costante per permettere allo Stato di controllare l’andamento degli oneri finanziari. Nello specifico, ogni anno, entro il 20 gennaio, deve essere inviata una comunicazione periodica sugli investimenti effettuati e sul costo sostenuto.

Successivamente, entro il 30 giugno, va trasmessa una comunicazione integrativa con il relativo piano di ammortamento e
l’indicazione delle quote di incentivo imputate a ciascun esercizio. Il mancato rispetto di questi termini o l’omissione delle integrazioni richieste comporta l’impossibilità di perfezionare la procedura e, di conseguenza, la perdita del beneficio.

ENTITÀ DEL BENEFICIO E MODALITÀ DI FRUIZIONE

L’agevolazione consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni che rileva ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. La misura del beneficio è scalabile in base all’entità dell’investimento annuo: il 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, il 100% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro, e il 50% per la parte eccedente i 10 milioni, fino a un tetto massimo di 20 milioni di euro.

La fruizione parte dal periodo d’imposta in cui viene trasmessa al GSE la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione e che il GSE abbia confermato l’esito positivo delle verifiche. La gestione tecnica e amministrativa è regolata da un’apposita convenzione tra il Ministero e il GSE, che riceve un compenso di 5 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028 per lo svolgimento di tali attività.

CERTIFICAZIONI TECNICHE E REQUISITI DEI PROFESSIONISTI

Per garantire la correttezza degli investimenti,.il decreto impone obblighi rigorosi in materia di certificazione. Le caratteristiche tecniche dei beni e l’avvenuta interconnessione devono essere comprovate da perizie tecniche asseverate, corredate da analisi dettagliate.

Tali documenti possono essere rilasciati da ingegneri o periti industriali iscritti agli albi, oppure da enti di certificazione accreditati. Per il settore agricolo, la platea dei professionisti abilitati si estende a dottori agronomi, forestali, agrotecnici e periti agrari. Parallelamente, è necessaria una certificazione contabile che
attesti l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza con le scritture dell’impresa.

Questo compito spetta ai revisori legali dei conti o alle società di revisione iscritte nel registro. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione, l’incarico può essere affidato a un revisore esterno che deve comunque rispettare rigorosi principi di indipendenza.

DETTAGLI SUGLI IMPIANTI PER L’AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA

L’articolo 8 del decreto entra nel merito dei beni per l’energia rinnovabile. Sono agevolabili i gruppi di generazione elettrica, i trasformatori, i misuratori, i servizi ausiliari e i sistemi di stoccaggio dell’energia. Anche gli impianti termici sono inclusi, purché finalizzati esclusivamente al calore di processo e non cedibili a terzi, con elettrificazione dei consumi alimentata da energia autoprodotta o certificata verde.

Esiste tuttavia un limite al dimensionamento: la producibilità massima attesa non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Il calcolo del fabbisogno viene effettuato sommando i consumi medi annui di energia elettrica e i consumi equivalenti di energia termica o combustibili dell’esercizio precedente.

L’Allegato 1 del decreto fornisce le formule e i fattori di conversione.necessari (come i parametri ftep,i) per trasformare i diversi vettori energetici in chilowattora equivalenti e stabilisce i massimali di costo in euro/kW per le diverse tecnologie (solare, eolico, geotermico, idraulico e biomasse).

CONTROLLI, RECOUP E CAUSE DI DECADENZA DAL DIRITTO

Il GSE, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, ha il compito di vigilare sulla sussistenza dei requisiti. Le imprese devono conservare tutta la documentazione, dalle fatture alle perizie, fino ai documenti di trasporto, per consentire le verifiche documentali e i sopralluoghi. La decadenza dal
beneficio, totale o parziale, scatta in diverse circostanze: se il bene viene venduto o destinato a strutture all’estero durante il periodo di fruizione (a meno che non venga sostituito con un bene analogo o superiore), se mancano i requisiti di ammissibilità, o in caso di documentazione irregolare o false
dichiarazioni.

Qualora venga accertata una fruizione indebita, il GSE informa l’Agenzia delle Entrate per il recupero degli importi, che saranno maggiorati di interessi e sanzioni. Infine, il decreto assicura che il trattamento dei dati personali avvenga nel pieno rispetto del GDPR e della normativa nazionale sulla privacy.

www.ageei.eu

www.mimit.gov.it

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