News17 Febbraio 2022 20:16

Milleproroghe, ecco in sintesi quanto finora approvato. L’elenco

Votazioni ancora in corso sul Milleproroghe.

Qui di seguito AGEEI pubblica l'elenco degli emendamenti, in sintesi, finora approvati:

EMENDAMENTI MILLEPROROGHE

AMBIENTE E TERRITORIO

Con riguardo alle norme in materia di ambiente e territorio, si interviene:

prorogando al 31 dicembre 2022 il termine previsto dall'articolo 207, comma 1, del D.L. 34/2020, entro il quale è possibile un incremento fino al 30 per cento dell'anticipazione del prezzo a favore dei soggetti che partecipano ai contratti pubblici (articolo 3, comma 4);

prorogando di tre mesi i termini per l'affidamento dei lavori da parte dei comuni assegnatari dei contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dai commi 139 e 139-bis della legge di bilancio 2019, limitatamente alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021 (articolo 1-bis, introdotto in sede referente) e recando ulteriori proroghe ai termini previsti per gli adempimenti relativi ai contributi in questione, limitatamente a quelli riferiti all'anno 2022 (articolo 3, comma 5-bis, introdotto in sede referente);

prevedendo che, a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (articolo 3, comma 5-bis, introdotto in sede referente);

estendendo (con una modifica all'art. 21 del D.L. 152/2021) da 130 a 135 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 152/2021 (7 novembre 2021), il termine entro il quale le città metropolitane dovranno individuare i progetti per la realizzazione dei piani urbani integrati del PNRR, e prevedendo, altresì, che il livello progettuale richiesto per l'ammissibilità dei medesimi progetti non sia inferiore al progetto di fattibilità (articolo 3, comma 6-bis, introdotto in sede referente);

differendo al 31 dicembre 2024, al fine di consentire il completamento di tutti gli interventi ricompresi nel Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, il termine (scaduto il 31 dicembre 2020) fino al quale è previsto il mantenimento in esercizio della gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440 (art. 10, comma 3-bis, introdotto in sede referente);

differendo dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (articolo 10-bis, introdotto in sede referente);

sospendendo fino al 31 dicembre 2022 l'applicazione degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi, prevedendo che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura previsti e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte (articolo 11, comma 1, modificato in sede referente) e demandando ad un decreto ministeriale la definizione di apposite linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi (articolo 11, comma 2); prevedendo un rifinanziamento di 300.000 euro, per il triennio 2022-2024, del fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo istituito dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, introdotti in sede referente);

estendendo fino al 2035 il finanziamento annuale di 1 milione di euro a favore dell'ISPRA per il supporto al Ministero della transizione ecologica, già disposto per il solo anno 2022 dal comma 828 dell'art. 1 della legge di bilancio 2022 (articolo 11, commi 5-bis e 5-ter, introdotti in sede referente); prorogando al 31 dicembre 2022, l'efficacia degli atti adottati per gli interventi di bonifica ambientale dello stabilimento Stoppani nel comune di Cogoleto (Genova), e la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stesso stabilimento (articolo 13, comma 2);

prorogando al 30 aprile 2022 il termine di cessazione delle funzioni del Commissario, nominato per la gestione del piano di interventi per le finali di coppa del mondo e i campionati di sci alpino 2020-2021 di Cortina d'Ampezzo (articolo 13, comma 3);

recando disposizioni in materia di gestione commissariale per il sisma di Ischia 2017, prevedendo, inoltre, l'applicazione delle misure per la ricostruzione e per la redazione del piano di ricostruzione già stabilite per il sisma 2016-2017, e intervenendo sulle procedure di condono per il riconoscimento del contributo di ricostruzione (articolo 13, commi da 4-bis a 4-quinquies, introdotti in sede referente). incrementando di un ulteriore milione di euro le risorse del fondo, istituito dalla legge di bilancio 2022, finalizzato ad adottare misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio della provincia di Mantova dal 3 luglio all'8 agosto 2021 (articolo 13-bis, introdotto in sede referente).

prevedendo disposizioni volte a supportare il Commissario straordinario del sisma 2016-2017, per l'attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare (D.L. 59/2021) al PNRR, nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia) (art. 13-ter, introdotto in sede referente).

Si segnala che in sede referente è stato soppresso l'art. 21, recante una serie di modifiche a disposizioni che riguardano la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dai fondi sequestrati e acquisiti dalla società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria a titolo di prezzo di sottoscrizione di prestiti obbligazionari, al fine – dichiarato nella relazione illustrativa – di consentire l'utilizzo delle maggiori risorse a disposizione, destinando le stesse anche ad una ulteriore finalità (decarbonizzazione ed elettrificazione del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico di Taranto), nonché di coordinare le disposizioni citate.

ENERGIA

Con riferimento al settore dell'energia, il provvedimento interviene:

fissando al 30 giugno 2022 il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, per sostenere i settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica (articolo 11, comma 3);

prorogando al 31 dicembre 2026 il godimento dei benefici riconosciuti alle imprese energivore nazionali, a fronte del loro impegno a finanziare la realizzazione di alcune linee di interconnessione con l'estero, e prevedendo che ARERA aggiorni conseguentemente l'elenco dei Paesi esteri dai quali dette imprese possono acquistare energia elettrica oggetto del servizio di importazione virtuale (articolo 11, comma 4);

disponendo l'ulteriore proroga, dal 2021 al 2022, degli incentivi - previsti dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) - per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti. La proroga in questione è stata introdotta in sede referente (articolo 11, comma 5- bis);

disponendo che la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema - prevista dall'articolo 33-ter del D.L. n. 77/2021 (l. n. 108/2021) - sia effettuata entro il 30 giugno 2022. Tale previsione è stata introdotta nel corso dell'esame in sede referente (articolo 11, comma 5-bis); intervenendo sulla norma che attualmente prevede che, dal 2023 non sia conteggiata - ai fini del raggiungimento del target 2030 in materia di consumo di fonti rinnovabili nei trasporti - la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD) (salvo che gli stessi siano certificati come biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, nel rispetto dei criteri dettati). La modifica introdotta in sede referente prevede che tale esclusione operi "non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato della Commissione attuativo della Direttiva RED II (Dir. 2018/200/UE) volto a fissare disposizioni attuative sui criteri di sostenibilità dei biocombustibili" (articolo 11, comma 5-bis).