Energia21 Marzo 2022 10:15

Gas, Fornitori di ultima istanza e fornitori servizio di default. Gli orientamenti di Arera

Arera ha posto in pubblicazione per una consultazione fino al 1 aprile, gli orientamenti per l’adeguamento delle condizioni economiche di erogazione del servizio riguardante i fornitori di ultima istanza e i fornitori del servizio di default di distribuzione del gas naturale.

“L’attuale situazione congiunturale di sopravvenuta e imprevedibile crescita elevata dei prezzi del gas naturale ha comportato specifiche criticità nell’erogazione dei suddetti servizi, con un fenomeno – comunque connesso alla suddetta situazione congiunturale – di considerevole incremento di volumi dei SUI (Servizi di ultima istanza, ndr), con un livello di volumi serviti all’1 febbraio 2022 pari a circa il 250% rispetto ai volumi relativi a ottobre 2021. Simile variazione non trova precedenti nei passati anni termici in cui, a titolo di esempio, la variazione di volumi riferiti allo stesso periodo temporale, oscillava in un intorno di circa il 10%”.

In tale situazione, sottolinea Arera “le attuali modalità di determinazione del prezzo pagato dal cliente finale per la parte relativa alla materia gas naturale, a copertura dei costi di approvvigionamento, nel prevedere l’applicazione della componente CMEM (ed in particolare dell’elemento PFOR) delle condizioni del servizio di tutela, potrebbero non essere sufficienti, per gli esercenti i SUI, a recuperare il costo di approvvigionamento sostenuto per l’approvvigionamento dei volumi mensili incrementali non noti e non prevedibili al momento in cui gli stessi esercenti si possono procurare gli ordinari strumenti di copertura dei rischi connessi alle variazione dei prezzi di mercato rispetto al citato elemento PFOR. Tale incremento risulta particolarmente rilevante in ragione del differenziale tra le quotazioni forward, utilizzate nel momento della determinazione dell’elemento PFOR, e le quotazioni che si realizzano nel momento in cui possono essere approvvigionati i volumi incrementali”.

Inoltre, “l’andamento delle quotazioni forward ha comportato, nell’ambito dei SUI, che il prezzo pagato dal cliente finale, per la parte materia gas naturale a copertura dei costi di approvvigionamento, sia risultato non allineato bensì notevolmente inferiore rispetto alle condizioni del mercato libero, ciò determinando un incentivo per i clienti finali a permanere nell’ambito dei SUI”.

In tale prospettiva, l’Autorità con il documento posto in consultazione intende intervenire per definire specifici interventi sulle modalità di determinazione delle condizioni di erogazione dei SUI, con particolare riferimento a:

a) l’adeguamento delle modalità di determinazione delle condizioni economiche dei SUI, con particolare riferimento alla componente del prezzo a copertura della materia gas naturale, al fine di: (i) limitare il rischio legato ai costi di approvvigionamento dei volumi incrementali e (ii) fornire ai clienti finali il corretto incentivo a uscire dai servizi di ultima istanza, in coerenza con la natura transitoria e le finalità proprie dei suddetti servizi;

b) la modifica degli attuali meccanismi di perequazione, al fine di garantire, tra l’altro, agli attuali esercenti i SUI, con riferimento al periodo compreso tra l’1 ottobre 2021 e la data in cui troveranno applicazione le nuove modalità di determinazione delle condizioni economiche di cui alla precedente lettera a), un’adeguata compensazione degli oneri, imprevedibili ed sproporzionati emersi nell’attuale fase congiunturale, in connessione all’attuale andamento dei costi di approvvigionamento per i volumi incrementali.

“Inoltre, verranno altresì implementati i meccanismi di perequazione dei ricavi per gli esercenti i SUI, sia con riferimento alle gare 2021 sia ai periodi precedenti che non sono stati ancora oggetto di perequazione, nonché le connesse modalità operative di gestione, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). I meccanismi in parola sono volti a garantire che i ricavi degli esercenti i SUI siano determinati in base al parametro da ciascuno offerto in sede di procedura ad evidenza pubblica anche nelle fattispecie in cui, in funzione del tempo di permanenza nel servizio, venga fatturato ai clienti finali un prezzo differente rispetto al prezzo che si determinerebbe applicando il suddetto parametro”, ha concluso Arera.