Energia17 Giugno 2022 09:41

Eolico, in Gazzetta il decreto Mite con i criteri di misurazione del rumore impianti eolici

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il decreto del Mite di concerto con il ministero della Salute il Mims "contenente i criteri per la misurazione del rumore e per l'elaborazione dei dati finalizzati alla verifica, anche in fase previsionale, del rispetto dei valori limite del rumore prodotto da impianti mini e macro eolici e i criteri di contenimento del relativo inquinamento acustico" è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nel dettaglio i criteri richiedono "l'esecuzione simultanea di rilevamenti in continuo dei livelli di rumore e dei parametri meteorologici, per tutto il tempo di misura. Le rilevazioni devono permettere di valutare i vari livelli sonori al ricettore nelle condizioni di vento più gravose. Precedentemente alla campagna di misura, deve essere effettuata/acquisita (anche con il supporto del gestore dell'impianto) la caratterizzazione anemologica del sito, attraverso, lo studio della rosa dei venti e delle distribuzioni di Weibull della velocità del vento al mozzo, al fine di determinare, per quanto possibile, i periodi più opportuni per eseguire le misurazioni”.

La procedura di misurazione riguarda “a) le caratteristiche della strumentazione di misura; b) i parametri da acquisire con la strumentazione; c) i dati da richiedere al gestore dell'impianto eolico; d) le postazioni di misura; e) i tempi di misura; f) le condizioni di misura; g) la valutazione dei dati; h) l'elaborazione dei dati per la valutazione dei livelli da confrontare con i limiti”. Ma il decreto, nelle "more dell'emanazione del regolamento di esecuzione per la disciplina dell'inquinamento acustico" avente origine dagli impianti eolici prevede alcuni criteri generali: “Gli impianti eolici sono classificati quali sorgenti fisse di rumore e, pertanto, soggetti al rispetto dei limiti determinati dai comuni con la classificazione in zone del proprio territorio”, il disposto di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, “recante valori limite differenziali di immissione". Nel caso del rumore eolico le valutazioni vengono eseguite unicamente in facciata agli edifici sono da utilizzarsi per le verifiche “quelli connessi alle condizioni di massima rumorosità dell'impianto”. Inoltre “nel caso di superamenti dei valori limite” “gli interventi finalizzati all'attività di risanamento acustico per il rispetto degli stessi valori limite devono essere effettuati secondo la seguente scala di priorità: 1. interventi sulla sorgente rumorosa; 2. interventi lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore; 3. interventi diretti al ricettore”.

Il regolamento di esecuzione, conclude il testo, dovrà tenere conto anche delle indicazioni contenute nelle linee guida sul rumore ambientale (Environmental Noise Guidelines for the European Region) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2018.