Sostenibilità10 Marzo 2022 09:43

Cosa prevede il decreto Mite sul Fondo sostegno Covid a società gestione impianti riciclo rifiuti

Il decreto del Mite sulla definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del fondo per il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti, nel quadro delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Ministero della Transizione ecologica, con il provvedimento, ha definito modalità e i criteri di attuazione del Fondo istituito nello stato di previsione del dicastero stesso finalizzato, appunto, a sostenere le società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, durante Covid-19, hanno “continuato con difficoltà a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato”.

All'attuazione degli interventi sono destinate risorse pari a tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e possono presentare domanda di concessione del contributo straordinario “le società di gestione degli impianti di selezione e di riciclo di rifiuti in alluminio aventi codice CER 150104 e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti: a) risultino regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese e attive; b) dimostrino, con la dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo periodo di imposta, l'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese e una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, di aver continuato a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19; c) abbiano registrato una riduzione dell'ammontare dei ricavi”, fino al 20% della riduzione dell'ammontare dei ricavi registrata dal soggetto richiedente nell'esercizio 2020 rispetto al valore dei ricavi relativo all'esercizio 2019, “d) risultino iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata” “e) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”, infine “f) non si trovino in stato di liquidazione né siano soggetti a procedure concorsuali con finalità liquidatoria”.

Non possono essere, invece, ammessi al contributo i soggetti che, “alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà”, “fatta eccezione per le microimprese e le piccole imprese, classificate tali ai sensi dell'allegato I del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014”, e purché “non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione”.

L'agevolazione è concessa in forma di contributo in conto esercizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e non può comunque risultare superiore alla misura prevista dal regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ‘de minimis’.

Ai fini dell'accesso al contributo “i soggetti istanti presentano al Ministero apposita domanda”, e “trascorso il termine finale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, il Ministero, tramite l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, verifica la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione allegata, il possesso dei requisiti di ammissibilità sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto istante e il rispetto del massimale di aiuti previsto dalla sezione”.

QUI IL DECRETO