Energia17 Novembre 2022 10:59

Arera: in arrivo le modalità attuative per il servizio di interrompibilità dei prelievi gas

Novità in arrivo per il servizio di interrompibilità dei prelievi gas. Con il decreto 21 ottobre 2022, il Ministro della Transizione Ecologica (ora Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha infatti sostituito il decreto 30 settembre 2020 del Ministro dello sviluppo economico che istituiva un meccanismo per un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntiva rispetto a quella derivante da contratti di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali, ivi compresa la generazione elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo in situ.

Il nuovo provvedimento prevede invece che l’Autorità definisca le modalità attuative del servizio di interrompibilità, nonché le sanzioni da applicare ai soggetti aggiudicatari del servizio in caso di mancata attivazione dell’interruzione della fornitura. Le novità, in particolare, prevedono che l’interrompibilità sia articolata in: a) un servizio di punta per la riduzione a breve dei picchi di consumo con due modalità differenti in base al preavviso e alla durata; b) un servizio mensile di riduzione dei consumi, secondo procedure che si svolgono in base a un calendario predefinito non oltre i 15 giorni precedenti l’inizio del mese e con possibilità di effettuare rimodulazioni delle quantità/riduzioni offerte su base settimanale.

Per questo l’Arera ha posto in consultazione fino al 22 novembre, le modalità attuative del servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi di gas naturale che prevede “l’introduzione delle modalità attuative per il servizio di riduzione dei consumi su base mensile che prevede una remunerazione “sulla base di un corrispettivo applicato ai volumi effettivamente ridotti, e pari, per ciascun cliente interrompibile, a quello indicato nella propria offerta”, la definizione di “disposizioni attuative che consentono ai clienti finali industriali partecipanti di offrire, anche con offerte integrate, la riduzione del consumo di energia elettrica presso il medesimo sito industriale” e per il servizio di interrompibilità di punta la conferma “di un corrispettivo fisso per la disponibilità all’interruzione e uno variabile applicato ai volumi effettivamente ridotti, ma, al fine di una maggiore semplicità delle procedure, è previsto che costituisca oggetto dell’offerta il solo corrispettivo fisso, mentre il corrispettivo variabile sia predefinito”.

L’Authority ha proposto poi che il corrispettivo variabile per il servizio di punta sia definito “in linea con i criteri degli scorsi anni, quindi tenendo conto dei prezzi a termine invernali e di un corrispettivo aggiuntivo” anche se rispetto agli anni precedenti sono distinti i due termini prevedendo che il corrispettivo aggiuntivo sia riconosciuto al cliente finale e il prezzo a termine sia riconosciuto all’Utente del Bilanciamento in relazione ai quantitativi effettivamente interrotti. Tali quantitativi effettivamente ridotti e le corrispondenti transazioni al PSV saranno determinati a consuntivo, lasciando così indenni gli utenti del bilanciamento da mancate o parziali interruzioni. Infine viene prevista l’aggiunta per il servizio di interrompibilità di punta di una nuova modalità di partecipazione, che, a differenza all’assetto ormai consolidato del servizio, non prevede la cessione al Responsabile del Bilanciamento dei volumi di gas oggetto di riduzione al PSV; conseguentemente, al fine di mantenere la coerenza tra le due opzioni, è previsto che il prezzo variabile applicato a questo tipo di servizio sia scontato del prezzo spot al PSV dello schema di delibera.