Politica28 Aprile 2022 20:41

Nel Decreto aiuti del governo novità su semplificazioni e governatori commissari per i rigassificatori. La bozza integrale

Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione (che prevede tra l’altro la possibilità dei governatori di diventare commissari straordinari per l’autorizzazione delle opere), deroghe per gli impianti a carbone, novità sul Pitesai (ancora da mettere a punto), il contributo del ministero della Difesa alla resilienza energetica nazionale e disposizioni di aree idonee per la realizzazione di stazioni della RTN –Terna. E ancora: esenzioni della Via per gli elettrodotti in cavo, semplificazioni autorizzative (Dia) per gli interventi di ammodernamento di asset esistenti, e accorciamento dei tempi per prescrizioni e ottemperanza, Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili rivolte al ministero della Cultura, compensazioni per il bonus sociale elettricità e gas. Sono queste alcune delle norme contenute nella bozza di decreto in materia di energia che il governo sta mettendo a punto e che dovrebbe essere esaminata lunedì in Consiglio dei ministri.

La bozza integrale:

CAPO …
Disposizioni in materia di contratti pubblici e revisione prezzi

ART. ...
(Revisione prezzi)
[MIMS] 

CAPO …
Disposizioni in materia di energia

ART. ...
(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione) 
[rigassificatori]

1. In considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento del gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, le opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale e alla realizzazione di nuove unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione fino alla concorrenza  di 24 miliardi di mc, nonché le connesse infrastrutture costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Ai fini di cui al primo periodo, il Presidente della regione interessata dalla localizzazione dell’impianto è nominato Commissario straordinario per l’autorizzazione delle opere di cui al primo periodo e delle infrastrutture connesse. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. 
2. Qualora, nell’ambito del procedimento di autorizzazione di cui al comma 3, si manifesti l’impossibilità di giungere tempestivamente alla conclusione del procedimento medesimo, il Commissario straordinario di cui al comma 1 può essere revocato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In caso di revoca, il procedimento di autorizzazione è proseguito dal Ministero della transizione ecologica. 
3. Per la costruzione e l’esercizio degli impianti di cui al comma 1, nonché per la realizzazione delle connesse infrastrutture, l’autorizzazione prevista dall’articolo 46 del decreto-legge 1°ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rilasciata dai Commissari straordinari di cui al comma 1 a seguito di procedimento unico, da concludersi entro 120 giorni dalla data di ricezione dell’istanza di cui al comma 6.  
4. Per le valutazioni ambientali degli impianti e delle infrastrutture connesse indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le valutazioni di impatto ambientale delle opere e delle infrastrutture connesse a cui non siano applicabili le esenzioni di cui al medesimo articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006, sono di competenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e i termini di cui all’articolo 25, comma 2-bis del decreto legislativo n. 152/2006 sono ridotti della metà. Il provvedimento di VIA ai sensi del secondo periodo del presente comma è adottato dal Commissario straordinario di cui al comma 1.  
5. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative assumono le attività di propria competenza relative alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 come prioritarie e urgenti, anche ai fini del rispetto del termine di cui al comma 3. L’autorizzazione di cui al comma 3, fermo restando quanto previsto dall’articolo 46, comma 1, terzo periodo e comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 159/2007, tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. L’autorizzazione perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato e regione o provincia autonoma in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al piano regolatore portuale, ove necessaria. La variante urbanistica, conseguente all’autorizzazione, comporta l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all’articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell’opera. 
6. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i soggetti interessati alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 presentano la relativa istanza di autorizzazione al Presidente della regione interessata dalla localizzazione dell’impianto che assume la qualifica di Commissario straordinario ai sensi del comma 1, corredata dalla soluzione tecnica di collegamento dell’impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, da un cronoprogramma di realizzazione ed entrata in esercizio dell’impianto, nonché da una descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas.  
7. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le istanze pervenute ai sensi del comma 6 entro cinque giorni dalla ricezione e i progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio dell’autorizzazione. 
8. Qualora l’ubicazione individuata per l’installazione delle unità galleggianti di cui al comma 1 sia un sito militare, per l’autorizzazione all’installazione dei predetti impianti e delle connesse infrastrutture si applicano le disposizioni di cui all’articolo 358 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
9. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nell’esercizio delle proprie funzioni di regolazione tariffaria, si conforma alle finalità di cui al presente articolo, anche estendendo la percentuale del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione fino al 100 per cento, eventualmente rimodulandone la durata. Per i soggetti regolati, il costo di acquisto o di noleggio dell’impianto rientra nel capitale investito riconosciuto ai fini tariffari.   
10. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi di cui al comma 1, alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2023: 
è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 
si applicano le previsioni di cui all’articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
ai fini dello svolgimento del dibattito pubblico di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016 si applicano le previsioni di cui all’articolo 46, comma 1, secondo, sesto, settimo e ottavo periodo, del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; in relazione alla realizzazione di nuove unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione di cui al comma 1, la verifica delle soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico viene effettuata tenendo conto esclusivamente dell’importo degli investimenti afferenti le infrastrutture da realizzare sulla terraferma; 
 le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare; 
in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previsti dagli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché i termini ridotti ovvero i termini minimi previsti, per i settori speciali, dagli articoli 122 e 124 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini ovvero l’applicazione dei termini minimi non è necessario dar conto delle specifiche ragioni, ivi comprese quelle di urgenza che si considerano comunque sussistenti; 
nelle ipotesi previste dal comma 3 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proroga dei termini per la presentazione delle offerte non può superare sette giorni; 
i termini massimi previsti dall'articolo 83, comma 9, terzo periodo del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono ridotti a cinque giorni. In ogni caso, è esclusa la possibilità di esperire la procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle mancanze, alle incompletezze e ad ogni altra irregolarità essenziale degli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta; 
in caso di presentazione di offerte anormalmente basse, il termine previsto dall'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni non può essere superiore a sette giorni. 
11. Per le medesime finalità di cui al comma 10, le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, ivi comprese quelle derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dal comma 1in relazione alle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo comma 1. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. 
12. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui ai commi 10 e 11 si applica l’articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  

ART. ...
(Modifiche all’articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28) 
[carbone]
 
1. All’articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al comma 2, secondo periodo, le parole “nonché assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico” sono soppresse;  
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:  
“3. Tenuto conto della finalità di cui al comma 1 e della situazione di eccezionalità che giustifica la   massimizzazione dell’impiego degli impianti di cui al comma 2, i gestori degli impianti medesimi comunicano all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III-bis, parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la necessità di attuare deroghe alle condizioni autorizzative, per un periodo di sei mesi dalla notifica di cui al comma 3-bis. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all’autorità competente la necessità di attuare nuove deroghe alle condizioni autorizzative, indicando il periodo di durata delle stesse che, in ogni caso, non è superiore a sei mesi dalla data della nuova notifica ai sensi del comma 3-bis. Con la medesima comunicazione di cui ai periodi precedenti, i gestori indicano le motivazioni tecniche che rendono necessaria l’attuazione delle deroghe e le condizioni autorizzative temporanee. I valori limite in deroga non possono in ogni caso eccedere i riferimenti, per ciascun impianto, derivanti dai piani di qualità dell’ambiente e/o dalla normativa unionale, né i valori meno stringenti dei BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle BAT di cui all’articolo 3, paragrafo 12, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010. 
3-bis. Le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale trasmettono le comunicazioni di cui al comma 3 al Ministero della transizione ecologica e predispongono idonee misure di controllo straordinario, adeguando, ove necessario, il piano di monitoraggio e controllo contenuto nell’autorizzazione integrata ambientale. Il Ministero della transizione ecologica notifica le predette comunicazioni alla Commissione UE, al fine di consentire la valutazione dell’impatto complessivo dei regimi derogatori straordinari di cui al comma 3, informando l’Autorità competente e il gestore dell’impianto interessato. Tale notifica costituisce modifica temporanea delle autorizzazioni vigenti e a seguito di essa l’autorità competente assicura adeguata pubblicità alle comunicazioni di cui al comma 3 e agli esiti dei relativi controlli.”.  

ART. ... 
(PITESAI)

ART. ...
(Ulteriori disposizioni per il contributo della Difesa alla resilienza energetica nazionale)
[Min. difesa]

1. All’articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illuminazione pubblica.”.

ART. ...
(Disposizioni in materia di aree idonee e di connessioni) 
[Previsione di aree idonee per la realizzazione di stazioni della RTN –Terna]

1. Le aree idonee di cui all’articolo 20 del Decreto legislativo 08/11/2021, n. 199, sono considerate tali di diritto anche per le infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e per lo sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale qualora strettamente funzionali all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili. Per tali infrastrutture trovano applicazione anche i commi 6, 7 e 8 del predetto articolo 20 nonché le semplificazioni autorizzative di cui all’articolo 22. 

CAPO …
Disposizioni in materia ambientale

ART. ...
(Modifica all’allegato II, parte seconda, del D.Lgs. 152/06) 
[Esenzione dalla VIA per elettrodotti in cavo – Terna]

 1. All’allegato II, parte seconda, sopprimere il punto 4). 

ART. ...
(Modifica all’Art. 1-sexies del D.L. 239/03) 
[Semplificazioni autorizzative (dia) per interventi di ammodernamento di asset esistenti – Terna]

1. All’articolo 1-sexies del D.L. 239/2003, sostituire il comma 4-sexiesdecies con il seguente: 
 
“4-septiesdecies. Gli interventi che comportano il miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti o che consentono l’esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionali al trasporto delle energie rinnovabili, sono sottoposti a regime amministrativo semplificato come disciplinato dal presente comma. Gli interventi su linee aeree esistenti realizzati sul medesimo tracciato o che se ne discostano per un massimo di 60 metri lineari che non comportano una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 30 per cento rispetto all'esistente, sono autorizzati con la denuncia di inizio attività di cui al comma 4-sexies. Nel caso di linee in cavo interrato esistenti, gli interventi devono essere effettuati sul medesimo tracciato, o entro il margine della strada impegnata, o entro i cinque metri dal margine esterno della trincea di posa. Nel caso si rendessero necessari, per gli interventi volti a consentire l’esercizio in corrente continua, la realizzazione di nuove stazioni elettriche, l’adeguamento o ampliamento delle stazioni esistenti, il regime di cui al comma 4-sexies sarà applicabile, anche per detti impianti, a condizione che siano localizzati in aree o siti industriali dismessi, o parzialmente dismessi, o nelle aree di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 199/2021. I suddetti interventi dovranno essere eserciti nel rispetto delle medesime limitazioni in materia di campi elettromagnetici già applicabili alla linea esistente, in caso di mantenimento della tecnologia di corrente alternata, nonché nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa propria della corrente continua nel caso di modifica tecnologica. Tutti gli interventi realizzati secondo i sopra esposti criteri saranno sottoposti a valutazione ambientale preliminare, indipendentemente dalle dimensioni dell’intervento, ai sensi dell’art. 6 c. 9 D.Lgs. 152/06, limitatamente alle componenti ambientali interessate dalle modifiche progettuali. I medesimi interventi non costituiscono oggetto di valutazione della procedura di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. 
 

 
 
ART. ...
(Modifica all’articolo 25 del d.lgs. 152/06) 
[Proroga della via senza ulteriori prescrizioni – Terna]

 1.  All’articolo 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 aggiungere in fine il seguente capoverso: 
 
“Il provvedimento con cui è disposta la proroga non può contenere prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario” 

ART. ...
(Modifica all’articolo 28 del D.Lgs. 152/06) 
[Tempi della verifica di ottemperanza – Terna]

1. All’articolo 28, comma 4: dopo le parole “direttamente dall’autorità competente” aggiungere le seguenti “che si esprime entro sessanta giorni, decorsi i quali l’ottemperanza si intende verificata”. 

ART. ...
(Ulteriori disposizioni per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)
[Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Min. Cultura]

1. Al comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: 
“c-ter) le aree non interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo, ed escluse comunque le aree individuate come non idonee dalle regioni o nell’ambito dei piani paesaggistici approvati ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Ai soli fini della presente disposizione, per fascia di rispetto si intende, nel caso di impianti eolici, l’area del cerchio con raggio pari alla misura di cinquanta volte l’altezza massima di ciascun aerogeneratore, la quale ricomprenda in tutto o in parte beni sottoposti a tutela. Per gli impianti fotovoltaici, per fascia di rispetto si intende l’area ricompresa in una fascia di mille metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela.”. 
2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori. 

CAPO …
Disposizioni in materia di sostegno alle imprese e attrazione degli investimenti

ART. ...
(Patti territoriali dell’alta formazione per le imprese)
[Min. università e ricerca]

1. Al decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:
“Art. 14-bis. (Patti territoriali dell’alta formazione per le imprese) - 1. Al fine di promuovere l'interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e di migliorare e ampliare la relativa offerta formativa, anche attraverso l’integrazione con le correlate attività di ricerca e innovazione, le università, nell’ambito della propria autonomia, possono promuovere la stipula di patti territoriali per l’alta formazione, di seguito “patti”, con imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca nonché con altri atenei e amministrazioni pubbliche.
2. I patti avvengono sulla base di progetti volti, in particolare, a promuovere l’offerta formativa di corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalità necessarie allo sviluppo delle potenzialità produttive e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro. I progetti possono altresì prevedere iniziative volte a sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro formazione continua, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e a promuovere il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.
3. I patti recano l'indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle disponibili sulla base dei bilanci degli atenei, ovvero eventualmente a carico di altri soggetti, pubblici o privati, firmatari dei patti, e quelle richieste a titolo di cofinanziamento statale.
4. I patti possono prevedere, ai fini dell’attuazione, la stipula di accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di atenei ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge n. 240 del 2010.
5. I patti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in esito alla valutazione di una commissione nominata dal Ministro dell’università e della ricerca e composta da cinque componenti, tra i quali due sono scelti dal Ministro dell’università e della ricerca e gli altri tre sono designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. La valutazione è svolta sulla base di criteri, individuati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, che valorizzano, in particolare, i patti volti ad incrementare l’offerta formativa nelle discipline in cui si rileva un numero medio di laureati inferiore rispetto alla media nazionale e un tasso di crescita delle filiere produttive connesse alle citate discipline, indicate nei patti, superiore alla media nazionale. Costituisce titolo preferenziale per l’ammissione al finanziamento la complementarietà dei contenuti e degli obiettivi dei patti rispetto a quelli di altre iniziative di ricerca in corso, ovvero in fase di avvio, anche nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché la capacità di incentivare processi di internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti.
6. Il Ministero dell’università e della ricerca verifica e valuta annualmente il raggiungimento degli obiettivi indicati dai patti, con particolare riferimento all’effettivo incremento del numero di studenti iscritti alle discipline previste e del tasso di occupazione dei laureati nelle filiere produttive correlate, anche in relazione al tempo intercorso dalla laurea, nonché alla rispondenza dell’ampliamento dell’offerta didattica rispetto alle esigenze del mercato del lavoro ed all’innalzamento della qualità della formazione e della relativa attività di ricerca. Il mancato rispetto degli obiettivi è valutato dal Ministero dell’università e della ricerca, anche tramite l’ANVUR, ai fini della distribuzione delle risorse pubbliche destinate alle università ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”.

ART. ...
(Maggiorazione del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0)
[MISE]

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta prevista dall’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è elevata al 50 per cento.

ART. ...
(Credito d'imposta formazione 4.0 - Maggiorazioni per piccole e medie imprese)
[MISE]

1. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dal comma 211 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.
2. Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente all'entrata in vigore della presente legge che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.

ART. ...
(Bonus sociale elettricità e gas)
[MISE]

1. All’articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Nel caso di ottenimento di attestazione ISEE che permette l’applicazione del bonus di cui al comma 1, l’eventuale intervenuto pagamento, nell’anno in corso ma in data antecedente all’ottenimento dell’attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso. Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l’importo è rideterminato con applicazione del bonus di cui al comma 1”.

ART. ...
(Fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri)
[MISE]

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito, per il triennio 2022-2024, il Fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuna annualità. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla base delle migliori pratiche a livello internazionale, di potenziali investitori strategici esteri, secondo le caratteristiche e le diverse propensioni all’investimento di ciascuna tipologia di investitori, per favorire l’avvio, la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi, nonché l’elaborazione di proposte di investimento strutturate, comprensive di tutti gli elementi utili ad un’approfondita valutazione delle opportunità prospettate, in relazione alle diverse tipologie di investitori.
2. Per le finalità di cui al comma 1 ed al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l’attrazione degli investimenti esteri, di cui all’articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è costituita una segreteria coordinata da un dirigente di livello generale scelto tra i dirigenti in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico e composta dal personale in forza presso il predetto Ministero, nei limiti della vigente pianta organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla segreteria tecnica sono attribuiti, tra l’altro, i compiti di compiere una ricognizione di potenziali investitori strategici esteri, elaborare proposte di investimento strutturate, adottare metodologie uniformi, definire indicatori di performance, implementare banche dati, creare, in via sperimentale, uno “sportello unico” che accompagni e supporti gli investitori esteri con riferimento a tutti gli adempimenti e le pratiche utili alla concreta realizzazione dell’investimento nonché attivare un sito web unitario, che raccolga e organizzi in maniera razionale tutte le informazioni utili sulle iniziative e gli strumenti attivabili a supporto dei potenziali investitori esteri. Per le medesime finalità il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, di esperti con elevate competenze e qualificazioni professionali in materia, con oneri a valere sul fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

CAPO …
Ulteriori disposizioni per assicurare lo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica nell’anno 2025

ART. ...
(Gestione dei rifiuti di Roma Capitale)
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1. Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma, in considerazione della esigenza di prevenire gravi criticità nella gestione dei rifiuti urbani, nonché in attuazione dell'art. 114, comma 3, della Costituzione, spettano al Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 1, comma 421 della legge n. 234 del 2021, limitatamente al periodo del mandato, le competenze assegnate alla Regione di cui agli artt. 196 e 208 del d. lgs. n. 152 del 2006, con riferimento al territorio di Roma Capitale.
2. Il Commissario: predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 199 del d. lgs. n. 152 del 2006 e degli indirizzi del Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti di cui all'art. 198-bisdel medesimo decreto; regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi; elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate di propria competenza; approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all'articolo 7, comma 4-bJs autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis.
3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono regolate le competenze del Commissario che, in via sostitutiva degli enti competenti, adotta, con ordinanza motivata, gli atti, i provvedimenti e le autorizzazioni di cui ai commi i e 2. Il Commissario adotta altresì, motivandone la necessità, ordinanze contingibili e urgenti nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, sentiti il Governo e la Regione Lazio. La Regione esprime un parere non vincolante entro 30 giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.
4. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Commissario e la Regione Lazio, possono essere nominati uno o più subcommissari. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, Il Commissario può avvalersi del supporto delle società in house delle amministrazioni centrali di cui all'art. 192, comma i del d. lgs. n. 50 del 2016, nonché degli uffici degli enti competenti cui si sostituisce.
5. Le condotte poste in essere in attuazione del presente articolo possono dare luogo solo in caso di dolo responsabilità penale, contabile o amministrativa del Commissario straordinario e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza, fatti salvi i casi di comportamenti dolosi.
6. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.