Energia21 Dicembre 2022 11:06

Gas, Arte: accordo sul price cap, attenzione ai limiti di applicabilità

L’accordo raggiunto sull’applicazione del price cap al prezzo del gas potrebbe trovare elementi fortemente ostativi nella stessa architettura del meccanismo da introdurre. Lo spiega A.R.T.E., l’associazione del reseller e trader dell’energia, commentando l’accordo raggiunto dal Consiglio UE il 19 dicembre 2022.

Gli Stati membri hanno infatti concordato un tetto al prezzo del gas pari a 180 €/Mwh. Il meccanismo introdotto è tuttavia sottoposto, spiega l’Associazione, al verificarsi di due condizioni: il “future front month” dovrà superare la soglia fissata per 3 giorni consecutivi contestualmente allo spread tra il prezzo del gas e quello del GNL che dovrà superare la quota dei 35 €/MWh, sempre considerando il medesimo periodo.

“Semplificando - spiega Diego Pellegrino, portavoce di ARTE – se il prezzo del gas superasse i 180 €/MWh e quello del GNL raggiungesse i 160 €/MWh, il price cap non troverebbe applicazione. La soglia, infatti, raggiungerebbe i 195 €/Mwh adeguandosi dinamicamente al prezzo del GNL addizionato dei 35 euro di spread. In particolare, se il prezzo del GNL raggiungesse i 230 euro, il price cap dinamico salirebbe a 265 €/MWh e così via”.

L’Associazione inoltre sottolinea che il Consiglio UE ha fissato ulteriori parametri: il primo di natura temporale, il price cap si può applicare per un massimo di 20 giorni, il secondo, determinando le cause di decadenza della misura in ragione di turbative o particolari rischi di mercato, non applicandosi altresì agli scambi bilaterali.

La Commissione UE, inoltre, si riserva la facoltà di sospendere il tetto nell’eventualità rilevi sensibili riduzioni degli scambi tra Stati membri o al TTF, in aggiunta alla constatata e significativa contrazione delle importazioni di GNL, all’aumento delle margin call o in caso di stato di emergenza.

“L’accordo raggiunto, così concepito, potrebbe rilevarsi troppo “ingessato” per assicurare un reale utilizzo ed un effettivo beneficio finale. Sicuramente la misura deve essere ideata adottando le opportune cautele, ma in questo modo – conclude Pellegrino - non troverebbe un’applicazione continuativa necessaria al sistema ai fini di un’effettiva utilità dello strumento”.