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In Parlamento5 Giugno 2026 11:31

Tutela ambiente, interpellanza Bonelli (AVS): su iniziative tutela territorio Arcipelago Egadi

Atto Camera

Interpellanza 2-00849

presentato da

BONELLI Angelo

testo di

Mercoledì 3 giugno 2026, seduta n. 668

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

l’Arcipelago delle Egadi, ed in particolare Favignana, è oggetto di una massiccia e indiscriminata pressione autorizzativa-concessoria, con numerose istanze tra concluse e in itinere, riguardanti concessioni demaniali marittime ex articolo 55 del codice della navigazione e istanze per la realizzazione di strutture recettive in località sensibili;

nonostante l’intero territorio dell’arcipelago sia caratterizzato da un ecosistema fragile e sottoposto a molteplici vincoli di tutela (S.I.C., Z.P.S., rete Natura 2000) e Piano territoriale paesistico approvato ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004, a causa dell’inerzia della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, dell’Asp di Trapani, dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente e dell’Area marina protetta, impossibilitati ad emettere i pareri nei termini di legge, si sta consolidando la prassi di concludere positivamente le conferenze di servizi semplificate tramite il meccanismo del silenzio-assenso endoprocedimentale ex articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 ed articolo 18 della legge regionale n. 7 del 2019);

questo meccanismo, da tempo denunciato pubblicamente dal comitato «Salviamo lo Stornello», per quanto possa apparire formalmente legittimo, svuota di significato l’importantissima funzione delle soprintendenze portando al ribasso la tutela in aree dove i pareri V.Inc.A. impongono una valutazione istruttoria esplicita e rigorosa e si pone in netto contrasto con il consolidato orientamento della Corte di giustizia europea (sentenza del 22 settembre 2011) e sentenze della Corte costituzionale n. 209 del 2014, n. 155 del 2021, n. 164 del 2021, n. 189 del 2021) che hanno affermato, con sfumature diverse a seconda dei casi concreti, la necessità che le amministrazioni preposte alla tutela della salute ed ambientale debbano concludere il procedimento con un provvedimento espresso;

recentemente il Tar della Sicilia ha accolto il ricorso presentato dalla società Wild S.r.l.s. per la realizzazione di un chiosco bar e strutture amovibili a servizio della fruizione turistica lungo la costa tra cala Pirreca e cala Stornella – uno degli angoli più iconici e incontaminati delle Isole Egadi –, annullando il parere negativo espresso dalla Soprintendenza ai beni culturali di Trapani. Una decisione che non è entrata nel merito della compatibilità paesaggistica dell’intervento, bensì fondata su un elemento procedurale decisivo: il parere è arrivato, solo tre giorni dopo, ma fuori tempo massimo;

per il Tar quel parere è «tamquam non esset», come se non esistesse: inefficace perché espresso oltre i termini e dopo la conclusione della conferenza di servizi. Da qui l’annullamento del diniego e la conferma del titolo autorizzativo;

molte concessioni ed autorizzazioni, pur nascendo come «stagionali», a causa dell’abuso della prassi di richiedere e ottenere il mantenimento delle opere anche nel periodo invernale, trasforma strutture teoricamente precarie in manufatti permanenti, la cui permanenza impedisce il naturale ripristino dei luoghi, altera definitivamente il paesaggio e sottrae il litorale alla fruizione collettiva per l’intero anno;

l’assenza di reti fognarie e idriche pubbliche rende potenzialmente l’impatto ambientale di tali insediamenti pesantissimo e l’uso di serbatoi idrici e fosse settiche tipo Imhoff rappresentano un pericolo sanitario costante, aggravato dal fatto che molti manufatti sono privi dell’Autorizzazione unica ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 e molte aree sono oggettivamente inaccessibili anche ai mezzi di spurgo;

nelle more dell’approvazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (Pudm), questa apertura indiscriminata crea precedenti pericolosi che potrebbero rendere la futura pianificazione un atto puramente formale e/o ricognitivo su un territorio già irrimediabilmente lottizzato;

il comune di Favignana, privo di un Piano regolatore generale è pressato da una massiccia richiesta di istanze di concessioni demaniali marittime, nonché di numerose istanze di cambio di destinazione d’uso da abitazioni a strutture ricettive e continue richieste di autorizzazione di piscine –:

quali iniziative i Ministri interrogati, ognuno per le proprie competenze, intendano adottare per garantire la tutela ambientale del territorio delle Isole Egadi sottoposto a molteplici vincoli di tutela (S.I.C., Z.P.S., rete Natura 2000) e Piano territoriale paesistico;

se non intendano assumere iniziative normative per escludere il ricorso al silenzio-assenso endoprocedimentale in contesti Natura 2000 al fine di scongiurare violazioni del principio di tutela effettiva della salute, dell’ambiente e del paesaggio, consacrato sia dalla Costituzione all’articolo 9, sia dalla giurisprudenza e dalla normativa europea;

se non intendano assumere iniziative di competenza al fine di monitorare, per il tramite dei propri uffici periferici, il reale impatto ambientale di strutture prive di allacciamento fognario e idrico, con particolare riferimento alla gestione delle fosse Imhoff e al rischio di emungimento abusivo dalle falde acquifere, atteso il silenzio delle strutture sanitarie competenti;

se non ritengano necessario assumere iniziative, per quanto di competenza in ordine ai titoli rilasciati senza parere espresso al fine di verificare la reale compatibilità delle opere con i vincoli paesaggistici, sanitari e ambientali;

se non intendano adottare iniziative normative di competenza per una moratoria immediata per le nuove concessioni e le autorizzazioni delle opere in prossimità ex articolo 55 del codice della navigazione fino alla piena operatività del Pudm e degli strumenti pianificatori anche al fine di garantire una una pianificazione urbanistica coerente e sostenibile.
(2-00849) «Bonelli».