Energia16 Novembre 2022 16:14

Tar Lazio, ricorsi aziende energetiche su extraprofitti sono inammissibili

Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione i ricorsi proposti contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia della Riscossione da ERG, con il patrocinio di alcune associazioni del settore energetico sui cosiddetti extra-profitti. Secondo la sentenza sono inammissibili "per difetto assoluto di giurisdizione"

Si tratta - spiega una nota della Giustizia amministrativa - "della questione meglio nota come tributo dovuto per i cd. extra-profitti. Ad avviso del giudice amministrativo, infatti, all’Agenzia delle entrate è stata demandata la sola definizione di aspetti tecnici, legati al procedimento di dichiarazione e al successivo ed eventuale procedimento di verifica e accertamento del 'contributo', senza in sostanza che alcun margine risulti rimesso all’Agenzia quanto alla specificazione ed esatta perimetrazione degli elementi costitutivi del 'contributo'".

Osserva il Tar del Lazio che "tutti gli elementi costitutivi della misura (in primis, la individuazione dei soggetti passivi e quella della base imponibile) risultano fissati a priori dal legislatore, in maniera puntuale". Il Tribunale ha quindi chiarito la "natura tributaria del contributo straordinario" in questione, trattandosi di un "prelievo disposto da una norma avente forza di legge", non essendo "dubitabile la definitività della prestazione patrimoniale" ed avendo il prelievo come scopo quello del "contenimento, per le imprese ed i consumatori, dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico".

In definitiva, il Tar ha escluso che "con riguardo agli atti dell’Agenzia delle entrate possa parlarsi di atti di natura regolamentare o comunque di atti a contenuto generale, e per questa ragione ha concluso che non ne può conoscere il giudice amministrativo e neppure, allo stato, il giudice tributario in quanto la giurisdizione tributaria sussisterà nei confronti dell’eventuale avviso di accertamento per omesso o parziale versamento; oppure dell’eventuale diniego del rimborso di quanto versato".

QUI LA SENTENZA