News23 Giugno 2022 12:18

Proroga sconti bollette e garanzie per chi fa stoccaggio gas. Ecco cosa prevede il Dl approvato in Cdm

È arrivato nella serata di ieri il via libera a parte del Consiglio dei ministri, al decreto che proroga anche per il terzo trimestre dell’anno le misure di contenimento dei prezzi delle bollette di luce e gas e le garanzie per le imprese che effettuano stoccaggi gas.

Azzeramento oneri del sistema elettrico

Per quanto riguarda l’azzeramento degli oneri di sistema del settore elettrico la norma prevede che “per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. 2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a complessivi 2080 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), in due quote di cui la prima di 1080 milioni di euro entro il 30 settembre 2022 e la seconda di 1000 milioni di euro entro il 31 ottobre 2022”.

Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas

Nel decreto si conferma l’Iva al 5% per il gas nel terzo trimestre dell’anno per complessivi 480,98 milioni di euro. Inoltre “al fine di contenere per il terzo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, salvo quanto disposto al successivo comma 5, l'ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022” con oneri pari a 470 milioni di euro. “Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell'anno 2022, l'ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto stabilito al precedente comma 3, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 240 milioni di euro con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all’anno”. Gli oneri in questo caso sono pari a 240 milioni di euro.

Contributo al contenimento dei prezzi del gas naturale da parte dei soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione

“I soggetti titolari di contratti di approvvigionamento di volumi di gas naturale destinati al mercato italiano (…) sono tenuti, per ciascun mese del periodo compreso tra l’1 luglio 2022 e il 31 marzo 2023, a versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) un importo pari al XX% del prodotto tra: a) la differenza, se positiva, tra la componente CMEM (costo medio efficiente del mercato), come determinata dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi del Testo integrato di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di retri urbane (TIVG), di cui alla Deliberazione ARG/gas 64/09, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160, e il prezzo medio di importazione risultante per ciascun soggetto per i quantitativi di cui al comma 2 nel mese; b) una quantità di gas naturale determinata ai sensi del comma 3”.

Garanzie per le imprese che effettuano stoccaggi

Nel decreto trovano posto anche le garanzie per le imprese che effettuano stoccaggi gas: “Al fine di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili all’aumento del prezzo delle materie prime e dei fattori di produzione ovvero all'interruzione delle catene di approvvigionamento, le garanzie di cui all’articolo 15 si applicano anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dal medesimo articolo e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.”.

IL TESTO INTEGRALE DELLA BOZZA DI DECRETO LEGGE