Politica21 Dicembre 2022 15:40

Manovra, domani prevista la fiducia. Questi gli emendamenti che hanno avuto il via libera finora – LA LISTA

Governo e Parlamento sono al lavoro per chiudere il prima possibile i lavori sulla manovra. Si preannunciano tempi strettissimi e la possibilità della fiducia per blindare il testo. Intanto alla Camera si lavora sugli emendamenti supersegnalati.

Qui di seguito AGEEI pubblica in PDF la bozza del fascicolo degli emendamenti finora approvati e quelli ancora in fase di valutazione e a seguire, in forma testuale, gli emendamenti approvati.

BOZZA ESITI EMENDAMENTI MANOVRA

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
57.02.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Consiglio nazionale dei giovani)

  1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missioni 4 e 5, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025.
2. All'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: «entro» sono aggiunte le seguenti: «e non oltre».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
57.024.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
59.60.

  Al comma 4, prima della lettera a), premettere le seguenti:

0a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) La componente di cui alla lettera b) viene erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui alla lettera b) viene imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone»;

00a) all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione della lettera b-bis) del comma 1».

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
64.13.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo night-club e simili codici ATECO 93.29.1.

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
78.020.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Integrazione dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)

  1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è integrata di euro 8 milioni, sulla base delle necessità della programmazione, per l'annualità 2023.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ] (con 5 mln di riduzione nel 2023 e 15 nel 2024)
82.05.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità)

  1. Al fine di dare seguito al dettato dell'articolo 119 della Costituzione e riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 75 milioni di euro a decorre dall'anno 2023.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e della regione autonoma della Sardegna.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento:

a) alla quantificazione dello sconto;

b) alle modalità e ai termini del rimborso.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 325 milioni.

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
93.042.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

  1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», e le parole: «che abbiano maturato al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano maturato al 31 dicembre 2023.».

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
137.05.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Avanzo libero)

  1. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. Allo scopo il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
137.033.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Incremento del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni)

  1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volti all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, volti alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di riparto dell'incremento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;

b) indice di delittuosità del comune;

c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza.

3. Nell'ambito del riparto dell'incremento delle risorse di cui al comma 1, il 60 per cento è assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell'Obiettivo convergenza Italia.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023, 385 milioni di euro per l'anno 2024, 390 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
140.018.

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019.».

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
143.05.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Proroga occupazione del suolo pubblico per il settore della ristorazione)

  1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
145.04.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

  1. L'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'anticipazione di liquidità a favore delle regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e non trova applicazione l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
152.8.

  Al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 391 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della cultura, missione 1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.9 Tutela del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:

2023:

CP: +9.000.000;
CS: +9.000.000.

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
152.5.

  Al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023, di 288 milioni di euro per l'anno 2024, di 49 milioni per l'anno 2025 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico, apportare le seguenti variazioni:

2024:

CP: +112.000.000;
CS: +112.000.000.

2025:

CP: +351.000.000;
CS: +351.000.000.

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
154.01.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

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