"Il TUF attribuisce alla Banca d’Italia e al MEF il potere regolamentare di stabilire, quando i gestori si rivolgono a esperti indipendenti per la valutazione dei beni, quali requisiti debbano avere e i compensi loro spettanti".
Ci si riferisce nel dettaglio: i) art. 6, co. 1, lett. c), n. 5) che conferisce alla Banca d’Italia il potere di determinare con regolamento, tra l’altro, per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, il ricorso da parte del gestore a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni; ii) art. 39, co. 2, lett. c) che attribuisce al Ministro dell’economia e delle Finanze il potere di stabilire i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'art. 6, co. 1, lett. c), n. 5).
Così ad AGEEI Bankitalia a fronte della domanda su come sia possibile che a valutare il valore di un Fondo di investimento alternativo - Fia - sia un valutatore remunerato dallo stesso fondo che è chiamato a valutare nei suoi asset dopo che Consob aveva replicato che la questione era di competenza proprio di Banca d'Italia.
"In attuazione delle disposizioni del TUF, la normativa vigente (vale a dire il Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio -anche “Regolamento”-, adottato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e s.m.i., e del Decreto del Ministero delle Finanze n. 30 del 5 marzo 2015 -anche “D.M.”-. Più specificamente, cfr. Titolo V, Capitolo IV, Sezione II del Regolamento e gli articoli 16 e 17 del D.M) prevede che le SGR, laddove non deleghino a terzi la funzione, si avvalgono, per la valutazione dei soli beni immobili in cui investono i fondi gestiti, di esperti indipendenti", fanno sapere da Banca d'Italia.
"L’intervento degli esperti - spiegano ancora da Bankitalia - è giustificato dall’esigenza di garantire l’oggettività e l’indipendenza della valutazione dei beni immobili, resa particolarmente delicata sia per l’assenza di parametri oggettivi di riferimento per la determinazione del loro valore (non trattandosi di beni quotati in mercati regolamentati) sia per l’elevato contenuto specialistico di tali valutazioni".
"L’attuale quadro normativo - precisano - prevede quindi una serie di presidi, tanto a livello della SGR quanto al livello degli esperti indipendenti, ivi compresi i criteri per la determinazione del loro compenso, che sono volti a mitigare i rischi di 'alterazione delle valutazioni' e l’affermarsi di dinamiche opache nei rapporti esistenti tra i gestori e gli esperti indipendenti. Nel prosieguo, si illustrano alcuni dei principali presidi esistenti".
"L’organo di amministrazione della SGR nomina gli esperti indipendenti avendo cura di verificare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 16 del D.M., ivi compresa l’insussistenza di situazioni di conflitti d’interesse o cause di incompatibilità; lo stesso organo decide sulla revoca, ma essa è motivata solo per giusta causa (che non contempla la divergenza di opinioni in relazione a criteri, modalità, o valori indicati nella relazione dell’esperto). La delibera di conferimento dell’incarico chiarisce poi i criteri seguiti nella scelta, il possesso dei requisiti professionali dell’esperto, l’oggetto e la durata dell’incarico, i corrispettivi pattuiti, la copertura assicurativa dell’esperto".
Tra i requisiti richiesti all’esperto indipendente, proseguono ancora da Banca d'Italia, "va evidenziata l’iscrizione ininterrotta da almeno un quinquennio in un albo professionale, la cui appartenenza comporta l’idoneità ad effettuare valutazioni tecniche o economiche dei beni in cui è investito l’OICR e che questi non si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 11 dell’articolo 16 del D.M.".
Nella fattispecie, gli esperti indipendenti non possono essere: i) soci, amministratori o sindaci della SGR o parenti o affini entro il quarto grado di questi ultimi o di altre società o enti che essi o la SGR controllino o che da questi siano controllate; ii) legati al gestore o altre società da rapporti di lavoro subordinato o autonomo (al di fuori di quello di esperto) nel triennio precedente; iii) in una situazione che può compromettere comunque l’indipendenza nei confronti del gestore che conferisce l’incarico.
"L’esperto indipendente si astiene dal fornire il servizio se si trova in una situazione di conflitto d’interessi".
"È previsto che la durata dell’incarico sia triennale e che l’incarico non può essere rinnovato prima che siano trascorsi due anni dalla sua cessazione, né è possibile che l’esperto assuma cariche sociali nella SGR o in altre società controllanti o controllate nei due anni successivi alla cessazione dell’incarico. Regole specifiche sono previste quando l’esperto è una persona giuridica".
"Sotto il profilo delle spese sostenute per l’attività di valutazione, continuano ancora, l’articolo 17 del D.M. prevede che il compenso spettante agli esperti indipendenti sia corrisposto dal fondo. Il compenso spettante all’esperto è commisurato all’impegno e alla professionalità richiesta per lo svolgimento dell’incarico dell’esperto indipendente, avuto riguardo al numero, alla natura e alla ubicazione territoriale dei beni oggetto di valutazione nonché all’eventuale esistenza di un mercato attivo e non può essere meramente determinato in funzione del valore degli immobili oggetto di stima, né può in alcun modo essere definito in funzione dei risultati delle valutazioni svolte".
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