Quando la forza in azione trasforma la possibilità in realtà.
Gli altri siti del gruppo:

Categorie

Accesso

Energia4 Giugno 2026 11:34

Dlgs Omnibus, sconti sulle auto green, stretta sui dividendi esteri e stop ai contanti alla Riscossione. IL TESTO

Roma - Dlgs Omnibus, sconti sulle auto green, stretta sui dividendi esteri e stop ai contanti alla Riscossione. IL TESTO

Il decreto correttivo Irpef-Ires raddoppia i tempi per la detrazione IVA e alza al 20% la ritenuta per i fondi UE. Premiati i fringe benefit elettrici, ma scatta la tassa sulle plusvalenze degli studi professionali.

È pronto al varo un massiccio pacchetto di interventi correttivi sul sistema tributario che ridisegna la tassazione per dipendenti, imprese e investitori internazionali.

Secondo quanto stabilito dallo schema di decreto legislativo Omnibus recante disposizioni correttive in materia di Irpef, Ires e fiscalità internazionale, tra le novità di maggior rilievo spiccano il dimezzamento dei tempi per la deduzione dell’imposta sul valore aggiunto, una decisa spinta fiscale verso le auto aziendali elettriche e l’innalzamento al 20 per cento della ritenuta sui dividendi corrisposti ai fondi pensione europei.

Il provvedimento, che attua la delega per la riforma fiscale (Legge 111/2023), introduce inoltre norme rigorose sulla circolazione dei crediti d’imposta e sancisce l’addio definitivo al contante presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione.

NUOVE REGOLE PER I FAMILIARI A CARICO E MOBILITÀ GREEN

Il decreto interviene innanzitutto sulla disciplina dei redditi di lavoro dipendente, modificando i criteri per l’individuazione dei familiari a carico. Viene eliminato il vincolo della convivenza per i figli e alcuni parenti stretti, ma tale requisito resta obbligatorio per gli altri soggetti indicati dal Codice Civile che non percepiscono assegni alimentari stabiliti dal giudice.

Sul fronte della mobilità, il legislatore sceglie di premiare la sostenibilità ambientale: la tassazione dei fringe benefit legati alle auto aziendali in uso promiscuo viene ridotta al 10 per cento per i veicoli puramente elettrici (BEV) e al 20 per cento per le ibride plug-in (PHEV), contro il 50 per cento previsto per i modelli endotermici.

Tuttavia, per evitare l’utilizzo di parchi auto obsoleti, questi valori saranno incrementati del 50 per cento dopo il quinto anno dalla prima immatricolazione.

Una clausola di salvaguardia protegge i contratti stipulati o gli ordini effettuati entro la fine del 2024, garantendo la continuità del regime precedente fino al 2026.

PLUSVALENZE PROFESSIONALI E TRATTAMENTO DEI CREDITI D’IMPOSTA

Un’importante novità riguarda i lavoratori autonomi: le plusvalenze realizzate sulla cessione di complessi unitari (come studi professionali o rami d’azienda), anche se acquisiti per successione o donazione, diventano fiscalmente rilevanti. La norma include nel calcolo anche il valore della clientela e degli elementi immateriali.

Parallelamente, il decreto definisce il perimetro fiscale dei proventi derivanti dalla cessione o compensazione dei crediti d’imposta, inclusi quelli legati ai bonus edilizi.

Tali proventi saranno tassati come “redditi diversi”, calcolando la differenza tra il corrispettivo della cessione (o il valore nominale in compensazione) e il costo d’acquisto del credito, aumentato degli oneri accessori. Questa disciplina si applica ai crediti acquistati dalla data di entrata in vigore del decreto, con possibilità di applicazione retroattiva per i professionisti a partire dal periodo d’imposta 2024.

ALLINEAMENTO CONTABILE E TASSAZIONE MINIMA GLOBALE

Per le imprese, il provvedimento punta a un progressivo avvicinamento tra i valori contabili e quelli fiscali. Nella cessione di proprie azioni, la differenza tra corrispettivo e costo di acquisto costituirà sempre plusvalenza o minusvalenza piena, eliminando le esenzioni legate alla “participation exemption” (Pex).

Per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs), viene data rilevanza fiscale alle valutazioni di bilancio per titoli e immobilizzazioni materiali. In materia di ammortamenti, la deduzione per marchi e avviamento viene fissata in diciottesimi.

Il Capo IV affronta inoltre la riforma della Global Minimum Tax, recependo i nuovi regimi OCSE per garantire un’imposizione minima uniforme ai gruppi multinazionali, stabilendo la responsabilità solidale di tutte le entità del gruppo localizzate in Italia per il pagamento dell’imposta minima nazionale.

RIVOLUZIONE IVA E STRETTA SUI PAGAMENTI FISICI

La gestione dell’imposta sul valore aggiunto subisce una trasformazione procedurale significativa. Il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione viene spostato al “secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura”, una misura che dilata i tempi per i contribuenti rispetto alla normativa attuale.

Coerentemente con la spinta alla digitalizzazione, l’articolo 17 sancisce una svolta epocale per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: a partire da una data che sarà definita a breve, non sarà più possibile effettuare pagamenti o ricevere rimborsi in contanti o tramite assegni presso gli sportelli fisici. Ogni transazione dovrà avvenire esclusivamente tramite canali telematici tracciabili.

DIVIDENDI AI FONDI ESTERI E ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

Il fisco italiano diventa più oneroso per i grandi investitori istituzionali del Vecchio Continente. L’aliquota della ritenuta sui dividendi corrisposti ai fondi pensione europei subisce un balzo considerevole, passando dall’11 per cento al 20 per cento. In un’ottica di semplificazione del contenzioso, viene invece potenziato l’istituto dell’adempimento collaborativo.

I contribuenti potranno regolarizzare i rischi fiscali relativi a condotte passate, a condizione che la comunicazione sia esauriente e avvenga prima dell’inizio di ispezioni o indagini. Le somme dovute a seguito di tali interlocuzioni con l’Agenzia potranno essere versate in un massimo di venti rate trimestrali, con un regime sanzionatorio ridotto a un terzo nel caso di controlli sulle autoliquidazioni immobiliari.

ACCISE E VIGILANZA SUI PRODOTTI ENERGETICI

Il decreto introduce infine agevolazioni specifiche in materia di accise. L’impiego di gas naturale per le attività ricettive gestite da enti assistenziali (disabili, orfani, anziani) viene equiparato agli usi non domestici, garantendo un trattamento fiscale più favorevole. Inoltre, vengono previste esenzioni per i consumi legati ai servizi ausiliari delle officine elettriche alimentate da fonti rinnovabili.

Per potenziare il contrasto alle frodi, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avrà pieno accesso ai file delle fatture elettroniche, che potrà utilizzare per analisi dei rischi e controlli incrociati nel settore dei prodotti energetici e di altre merci soggette a vigilanza doganale.

SCHEMA DLGS CORRETTIVO OMNIBUS

www.ageei.eu

www.mef.gov.it