Roma - Interrogazione a risposta scritta 4-03071
presentata da
mercoledì 3 giugno 2026, seduta n.423
LOMBARDO – Al Ministro della difesa – Premesso che:
il personale militare italiano impiegato all’estero non è costituito soltanto dai contingenti impegnati per alcuni mesi in missioni operative, di peace keeping, peace making o in scenari di crisi, ma comprende anche personale, pari approssimativamente a 500 unità, trasferito o assegnato per svariati anni presso comandi, organismi, rappresentanze, uffici di collegamento e strutture di supporto della NATO, nonché presso la rete delle rappresentanze diplomatiche nazionali all’estero;
nella grande maggioranza di questi casi, i coniugi del personale militare trasferito all’estero risultano, al momento del trasferimento, impiegati in Italia presso datori di lavoro pubblici o privati;
tale circostanza determina frequentemente una rilevante difficoltà familiare, professionale ed economica, poiché il trasferimento all’estero del militare impone al coniuge di scegliere se interrompere o sospendere la propria attività lavorativa, oppure rinunciare a seguire il familiare nella sede estera di destinazione, con conseguenze anche per la vita affettiva degli eventuali figli;
neppure per i dipendenti pubblici esiste oggi una disciplina organica e specifica che incentivi le amministrazioni di appartenenza a concedere, in tali casi, l’autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto dall’estero, anche in deroga alle ordinarie previsioni contrattuali e regolamentari, quando ciò sia compatibile con l’organizzazione dell’ufficio, con le esigenze di servizio, con la sicurezza dei dati e con la natura della prestazione lavorativa;
la disciplina del lavoro agile e del lavoro da remoto nel pubblico impiego è attualmente affidata a disposizioni generali, ai contratti collettivi di comparto, ai regolamenti interni e alla valutazione discrezionale delle singole amministrazioni, senza una previsione specificamente rivolta ai coniugi del personale militare trasferito all’estero per esigenze istituzionali dello Stato;
ne deriva che, anche quando la prestazione del coniuge sia tecnicamente e organizzativamente eseguibile da remoto, l’autorizzazione può essere negata o non adeguatamente considerata in ragione dell’assenza di una cornice normativa chiara, uniforme e vincolante;
a quanto consta all’interrogante, tale difficoltà risulta particolarmente accentuata per i coniugi del personale militare assegnato in sedi al di fuori dell’Unione europea, dove la distanza geografica, le differenze di fuso orario, i profili fiscali, previdenziali e assicurativi e le esigenze di sicurezza informatica e di protezione dei dati rendono spesso più complessa o scoraggiano l’autorizzazione al lavoro da remoto dall’estero, anche quando la prestazione sarebbe in concreto compatibile con l’organizzazione dell’amministrazione o del datore di lavoro; questa difficoltà peraltro si rileva anche in Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, con cui l’Italia ha solidi rapporti di natura tecnologica e scientifica e un livello di integrazione economica molto forte;
favorire la continuità professionale dei coniugi del personale militare trasferito all’estero (in Stati UE ed extra UE) costituirebbe una misura di equità, di sostegno alla famiglia, di valorizzazione del lavoro femminile e maschile, nonché di prevenzione di penalizzazioni indirette connesse alla mobilità internazionale del personale della difesa;
questo obiettivo potrebbe essere perseguito, per i dipendenti pubblici, mediante disposizioni specifiche rivolte alle amministrazioni di appartenenza, affinché autorizzino forme di lavoro da remoto dall’estero ogniqualvolta la natura della prestazione lo consenta e siano garantiti sicurezza informatica, protezione dei dati, reperibilità, continuità del servizio e verificabilità della prestazione;
per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, il Governo potrebbe invece promuovere strumenti di incentivo, raccomandazione, agevolazione o sostegno, anche attraverso protocolli, misure fiscali o contributive, linee guida e accordi con le parti sociali, al fine di rendere concretamente praticabile il lavoro da remoto dall’estero nei casi compatibili,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza delle difficoltà professionali, economiche e familiari affrontate dai coniugi del personale militare italiano trasferito all’estero presso comandi, organismi, rappresentanze, uffici di collegamento e strutture di supporto della NATO, nonché presso la rete delle rappresentanze diplomatiche nazionali all’estero;
se non ritenga necessario adottare provvedimenti urgenti e adeguati per favorire, per i coniugi che seguono il personale militare italiano trasferito all’estero, lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto, ove compatibile con la natura delle mansioni e con le esigenze organizzative del datore di lavoro;
se, con particolare riferimento ai dipendenti pubblici, non intenda introdurre una disciplina specifica che disponga, anche in deroga alle ordinarie previsioni contrattuali e regolamentari, l’autorizzazione al lavoro da remoto dall’estero per i coniugi del personale militare trasferito presso le predette sedi, ogniqualvolta la prestazione sia realizzabile da remoto e siano assicurati continuità del servizio, sicurezza informatica, protezione dei dati e verificabilità dell’attività lavorativa.
(4-03071)