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News9 Luglio 2026 15:27

Ddl Concorrenza, incrementare concorrenza distribuzione carburanti, assicurazioni e ricariche elettriche. IL TESTO

Ddl Concorrenza, incrementare concorrenza distribuzione carburanti, assicurazioni e ricariche elettriche. IL TESTO
Pronta la bozza del Dl Concorrenza che prevede, tra le altre cose, anche le misure per incrementare la concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti.

Tra i temi affrontati anche le RCA assicurazioni e le ricariche elettriche. E il tema dei biocarburanti

Qui di seguito AGEEI pubblica la bozza del DDL in formato PDF:

BOZZA SCHEMA DDL CONCORRENZA

Qui di seguito AGEEI pubblica la bozza del DDL in formato testuale:

CAPO I

Misure per incrementare la concorrenza nel settore della distribuzione carburanti

 

ART. 1

(Modifiche in materia di autorizzazione alla distribuzione dei carburanti)

  1. Al fine di rafforzare il contrasto ai comportamenti illegali e di garantire l’affidabilità dei soggetti che operano sul territorio nazionale nelle attività di distribuzione dei carburanti, in modo da assicurare la competitività tra gli stessi a beneficio della concorrenza e dei consumatori, all’articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

  1. al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «è esercitata», sono aggiunte le seguenti: «, da rilasciarsi in forma espressa entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza e all’esito della verifica positiva di sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente articolo»;

2) al secondo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

 

  1. dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il titolo autorizzativo è rilasciato dall’Ente territorialmente competente ai soggetti che, nelle forme di cui al comma 3, dimostrano di essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell’espletamento del servizio pubblico essenziale di distribuzione di prodotti energetici e servizi destinati all’autotrazione;
  2. b) insussistenza delle condizioni soggettive ostative previste dall’articolo 94 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
  3. c) rispetto della legislazione in materia contributiva, nonché applicazione dei contratti dei lavoratori dipendenti e del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore, previa esibizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

2-ter. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alle verifiche in materia di documentazione antimafia di cui all’articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;

  1. al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
  2. al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trasferimento a terzi è condizionato al trasferimento delle relative attrezzature costituenti l’impianto ed è soggetto all’autorizzazione del comune competente, previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante entro novanta giorni dalla comunicazione al predetto ente.»;
  3. al comma 5, le parole «, al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato» sono soppresse;
  4. al comma 6:

1) al terzo periodo, le parole: «Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica»;

2) al quinto periodo, le parole: «Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica»;

  1. al comma 9, le parole: «Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica».
  2. Le autorizzazioni rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge rimangono valide. Ove, in sede di controllo ai sensi delle norme specifiche di settore, sia rilevato il difetto dei presupposti di cui all’articolo 1, comma 2-bis, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, l’autorizzazione decade. L’amministrazione competente al rilascio del titolo assegna, prima della pronuncia di decadenza, novanta giorni per l’eventuale eliminazione dei fattori ostativi e per l’adeguamento alle disposizioni della presente legge.

 

ART. 2

(Ulteriori disposizioni in materia di autorizzazioni)

 

  1. Al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dopo l’articolo 1, sono inseriti i seguenti:

 

«Art. 1-bis – (Requisiti oggettivi per il rilascio delle nuove autorizzazioni) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2028 non possono essere rilasciate autorizzazioni per impianti che non prevedano la distribuzione di almeno un vettore energetico per autotrazione alternativo ai combustibili fossili come definiti dall’articolo 2, numero 4), del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi.

Art. 1-ter. – (Decadenza dall’autorizzazione) – 1. Il titolo autorizzativo cessa per decadenza ove vengano meno i requisiti di cui all’articolo 1. La decadenza è disposta con provvedimento motivato dell’autorità competente.

  1. La decadenza è altresì disposta per l’inadempienza degli obblighi imposti dalle disposizioni di legge e dal titolo autorizzativo quando tale inadempienza è di tale gravità da compromettere la sicurezza o da ostacolare la continuità e regolarità del servizio essenziale di distribuzione dei prodotti energia per l’autotrazione.
  2. La decadenza comporta in tutti i casi, a carico dei titolari, l’obbligo di smantellamento delle attrezzature e l’accertamento dell’eventuale inquinamento ai fini della bonifica ambientale del sottosuolo, oltreché la riduzione in pristino delle superfici pubbliche e demaniali occupate dagli impianti relativi, salva contraria disposizione contenuta negli atti autorizzativi, ovvero salvo il subentro di altro titolare ai sensi dell’articolo 1, comma 4.».

 

ART. 3

(Rapporti contrattuali in tema di gestione degli impianti di distribuzione)

 

  1. All’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) ai commi 4, 12 e 13, le parole: «Ministero dello sviluppo economico», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica»;
  3. b) dopo il comma 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«14-bis. Nei casi di diretta conduzione operativa degli impianti, ovvero quando la stessa è affidata, anche attraverso contratti di comodato, dall’azienda titolare di autorizzazione o concessione degli impianti, a una società terza controllata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero ad una società partecipata o collegata, quest’ultima, o il titolare, oltre che avvalersi di proprio personale, possono stipulare con un terzo che sia in possesso dei medesimi requisiti di cui all’articolo 1, comma 2-bis del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, un contratto per l’affidamento di una parte o del complesso dei servizi di rifornimento, nonché per quelli correlati, individuati ai sensi del comma 14-ter. Il contratto di affidamento ha una durata minima non inferiore a quattro anni, prevedendo altresì termini di preavviso e penali per l’anticipato recesso secondo quanto previsto ai sensi del comma 14 ter. L’affidatario si limita a gestire i servizi senza acquisire la proprietà del prodotto, senza assumere l’obbligo di licenza fiscale che rimane, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in capo, al titolare o al comodatario dell’impianto. In caso di affidamento del complesso dei servizi di rifornimento, l’affidatario risponde solidalmente delle obbligazioni di cui all’articolo 25 comma 5 del predetto testo unico.

14-ter. Le parti di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57 integrano obbligatoriamente, attraverso il procedimento negoziale ivi previsto, le condizioni normative minime di cui al comma 14-bis provvedendo alla:

  1. eventuale definizione di livelli di tutela dell’affidatario più elevati di quelli minimi di cui al comma 14-bis;
  2. specificazione dei servizi affidabili all’interno del perimetro previsto dal comma 14-bis;
  3. previsione di un congruo termine di preavviso in caso di recesso dell’affidante;
  4. previsione di una penale in caso di recesso dell’affidante, salvo giusta causa, proporzionale al corrispettivo residuo dell’affidamento sino all’originaria scadenza e comunque entro un limite massimo di 18 mesi;
  5. definizione del corrispettivo dell’affidamento e di meccanismi di revisione del corrispettivo che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, imprevedibili e indipendenti dalla condotta del prestatore di servizio, sempre che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo;
  6. eventuale specificazione delle modalità di svolgimento dei servizi per garantire la continuità del servizio di rifornimento nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali;
  7. eventuale previsione di clausole penali per gli inadempimenti o i ritardi del prestatore suscettibili di generare sanzioni amministrative o penali a carico del gestore, nel rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni e di clausole risolutive espresse per la grave violazione, da parte dell’affidatario, della legislazione in materia previdenziale e contributiva;

Le parti sono libere di disciplinare ulteriori aspetti contrattuali secondo le regoli generali in materia di obbligazioni e contratti.

14-quater. Decorsi centoventi giorni dall’avvio del procedimento negoziale, in assenza del raggiungimento di un accordo, la definizione delle condizioni normative integrative, di cui al comma 14-ter, è rimessa, su iniziativa della parte interessata, all’equo apprezzamento di un terzo arbitratore ai sensi dell’articolo 1349 del codice civile nei limiti di quanto previsto dal comma 14-bis, avuto riguardo allo stato del negoziato e alle eventuali intese parziali raggiunte dalle parti nell’ambito del medesimo, nonché agli accordi già sottoscritti. L’arbitratore è costituito da un collegio di tre esperti, rispettivamente designati a) dal titolare di autorizzazione o concessione degli impianti; b) dalle associazioni dei gestori; c) d’intesa dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. In mancanza di designazione da parte del titolare dell’autorizzazione o concessione, o delle associazioni, suppliscono, d’intesa, i Ministeri. Il compenso dei componenti del collegio arbitrale è posto a carico delle parti in misura paritaria ed è determinato secondo criteri di congruità e proporzionalità, tenuto conto dell’attività effettivamente svolta, Con Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri e i limiti dei compensi spettanti agli arbitratori. Rimane ferma, durante il termine di centoventi giorni previsto per il negoziato, la possibilità di attivare presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica la procedura di conciliazione di cui all’articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, ma la stessa deve concludersi nel termine indicato al primo periodo. Gli accordi raggiunti ai sensi del precedente periodo e del comma 14-ter sono depositati presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione.

14-quinquies. I contratti con i quali il titolare dell’impianto affida i servizi rispettano le condizioni normative minime previste dal comma 14-bis nonché quelle definite ai sensi dei commi 14-ter e 14-quater o individuate ai sensi del comma 14-sexies. Le previsioni contrattuali in contrasto con le predette condizioni sono nulle e sono sostituite di diritto dalle clausole generali. I contratti stipulati nel rispetto delle condizioni minime, indicate nei precedenti commi, sono esclusi dal campo di applicazione della presunzione di parasubordinazione o subordinazione.

14-sexies. I titolari di una rete con un numero di impianti di distribuzione non superiore a cento, in alternativa alla negoziazione ai sensi del comma 14-ter possono applicare le clausole generali, comprese quelle economiche, degli accordi già sottoscritti da operatori aventi rilevanza nazionale, depositati ai sensi del comma 14-quater, purché il titolare ne dia preventiva e formale comunicazione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e nel contratto di affidamento sia preventivamente specificata l’adesione ad uno dei suddetti contratti. In tal caso, per le reti che comprendono impianti oggetto di convenzionamento i titolari fanno riferimento all’accordo depositato dal convenzionante.

14-septies. Sono in ogni caso esclusi dal campo di applicazione del contratto di affidamento di cui ai commi da 14-bis a 14-sexies gli impianti senza l’assistenza di personale e ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene esclusivamente in modalità self-service prepagato, provvisti di sistemi automatizzati per la rilevazione dei dati, di terminali per il pagamento e di sistemi informatici per la gestione dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante. È altresì escluso l’affidamento di diverse e specifiche tipologie di servizi di natura non commerciale che non rientrano tra le attività di distribuzione carburanti e quelle aggiuntive di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (c.d. servizi «non oil»).

14- octies. Le medesime disposizioni di cui ai commi da 14-bis a 14-septies si applicano agli impianti di distribuzione carburanti nelle aree di servizio autostradali. In tal caso la durata dei contratti di affidamento non può in alcun caso superare quella del contratto di subconcessione stipulato tra il concessionario autostradale e il subconcessionario autostradale affidatario del servizio di distribuzione. In caso di scadenza o risoluzione del contratto che disciplina i rapporti tra concessionario autostradale e subconcessionario autostradale affidatario del servizio distribuzione, tutti i contratti di affidamento sottoscritti sul presupposto della subconcessione stessa si intendono risolti di diritto alla stessa data.

  1. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge con i quali è stata affidata la gestione dell’impianto, spiegano effetti non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, se antecedente, fino alla loro naturale scadenza.
  2. Ai titolari di impianti che, che utilizzano tipologie contrattuali diverse dall’affidamento semplificato di cui all’articolo 28, commi 14-bis e seguenti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 nonché dai contratti previsti dall’articolo 28, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, si applica, su documentata segnalazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei gestori, la sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro per ciascun punto vendita fino ad un importo massimo di 200.000 euro. La sanzione è comminata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy nel rispetto del principio del contraddittorio, tenuto conto anche del livello di fatturato e del numero di impianti di rifornimento carburanti posseduto dall’azienda titolare di autorizzazione o concessione in cui sono utilizzate forme contrattuali diverse da quelle di cui sopra. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al periodo precedente sono versati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui all’articolo 5 comma 9. I comportamenti contrari a quanto previsto dall’articolo 28, commi da 14-bis a 14-octies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192. Le sanzioni di cui al presente comma si applicano trascorsi 18 mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Le stesse non si applicano durante il periodo di attività dell’arbitratore e nei 60 giorni successivi alla sua decisione.

 

 

ART. 4

(Disciplina dei rapporti economici di secondo livello in tema di gestione degli impianti di distribuzione e modifiche in ordine alla durata dei contratti di comodato)

  1. All’articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) le parole “sei anni” sono sostituite con le seguenti: “quattro anni”;
  3. b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente “I contratti si rinnovano automaticamente per un periodo di uguale durata, salvo comunicazione del mancato rinnovo da inviare al gestore nei primi sei mesi dell’ultimo anno contrattuale.
  4. I contratti di cui al comma 1 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono validi fino alla loro naturale scadenza.
  5. All’articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Decorsi centoventi giorni dall’avvio del procedimento negoziale, in assenza del raggiungimento di un accordo si applicano, su istanza della parte interessata, le disposizioni di cui all’articolo 28 comma 14-quater del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli accordi comunque raggiunti sono depositati entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

«3-ter. I titolari di una rete con un numero di impianti di distribuzione non superiore a cento unità, in alternativa alla negoziazione di cui al comma 3, possono applicare le clausole degli accordi aziendali, nella loro integralità, già sottoscritti da operatori aventi rilevanza nazionale, depositati presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, purché ne diano preventiva e formale comunicazione al suddetto Ministero e alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori. In tal caso, per le reti che comprendono impianti oggetto di convenzionamento i titolari fanno riferimento all’accordo depositato dal convenzionante.».

«3-quater. Ai titolari degli impianti che, instaurano o mantengono rapporti contrattuali in assenza degli accordi di cui ai medesimi commi 3, 3-bis e 3-ter, si applica, su documentata segnalazione del gestore o delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, la sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro per ciascun punto vendita fino ad un importo massimo di 200.000 euro. La sanzione è comminata dal Ministero delle imprese e del made in Italy, tenuto conto anche del livello di fatturato e del numero complessivo di impianti di rifornimento posseduti dal titolare. I proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui al periodo precedente sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo di cui all’articolo 5, comma 9. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, prima dell’adozione del provvedimento di irrogazione della sanzione, assicura il previo svolgimento del procedimento di audizione del soggetto interessato, al quale è riconosciuta la facoltà di presentare memorie scritte e documenti entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento. Il procedimento sanzionatorio è concluso entro il termine di novanta giorni dalla medesima comunicazione, fatti salvi i casi di sospensione dei termini previsti dalla legge.».

  1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 19, commi 3-ter e 3-quater, della legge 5 marzo 2001, n. 57, i titolari di autorizzazione e concessione depositano, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, gli accordi economici vigenti, nonché i nuovi accordi entro sessanta giorni della loro sottoscrizione. Il Ministero adotta le misure necessarie per assicurare la riservatezza di tali accordi.

ART. 5

(Trasformazione di impianti di distribuzione carburanti in stazioni dedicate alla mobilità green e produzione di carburanti alternativi ed energie rinnovabili)

  1. Al fine di accelerare la transizione dei trasporti stradali verso la decarbonizzazione, ai titolari di impianti stradali di distribuzione carburanti di benzina e gasolio, e di GPL e metano se insistenti nei centri abitati come definiti dall’articolo 3, comma 1, n. 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per uso autotrazione aperti al pubblico, che convertono i propri impianti, entro il 31 dicembre 2028, in stazioni dedicate alla ricarica di veicoli elettrici con potenza pari o superiore a 90 kilowatt per singola infrastruttura, ovvero alla distribuzione di biocarburanti, liquidi o gassosi, è riconosciuto, per gli anni 2028, 2029,2030, nel limite di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di 38 milioni di euro per l’anno 2030, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 9, un contributo finalizzato alla dismissione dell’impianto e alla correlata apertura della stazione di ricarica. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute, fino a un importo massimo di 60.000 euro. Sono ammissibili a contributo le spese per gli interventi di dismissione di cui al comma 2 e quelli per l’installazione delle infrastrutture di ricarica e delle relative opere di connessione alla rete elettrica, ivi compresi le cabine elettriche di immissione e prelievo e gli impianti di accumulo asserviti ai dispositivi di ricarica e i relativi cavidotti o elettrodotti, nonché quelli per l’installazione dell’impianto di distribuzione di biocarburanti, liquidi o gassosi. Per gli impianti insistenti nei territori della Strategia Nazionale delle Aree interne, il contribuito è fruibile unicamente per l’installazione, nel medesimo impianto, in aggiunta alla distribuzione di benzina, gasolio, GPL o metano, di una infrastruttura di ricarica elettrica o di un impianto di distribuzione di biocarburanti, liquidi o gassosi. In tal caso l’importo massimo del contributo riconosciuto è di 30.000 euro.
  2. La dismissione è effettuata mediante:
  3. a) la messa in sicurezza dell’impianto medesimo e l’isolamento delle matrici nel sito interessato attraverso la rimozione delle infrastrutture fuori terra non funzionali alla nuova stazione di ricarica di veicoli elettrici;
  4. b) la rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi afferenti all’impianto;
  5. c) l’inertizzazione dei serbatoi interrati dei carburanti dismessi e delle relative condotte.
  6. La ripartizione dell’agevolazione fra le diverse voci di spesa ammissibili è flessibile ed è decisa dal beneficiario, fermi il raggiungimento dell’obiettivo di dismissione di un impianto di distribuzione carburanti e la realizzazione di una correlata stazione di ricarica veloce di veicoli elettrici. Il progetto può prevedere che la stazione di ricarica di veicoli elettrici sia allocata su aree diverse dal sedime dell’impianto dismesso. Il contributo non è erogato sino a quando l’intero progetto, comprensivo delle fasi di dismissione e realizzazione della nuova stazione di ricarica, non sia stato realizzato.
  7. Il sedime dell’impianto dismesso ed eventualmente bonificato può continuare a essere utilizzato per finalità commerciali, con le premialità indicate all’articolo 6. Le stazioni di ricarica elettrica, destinatarie del contributo, sono compatibili esclusivamente con l’installazione di altri vettori energetici alternativi ai combustibili fossili come definiti dall’articolo 2, numero 4, del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE.
  8. Il contributo di cui al presente articolo è cumulabile con gli altri incentivi aventi a oggetto l’installazione di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, salvo il limite della sovracompensazione.
  9. Al gestore dell’impianto di distribuzione carburanti, oggetto di conversione ai sensi del comma 1, è riconosciuto, ove il rapporto gestorio non prosegua nell’impianto convertito, un indennizzo proporzionato alla durata pregressa e residua del rapporto predetto in forza del contratto in essere al momento della cessazione dell’attività di vendita, nonché all’ammontare degli investimenti effettuati nel tempo della gestione, comunque per un importo non superiore a 20.000 euro, secondo criteri e modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 10, nei limiti di 3 milioni di euro per l’anno 2028, 3 milioni di euro per l’anno 2029 e 2 milioni di euro per l’anno 2030 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 9.
  10. Il gestore dell’impianto di distribuzione carburanti, oggetto di trasformazione ai sensi del comma 1, comunica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli la cessazione dell’attività di vendita dei carburanti per l’impianto interessato affinché l’Agenzia medesima provveda al ritiro della relativa licenza rilasciata ai sensi dell’articolo 25, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  11. A seguito di comunicazione da parte del titolare dell’impianto oggetto di trasformazione ai sensi del comma 1, l’ente che ha rilasciato l’autorizzazione alla vendita di carburanti ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e della relativa normativa regionale per l’impianto medesimo prende atto del cambio di attività svolta nel sito interessato. Contestualmente alla comunicazione di cui al primo periodo, il titolare dell’impianto provvede alla cancellazione dell’impianto medesimo dall’anagrafe di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
  12. Al fine della erogazione del contributo di cui al comma 1 e dell’indennizzo di cui al comma 6, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per la trasformazione della rete carburanti verso la mobilità green», con una dotazione pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030. La gestione delle risorse di cui al primo periodo è affidata ad Acquirente Unico S.p.A. (AU) e le relative attività sono disciplinate nell’ambito di un’apposita convenzione stipulata con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al secondo periodo sono a carico del Fondo di cui al presente comma nel limite massimo del 3 per cento.
  13. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono definiti le condizioni, le modalità e i termini per il riconoscimento del contributo di cui al comma 1, e dell’indennizzo di cui al comma 6, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 9, nonché le speciali condizioni funzionali a prevenire carenze strutturali della rete distributiva nelle aree interne e nelle isole minori.
  14. Il riconoscimento del contributo di cui al comma 1 è subordinato, a pena di decadenza dal diritto alla percezione, al rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023.
  15. Le disposizioni di vantaggio di cui al presente articolo non si applicano agli impianti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall’articolo 1, commi 112 e 113, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
  16. Nelle more dell’approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il contributo di cui al comma 1 e l’indennizzo di cui al comma 6 sono concessi nei limiti previsti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

 

ART. 6

(Ulteriori premialità)

  1. Nelle aree già sedime di impianti dismessi e in quelle adibite a stazione di ricarica in forza del progetto di cui all’articolo 5, è riconosciuto, in sede di rilascio del titolo edilizio per nuova costruzione o ristrutturazione di un edificio esistente, anche a uso commerciale, un bonus volumetrico del 10 per cento, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

 

ART. 7

(Semplificazioni per l’istallazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici finalizzata alla trasformazione)

  1. Ove finalizzata alla trasformazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, fino al 31 dicembre 2028 all’installazione delle infrastrutture di ricarica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e-ter), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 si applica l’articolo 12, comma 16-bis, primo e secondo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, anche nel caso in cui le infrastrutture medesime non afferiscono a progetti ammessi al finanziamento con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

 

ART. 8

(Disposizioni per l’informativa ai consumatori sulla distribuzione di biocarburanti in purezza, biometano per autotrazione e altri carburanti alternativi)

  1. Al fine di contribuire alla sensibilizzazione dei cittadini verso l’utilizzo di biocarburanti che favoriscono la decarbonizzazione del settore dei trasporti, i titolari di impianti stradali e autostradali, aperti al pubblico, di distribuzione di benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti (GPL) e di gas naturale per uso autotrazione danno informativa ai consumatori circa la disponibilità nel punto vendita di biocarburanti in purezza, attraverso idonea evidenziazione del prodotto biologico distribuito. I titolari degli impianti di cui al primo periodo danno, altresì, informativa ai consumatori, dell’eventuale offerta di altri carburanti alternativi di ultima generazione, quali, a titolo esemplificativo, idrogeno da fonte rinnovabile ed e-fuels.
  2. Le banche dati interoperabili dell’Osservatorio prezzi carburanti, istituito in attuazione dell’articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dell’anagrafe di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono integrate per contemplare l’informazione aggiuntiva sull’offerta per la vendita dei biocarburanti in purezza e degli altri carburanti alternativi, ciascuna per le informazioni di propria pertinenza.
  3. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 9

(Impianti oggetto di chiusura)

  1. All’articolo 1, comma 115, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»

 

ART. 10

(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri di cui all’articolo 5 si provvede, quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030 mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni predetti, di quota parte dei proventi delle aste 2026 delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all’erario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo II

Misure nel settore delle telecomunicazioni, delle emittenti televisive comunitarie e dell’assicurazione RCA

 

 

Art. 11

(Canone Unico per le occupazioni permanenti del suolo pubblico per servizi di comunicazione elettronica)

 

  1. Al fine di non ostacolare il rapido sviluppo dei servizio di comunicazione elettronica su tutto il territorio nazionale e promuovere la competitività tra gli operatori di rete, all’articolo 5, comma 14 quinquies, lettera a) del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole “in base alle utenze delle predette società di vendita;” sono aggiunte le seguenti “per le occupazioni permanenti di suolo pubblico per i servizi di telecomunicazione, compresi quelli nei quali l’erogazione del servizio si avvale di cavi e condutture nel territorio dell’ente, anche se l’accesso all’utente finale avviene mediante impianti radio,  solo il concessionario della infrastruttura è assoggettabile al pagamento del canone nella soglia minima di cui al secondo periodo del comma citato, mentre i soggetti che, occupando in via mediata o utilizzando l’infrastruttura,  forniscono servizi di telecomunicazione a terzi, sono tenuti al pagamento del canone esclusivamente con il criterio proporzionale al numero delle proprie utenze finali presenti nel territorio comunale, senza applicazione della soglia minima.  Se il concessionario è anche fornitore di servizi e l’importo proporzionale è superiore alla soglia minima, è dovuto solo l’importo proporzionale;”

 

 

 

Art. 12

(Misure in materia di emittenti televisive comunitarie)

 

  1. Al fine di ripristinare la piena concorrenzialità nel settore delle emittenti televisive comunitarie, assicurando il pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione del settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti, larticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2017, n. 146, è sostituito dal seguente:

 

Art. 7

Emittenti radiofoniche e televisive a carattere comunitario

 

  1. L’ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti radiofoniche comunitarie, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), è ripartito secondo i criteri e le aliquote sotto riportate:
  2. a) in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi: 50 per cento
  3. b) in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b): 50 per cento.

 

  1. Nell’ambito dell’istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all’articolo 5, in separata sezione relativa alle emittenti radiofoniche comunitarie, il Ministero determina l’entità delle risorse risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1, calcola la parte fissa del contributo dividendo l’importo di cui al comma 1, lettera a), tra tutti i soggetti beneficiari ammessi e attribuisce in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente l’importo di cui al comma 1, lettera b).

 

  1. L’ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive comunitarie, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), è ripartito a favore di tutti i soggetti beneficiari ammessi – secondo quanto stabilito nei commi che seguono – in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b).

 

  1. Le emittenti televisive comunitarie in regola con il versamento dei contributi previdenziali sono ammesse ad usufruire dei contributi a condizione che:
    1. abbiano almeno 1 dipendente al momento della presentazione della domanda per l’anno 2027;
    2. abbiano almeno 1 dipendente occupato da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda per l’anno 2028;
    3. abbiano almeno 1 dipendente occupato da almeno 2 anni a partire dalla domanda di presentazione della domanda per l’anno 2029.
    4. Ai fini del calcolo della verifica del criterio di ammissione e della determinazione del punteggio per le emittenti televisive di cui al comma 4 del presente articolo, si tiene in considerazione per l’ anno 2028 il numero medio di dipendenti occupati nell’esercizio precedente fermo restando che tale requisito dovrà essere posseduto anche all’atto della presentazione della domanda; per le domande a partire dall’anno 2029 si tiene in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti fermo restando che tale requisito dovrà essere posseduto anche all’atto della presentazione della domanda. Le domande sono valutate attribuendo un punteggio numerico secondo quanto stabilito dall’art. 6 comma 1, lettere a) e b) in ragione del periodo lavorativo in termini di ore effettivamente lavorate coperte da contribuzione previdenziale.

 

  1. Nell’ambito dell’istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all’articolo 5, in separata sezione relativa alle emittenti televisive comunitarie, il Ministero determina l’entità delle risorse risultanti dalla ripartizione di cui al comma 3 e divide l’importo tra tutti i soggetti beneficiari ammessi attribuendolo in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente.
  2. Ogni emittente televisiva a carattere comunitario, può presentare domanda per un marchio o palinsesto diffuso da almeno un anno alla data di scadenza della presentazione della domanda e per un numero massimo complessivo di tre marchi o palinsesti.
  3. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, ogni emittente televisiva a carattere comunitario potrà richiedere il contributo per ogni marchio o palinsesto per un’unica area tecnica, purché utilizzi almeno 1 Mbit/s di capacità trasmissiva ai fini della diffusione del proprio marchio o palinsesto e si impegni a trasmettere programmi di televendite per una durata giornaliera non superiore a novanta minuti.

 

Art. 13

(Misure correttive a protezione degli utenti nel settore delle telecomunicazioni)

 

  1. Al fine di assicurare un quadro regolatorio uniforme ed equo tra i soggetti che operano nei settori di pubblica utilità, all’articolo 51, comma 8-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al primo periodo, dopo le parole: “fornitura di energia elettrica e gas” sono inserite le seguenti: “e servizi di telecomunicazioni”;
  3. b) al secondo periodo:
  4. dopo le parole “Il professionista” sono aggiunte le seguenti “attivo nei settori di cui al precedente periodo”;
  5. le parole “di energia elettrica e gas” sono soppresse;
  6. dopo le parole “a ricevere proposte commerciali” sono aggiunte le seguenti “relative a forniture di beni, prodotti o servizi offerti”.

 

 

Art. 14

(Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di assicurazione RCA)

 

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina dell’assicurazione RCA auto al fine di meglio correlare il premio a carico dell’assicurato  al rischio effettivamente assunto dall’impresa, rendere più efficiente il sistema del risarcimento diretto, rafforzare il contrasto alle frodi assicurative e all’evasione dell’obbligo assicurativo, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
  2. a) revisione del sistema bonus/malus, basandolo su una più ampia disponibilità di informazioni e su metodologie di valutazione del rischio maggiormente evolute, in modo da meglio valorizzare i comportamenti di guida virtuosi e ridurre il peso relativo di alcune variabili indirette, e in particolare quella territoriale, stimolando ulteriormente la competitività fra le imprese a vantaggio degli assicurati;
  3. b) perfezionamento ed efficientamento della procedura di risarcimento diretto, anche mediante la rivisitazione della metodologia di calcolo dei valori dei forfait a beneficio di una maggiore trasparenza e concorrenza, senza pregiudizio per la stabilità dei premi assicurativi;
  4. c) rafforzamento delle misure antifrode valorizzando, in fase liquidativa, e con le necessarie cautele per evitare elusioni dell’obbligo a contrarre, anche in fase assuntiva, elementi oggettivi e dati sistematici che possano evidenziare eventuali profili di rischio connessi a comportamenti fraudolenti;
  5. d)  prevenzione dell’evasione dell’obbligo assicurativo anche mediante un sistema integrato di controllo e scambio informativo dei dati relativi ai veicoli soggetti all’obbligo assicurativo;
  6. e) miglioramento dei servizi offerti ai consumatori per favorire la trasparenza del mercato e la scelta consapevole da parte degli utenti tra le polizze comparativamente più convenienti;
  7. f) coordinamento della disciplina normativa contenuta nel decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 (Codice delle assicurazioni private) e delle leggi speciali in materia;
  8. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della Giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Consiglio di Stato per l’espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine previsto per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l’esercizio della delega legislativa o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni.
  9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Auto elettriche, se a Roma l’avessero tutti, ricariche assorbirebbero 371 GWH al mese. La metà dell’intero fabbisogno energetico della Capitale. INFOGRAFICA E DATI

www.ageei.eu

www.mit.gov.it