Sostenibilità20 Settembre 2022 12:47

Come funziona il credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca

L’articolo 7 del Dl Aiuti Ter proroga al terzo trimestre solare 2022 il credito di imposta (pari al 20 per cento della spesa sostenuta) previsto per l’acquisto del carburante effettuato ai fini dell’esercizio dell’attività agricola e della pesca. L’articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022 ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante comprovato mediante le relative fatture d’acquisto e al netto dell’imposta sul valore aggiunto. La norma dell’articolo 18 concede tale credito d’imposta per gli acquisti effettuati nel primo trimestre solare dell’anno 2022. Lo ricorda il Servizio studi della Camera che sottolinea come l’articolo 3-bis del decreto legge n. 50 del 2022 aveva prorogato al secondo trimestre solare 2022 il credito richiamato ma limitatamente alle imprese esercenti la pesca.

Con il comma 1, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, il credito di imposta è stato invece prorogato al terzo trimestre solare 2022.

Ma come funziona la disciplina del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca?

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997) entro la data del 31 dicembre 2022. A tal fine, non si applicano alcuni dei vigenti limiti e divieti alla compensazione e, in particolare il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui all’articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007) e il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000 che, a decorrere dal 2022, è pari a 2 milioni di euro).

Esso non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla formazione della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986). Inoltre l’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta in parola è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

È fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto TUB, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

Resta fermo il divieto per gli intermediari finanziari di acquistare il credito qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione previsti dalla disciplina antiriciclaggio (dagli articoli 35 e 32 del decreto legislativo n. 241 del 2007, così come previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020), per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del precedente divieto sono nulli.

In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.

Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 31 dicembre 2022.

Con risoluzione del 23 maggio 2022 l’Agenzia ha istituito il codice tributo. Per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, è stato pubblicato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022.

Si applicano le disposizioni relative alla sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, degli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, di cui all’articolo 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all’articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 (che disciplinano le l attribuzioni e i poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria; le conseguenze delle violazioni; le modalità di recupero degli importi).

Il comma 4 dell’articolo 18 precisa che le norme agevolative si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di monitorare le fruizioni del credito.

Il comma 2 reca la copertura finanziaria della disposizione in esame stabilendo che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 194,41 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43, alla cui scheda di lettura si rimanda.