Energia5 Aprile 2023 16:02

Mase, capacità di stoccaggio 2023-24 e Commissione Cirm: ecco i testi dei decreti

Sono stati pubblicati nel Bollettino degli idrocarburi il decreto ministeriale sulla Capacità di stoccaggio per il periodo 2023-2024 e l’aggiornamento della composizione della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (Cirm):

IL TESTO:

Articolo 1
Stoccaggio di modulazione
1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come sostituito dall'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito Autorità) determina, nei limiti imposti dalla regolamentazione europea vigente, le modalità atte a garantire a tutti gli utenti l’accesso a parità di condizioni al servizio di stoccaggio, la massima imparzialità e la neutralità del servizio stesso in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio, per i servizi di cui al presente decreto.

2. Per l’anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2023 – 31 marzo 2024, lo spazio di stoccaggio di modulazione di punta, offerto dalle imprese STOGIT, Edison Stoccaggio e Ital Gas Storage, da assegnare secondo le procedure stabilite dall’articolo 14 del decreto legge n.1 del 2012, da destinare in via prioritaria alle esigenze di fornitura ai clienti di cui all’articolo 12, comma 7, lettera a), sopra citato, relativamente al medesimo anno di stoccaggio, è stabilito in misura di circa 85.884.385 MWh, pari a circa 7.841 milioni di standard metri cubi, tenuto conto dei rispettivi poteri calorifici superiori di riferimento, determinato tenendo conto dei seguenti due fattori:
a. il volume relativo alla domanda di gas naturale nel periodo dal 1° ottobre - 31 marzo, con riferimento ai consumi effettivi nel periodo invernale negli ultimi 10 anni;
b. il volume di gas tecnicamente importabile nel periodo 1° ottobre - 31 marzo mediante un utilizzo non superiore al 65% della capacità relativa alle infrastrutture di importazione disponibili nello stesso periodo, sommato alla produzione nazionale prevista nello stesso periodo e al netto delle esportazioni.
3. La prima asta per l’allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione è conclusa dalla società Ital Gas Storage, mentre la seconda da Edison Stoccaggio, fino alla concorrenza dello spazio di stoccaggio nelle loro disponibilità.
4. Le ulteriori capacità di stoccaggio disponibili, pari a circa 56.704.506 MWh, corrispondenti a circa 5.154 milioni di standard metri cubi, più la quota parte di stoccaggio minerario che non risulti effettivamente richiesta alle imprese di stoccaggio e allocata, sono assegnate dalle imprese di stoccaggio STOGIT e Edison Stoccaggio per l’anno di stoccaggio 2023 – 2024 mediante procedure di asta competitiva, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, secondo periodo, del decreto legge n.1 del 2012, aperte a tutti i richiedenti, anche per servizi diversi dalla modulazione di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n.164 del 2000, come prodotti di tipo uniforme e/o che amplino l’offerta di flessibilità.
5. La capacità di stoccaggio, di cui ai commi 2, e 4, è assegnata dalle imprese di stoccaggio secondo aste consecutive, ciascuna delle quali articolata in un’offerta di lotti di capacità secondo i seguenti prodotti:
a. un primo che preveda la disponibilità di capacità di iniezione dal mese successivo a quello di conferimento sino al termine della fase di iniezione - prodotto con iniezione stagionale;
b. un secondo che preveda la disponibilità di capacità di iniezione in un mese successivo a quello di conferimento - prodotto con iniezione mensile.
6. Per l’anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2023 – 31 marzo 2024 la prima procedura di allocazione della capacità di stoccaggio, nelle sue diverse tipologie di servizio, ha luogo entro il 15 aprile 2023 secondo il calendario successivamente pubblicato dalle imprese di stoccaggio. Il calendario delle eventuali aste successive è definito dalle imprese di stoccaggio su indicazione dell’Autorità.
7. Le imprese di stoccaggio comunicano al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – DG IS i risultati delle aste al fine di monitorare l’obiettivo di riempimento di cui all’articolo 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17.
8. Restano fermi gli obblighi dei venditori di fornire ai propri clienti il servizio di modulazione secondo quanto previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo n.164 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, da assicurare in via prioritaria mediante l’utilizzo dei servizi di stoccaggio messi a disposizione attraverso il presente decreto.
9. Per ciascuna asta è stabilito, secondo modalità determinate dall’Autorità, un prezzo di riserva distinto per servizio, che tenga conto del valore dei prodotti e dell’evoluzione del mercato e della necessità di giungere a un livello di stoccaggio più alto possibile, in linea con le previsioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17.
10. Edison Stoccaggio destina una quota dello spazio di cui al comma 5 a servizi che consentano un uso più flessibile della punta, da offrire mediante un’asta la cui procedura è definita dall’Autorità.
11. In particolare, Edison Stoccaggio rende disponibile una quota pari a 635.000 MWh corrispondenti a circa 60 milioni di standard metri cubi.

Articolo 2
Servizi di stoccaggio pluriennali
1. Per l’anno contrattuale di stoccaggio 2023 – 2024, una quota delle capacità di cui all’articolo 1, comma 5, corrispondente a 11.006.270 MWh pari a circa 1 miliardo di metri cubi standard, è offerta da STOGIT per servizi pluriennali di stoccaggio di tipo uniforme, aggiuntivi rispetto ai quantitativi già conferiti nell’anno contrattuale di stoccaggio 2022 – 2023.
2. Il servizio pluriennale di stoccaggio ha durata di due anni.
3. Il servizio di stoccaggio pluriennale è assegnato da STOGIT in una asta precedente a quelle per l’allocazione della capacità di cui all’articolo 1, comma 4.
4. Per l’asta di cui al comma 3 è stabilito, secondo modalità determinate dall’Autorità, un prezzo di riserva che tenga conto del valore del prodotto e dell’evoluzione del mercato e della necessità di giungere a un livello di stoccaggio più alto possibile, in linea con le previsioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17.
5. Le eventuali capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non allocate ai sensi del presente articolo sono assegnate secondo le modalità previste per i servizi di stoccaggio di cui all’articolo 1, comma 4.

Articolo 3
Erogazione del gas naturale dal sistema degli stoccaggi
1. Fino alla realizzazione di ulteriori capacità di punta di erogazione sufficienti a garantire il funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale in base alle valutazioni di rischio di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n.93 del 2011, tenuto anche conto delle mutate condizioni di approvvigionamento di gas proveniente dalla Russia, e dei Regolamenti europei in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, i profili di utilizzo della capacità erogativa giornaliera dello stoccaggio di modulazione di cui all’articolo 1, comma 2, sono determinati in modo da garantire la massima disponibilità di prestazione nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno. Per il periodo 1° novembre 2023 – 31 marzo 2024 i profili indicativi di tutte le imprese di stoccaggio sono riportati nell’allegato al presente decreto.
2. STOGIT è altresì tenuta a garantire al sistema nazionale del gas naturale, in caso di emergenza, una prestazione di punta massima pari a circa 1.540.878 MWh corrispondenti a circa 140 milioni di metri cubi standard per una durata di tre giorni all’inizio del mese di febbraio 2024 il cui valore viene successivamente adeguato e comunicato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – DG IS fino al 31 marzo in funzione della effettiva erogazione.
3. Le capacità di stoccaggio di cui all’articolo 1, comma 5, dedotte quelle di cui al comma 10 dello stesso articolo, ivi comprese le capacità di cui all’articolo 2, sono allocate con profilo di utilizzo uniforme della capacità erogativa, pari allo spazio allocato suddiviso per 150 giorni, come definito nei Codici di stoccaggio.
4. Le imprese di stoccaggio pubblicano nel proprio sito internet lo spazio effettivo e i profili di erogazione per i servizi di cui ai commi 1 e 2, indicando, con riferimento all’allegato, i volumi giornalieri effettivi massimi erogabili, aggiornandoli tempestivamente durante il periodo di erogazione invernale in funzione dello svaso effettivo, dell’andamento climatico e dell’eventuale indisponibilità degli impianti di stoccaggio.

Articolo 4
Modalità d’asta
1. Le modalità di effettuazione delle aste di cui agli articoli 1 e 2 sono stabilite dall’Autorità, sentito il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – DG IS per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture, assicurando la massima partecipazione, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, secondo le tempistiche previste dall’articolo 1, comma 6, ed in tempo utile per consentire il regolare inizio del ciclo di iniezione per l’anno di stoccaggio 1° aprile 2023 – 31 marzo 2024, prevedendo, ove possibile, l’offerta di capacità di stoccaggio, anche giornaliera, nonché agevolando, anche in questo caso ove possibile, servizi di rigassificazione integrati con il servizio di iniezione negli stoccaggi, finalizzati a massimizzare il livello di stoccaggio, in linea con le previsioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17.
2. I soggetti che partecipano alle aste di cui al comma 1 presentano alle imprese di stoccaggio una dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante il loro non ricadere in nessuna delle condizioni ostative per la allocazione di capacità di stoccaggio stabilite nel Regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Articolo 5
Disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale
1. Nel corso del periodo di iniezione sono stabilite dall’Autorità modalità che favoriscano il mantenimento del gas negli stoccaggi.
2. Nel corso del ciclo di erogazione invernale 2023 – 2024, le imprese di stoccaggio consentono l’effettuazione di iniezioni in controflusso, promosse anche attraverso servizi dedicati, per i quali l’Autorità stabilisce specifici corrispettivi incentivanti, potendo anche a tal fine prevedere procedure concorsuali, conformi ai criteri dell’articolo 4 , per il conferimento di capacità di stoccaggio per i servizi di punta e uniforme per l’anno termico 2024 – 2025 in relazione alle giacenze degli utenti al 31 marzo 2024.
3. Per massimizzare l’ottimale riempimento degli stoccaggi nonché abbreviarne i tempi di riempimento, sono consentiti profili tecnici di iniezione che prevedano pressioni dinamiche in pozzo anche superiori alla pressione statica originaria di giacimento per periodi di tempo prolungati, sempreché la pressione di giacimento al termine della fase di iniezione si mantenga entro i limiti di sicurezza stabiliti.
4. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, sulla base delle informazioni trasmesse dalle imprese di stoccaggio, monitora l’andamento settimanale del ciclo di riempimento degli stoccaggi e il livello di riempimento progressivo delle capacità di stoccaggio allocate, ai fini dell’eventuale diversificazione dei prodotti di stoccaggio e dei servizi offerti, tenuto conto delle caratteristiche tecniche specifiche del sistema nazionale dello stoccaggio.
5. Le imprese di stoccaggio, compatibilmente con i vincoli di gestione dei propri sistemi, consentono agli utenti l’iniezione di volumi di gas anche superiori alle capacità di spazio loro precedentemente conferite mediante allocazione implicita di corrispondente capacità di spazio ed erogazione invernale.
6. Le imprese di stoccaggio adottano le necessarie misure per adeguare i codici di stoccaggio alle disposizioni del presente decreto e le trasmettono all’Autorità.

Articolo 6
Disposizioni per la chiusura del ciclo di stoccaggio 2022 – 2023
1. Gli spazi di stoccaggio relativi alle giacenze di gas negli stoccaggi al 31 marzo 2023 risultanti dal servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza di cui ai decreti ministeriali n. 253 del 22 giugno 2022 e n. 287 del 20 luglio 2022, rimangono assegnati all’impresa maggiore di trasporto ed al Gestore dei Servizi Energetici, secondo condizioni economiche e modalità stabilite dall’Autorità.
2. Gli spazi di stoccaggio relativi alle giacenze di gas negli stoccaggi al 31 marzo 2023 assegnati all’impresa maggiore di trasporto, ai sensi del decreto ministeriale n. 138 del 1° aprile 2022, ai fini della copertura dei volumi di gas per il funzionamento del sistema (gas non contabilizzato, consumi, perdite e “delta in-out” delle imprese di distribuzione) per il periodo novembre 2022 – marzo 2023, rimangono assegnati all’impresa maggiore di trasporto, secondo condizioni economiche e modalità stabilite dall’Autorità.

Articolo 7
Promozione di volumi di gas aggiuntivi
1. L’Autorità stabilisce corrispettivi, anche di tipo giornaliero, che favoriscano l’importazione di volumi di gas aggiuntivi dai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti non direttamente interconnessi con reti di Stati membri dell’Unione europea, nonché corrispettivi che favoriscano l’importazione di gas naturale liquefatto durante il ciclo di iniezione in stoccaggio, tenendo conto della necessità di giungere a un livello di stoccaggio più alto possibile, in linea con le previsioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, nonché durante l’anno termico 2023 – 2024.
2. Al fine di ottimizzare l’utilizzo dei terminali di rigassificazione di gas naturale, il gestore della rete di trasporto nazionale continua a predisporre, secondo le modalità già in vigore, un servizio di collegamento tramite navi spola di adeguata capacità e dimensione finalizzato al collegamento del terminale di rigassificazione di Panigaglia con terminali di rigassificazione ubicati nel Mar Mediterraneo, che effettuino il servizio di reloading, in particolare con quelli della penisola iberica.
3. L’Autorità stabilisce corrispettivi per il servizio di cui al comma 2 che favoriscano l’importazione di gas naturale liquefatto durante il ciclo di iniezione in stoccaggio, tenendo conto della necessità di giungere a un livello di stoccaggio più alto possibile, in linea con le previsioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, nonché durante l’anno termico 2023 – 2024.

Articolo 8
Disposizioni finali
1. Il presente decreto, avente natura provvedimentale, è destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l’attività di stoccaggio, di rigassificazione e di trasporto di gas naturale.
2. Il presente decreto è comunicato alle imprese di cui al comma 1 per la sua immediata attuazione e all’Autorità ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse, nel sito internet del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

CIRM

L MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, recante regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MISE), a norma dell’articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l’articolo 1, che ha istituto la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (di seguito CIRM), articolata in tre sezioni: Sezione a) con compiti relativi alle attività di ricerca e coltivazione di risorse minerarie, Sezione b) con compiti relativi alla sicurezza delle attività di ricerca e coltivazione, sezione c) con compiti relativi alla determinazione e versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, con il quale è stata costituita la CIRM, articolata nelle Sezioni a), b) e c), e sono state definite le relative modalità di funzionamento e di organizzazione dei lavori;
VISTO il decreto del Presidente dei Consigli dei Ministri 25 maggio 2011 di proroga degli organismi collegiali operanti presso il MISE ai sensi dell’art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
CONSIDERATO il parere del Consiglio di Stato del 10 giugno 2013, n. 0261 che ha stabilito che l’attività della CIRM non può essere soppressa in quanto non surrogabile;
VISTI il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 gennaio 2021, con il quale è stata ricostituita la CIRM, per la durata di tre anni dall’entrata in vigore del decreto medesimo;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 2 che ha ridenominato il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” in “Ministero della transizione ecologica”, attribuendo, in particolare, a quest’ultimo competenze e funzioni anche in materia di energia;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128 e s.m.i. recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica” che ha istituito, nell’ambito del Ministero della transizione ecologica, tre Dipartimenti, tra cui il Dipartimento Energia (DIE), suddiviso a sua volta in tre Direzioni generali tra cui la Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS) presso cui, ai sensi dell’art. 13, comma 2, dello stesso D.P.C.M., “opera (...) la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78”.
VISTI i decreti del Ministro della transizione ecologica n. 336 del 6 agosto 2021 e n. 357 del 27 settembre 2022con i quali è stata aggiornata la composizione della CIRM di cui al D.M. 20.01.2021;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale l’On. Gilberto PICHETTO FRATIN è stato nominato Ministro della transizione ecologica;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, e, in particolare, l’art. 4, che ha ridenominato il “Ministero della transizione ecologica” in “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con cui l’On. Gilberto PICHETTO FRATIN è stato nominato Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;
VISTE le note con le quali sono stati designati dalle Amministrazioni e/o enti competenti, ai sensi dell’art. 1 del citato D.P.R. n. 78/2007, i rappresentati della CIRM, Sezioni a) e b) nonché le dichiarazioni rilasciate da ciascun componente, ai sensi dei sopra citati d.lgs. 165/2001 e 39/2013;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare la composizione della CIRM Sezioni a) e b), alla luce delle modifiche intervenute;

DECRETA:
Art. 1
(Modifica dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2021)
1. Il comma 1 dell’art. 1 del D.M. 20 gennaio 2021 è sostituito dal seguente: “1. La CIRM, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, è costituita dal Direttore generale pro tempore della Direzione Infrastrutture e Sicurezza (DGIS) del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con funzioni di Presidente, dal dirigente della sezione UNMIG - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse – dell’Italia centrale della DGIS, con funzioni di vicepresidente, dall’avvocato dello Stato designato Alessandra BRUNI e da tre dirigenti della DGIS, rispettivamente della Divisione III, IV e V”.
2. Il comma 2 dell’art. 1 del D.M. 20 gennaio 2021 è sostituito dai seguenti: “2. La sezione a) della CIRM, ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 5, del D.P.R. n. 78/2007 è costituita dai componenti di cui al precedente comma 1 e dai seguenti componenti designati: - dott. Valerio COMERCI, dott. Fiorenzo FUMANTI (supplente) - funzionari dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); - ing. Paolo CAGNOLI - dirigente della Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; - prof. Sabina BIGI – Associato di Geologia strutturale - designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; - prof. Massimiliano Rinaldo BARCHI - Ordinario di Geologia strutturale - designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; - prof. Carlo DOGLIONI - Ordinario di Geologia strutturale - designato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca; - prof. Ezio MESINI - Ordinario del settore idrocarburi e fluidi di sottosuolo - designato dal Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

La Sezione b) della CIRM, ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 6, del D.P.R. n. 78/2007 è costituita dai componenti di cui al comma 1 e dai seguenti componenti designati: - C.V. (C.P.) Massimo SENO - Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti; - ing. Armando DE ROSA - Dirigente del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Ministero dell’Interno;
- dott. Giuseppe NUZZI - Commissario della Polizia di Stato, Ministero dell’Interno;- C.V. Genio Navale Pasquale TRIPODI - Ufficiale superiore del Ministero della Difesa - Marina;- dott.ssa Maria Paola BOGLIOLO - Rappresentante dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro (INAIL);- prof. Guido BOCCADAMO - Ordinario di Architettura Navale - designato dal Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca;- ing. Michele BUSCIOLANO - Regione Basilicata - Rappresentante della Conferenza Stato- Regioni;- dott.ssa Francesca MESSINA - Regione Lombardia - Rappresentante della Conferenza Stato- Regioni;- ing. Leonardo BRUNORI - Rappresentante del Registro Italiano Navale.”I decreti ministeriali n. 357 del 27 settembre 2022 e n. 336 del 6 agosto 2021 sono da intendersi abrogati.Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale per gli Idrocarburi e Georisorse (BUIG) e sul sito delMinistero.
Roma, 27 marzo 2023
Il Ministro: PICHETTO FRATIN

IL BOLLETTINO