Politica17 Dicembre 2022 18:48

Manovra, ecco la prima parte del Maxiemendamento. Domani la parte restante

AGEEI pubblica di seguito la prima parte del Maxiemendamento alla Manovra di Bilancio. La parte restante è prevista nella giornata di domani.

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L'articolo 28 recita: La disposizione prevede di escludere dalla platea dei soggetti passivi del contributo di cui all’articolo 28 del presente disegno di legge le società per le quali la quota di volume d’affari relativa al codice attività oggetto della misura risulti inferiore al 75% del volume d’affari complessivo. Ai fini della stima, mantenendo invariata la metodologia utilizzata per la valutazione degli effetti dell’art. 28, sono state acquisite dalle ultime dichiarazioni IVA disponibili le informazioni relative ai codici attività ATECO 2007 ed i relativi volumi d’affari. L’analisi di queste informazioni ha permesso di individuare i soggetti con contabilità IVA separate per i quali l’attività principale pesa, in termini di volume d’affari, meno del 75% rispetto al volume d’affari complessivo. L’esclusione dei soggetti con attività prevalente inferiore al 75% produrrebbe un minor gettito stimato pari a circa 18,2 milioni di euro per l’anno 2023. La disposizione, inoltre, limita l’ambito soggettivo di applicazione del contributo di cui all’articolo 37 del DL 21/22 ai soli soggetti che nel corso dell’anno 2021 hanno realizzato almeno il 75 per cento 12 del volume d’affari da operazioni svolte nell’ambito dei settori di attività di produzione e rivendita di energia, gas e prodotti petroliferi. Ai fini della stima, analizzando le dichiarazioni IVA relative all’anno 2020 dei contribuenti, è stata considerata la percentuale del volume di affari associata alle attività oggetto del contributo rispetto al totale. Sono stati esclusi i soggetti con una prevalenza inferiore al 75%. La platea dei soggetti è limitata ai contribuenti che hanno effettuato il pagamento del contributo, in relazione ai quali il contributo stimato a legislazione vigente era pari a 3.147 milioni di euro. La modifica introdotta produce un minor gettito di circa 1,9 milioni di euro. La disposizione, prevede anche che al fine del calcolo della base imponibile del contributo non rilevino le cessioni e gli acquisti di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti tenuti al versamento del contributo ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 37. La disposizione non determina effetti finanziari, tenuto conto che l’applicazione della misura di esclusione si applica alle sole operazioni intercorse tra i soggetti che rientrano nel perimetro di applicazione dello stesso contributo, con un conseguente effetto compensativo. Infine, viene disposto che non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive quelle non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini IVA. La misura non determina effetti in quanto tende a consolidare quanto già espresso dalla circolare n. 25/2022 dell’Agenzia delle Entrate. Nel complesso la disposizione comporta oneri per circa 20,1 milioni di euro nel 2023. Art. 29. La disposizione interviene sulla modalità di calcolo della componente specifica dell’accisa sulle sigarette come novellata dall’articolo 29 del DDL di bilancio 2023, attribuendo all’elemento specifico un valore numerico pari a 28 euro per kg per l’anno 2023 (in luogo di 36 euro per kg), pari a 28,2 euro per kg per l’anno 2024 (in luogo di 36,50 euro per kg) e pari a 28,7 euro per kg a partire dal 2025 (in luogo di 37 euro per kg). Inoltre, la medesima disposizione interviene sulla modalità di calcolo della componente ad valorem dell’accisa sulle sigarette, come novellata dal predetto articolo 29, attribuendo alla percentuale del prezzo di vendita per il calcolo di tale componente un valore pari al 49,5 a partire dall’anno 2023, in luogo di un valore pari a 47,5 a partire dal medesimo anno. Infine, la disposizione interviene sull’onere fiscale minimo, di cui all’art. 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011, rideterminando la percentuale da utilizzare per il suo calcolo nel 98,10 in luogo del 96,22 per l’anno 2023, nel 98,50 in luogo del 96,50 per l’anno 2024 e nel 98,6 in luogo del 96,90 a partire dall’anno 2025 (numeri 1, 3 e 5). Sotto il profilo strettamente finanziario, si riporta, di seguito, un prospetto contenente la stima, effettuata alla luce della normativa vigente, del gettito, espresso in euro, relativo agli anni 2023 e seguenti, con riferimento all’accisa sulle sigarette.

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