Politica12 Dicembre 2022 11:03

Manovra, ecco gli emendamenti su energia e clima

Su oltre 3.100 proposte, sono circa 550 gli emendamenti segnalati dai gruppi parlamentari e molti di questi affrontano il settore energia. Ecco nel dettaglio una selezione delle principali proposte di modifica presentate che oggi verranno esaminate in commissione:

AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali. In ogni caso la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo.
2.40. Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Art. 2-bis.
(Interventi per l'efficientamento energetico)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
b) al comma 16-ter è aggiunto il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati l'applicazione del presente comma avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all'aliquota del 110 per cento.».
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 1,62 milioni di euro per l'anno 2023, in 3,53 milioni di euro per l'anno 2024, in 20,43 milioni di euro per l'anno 2025, in 38,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 35,81 milioni di euro per l'anno 2027, in 33,86 milioni di euro per l'anno 2028, in 17,11 milioni di euro per l'anno 2029 e in 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.06. Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

TELERISCALDAMENTO

Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiungere le seguenti: nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,.
Conseguentemente:
alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: , nonché misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento;
agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 51,09 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
4.3. Cavandoli, Cattoi, Frassini, Maccanti, Gusmeroli, Ottaviani, Bagnai, Centemero, Miele, Bordonali.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La deroga di cui al primo periodo si applica anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle modificazioni, pari a 30 milioni per gli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per tali anni del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 della presente legge.
4.4. Dell'Olio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, nelle regioni ove l'approvvigionamento del gas metano non è assicurato dalla rete nazionale dei gasdotti, si applicano anche alle somministrazioni ad uso civile ed industriale di gas sostitutivi.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 22,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3 della presente legge.
4.7. Lai.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come integrate dall'articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relative all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per le forniture di gas naturale e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, si applicano, con le successive proroghe, anche alla fornitura di servizi di teleriscaldamento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto della necessità di considerare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, forme di ristoro della maggior misura dell'IVA applicata nel corso del 2022.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati per il biennio 2022-23 in 80 milioni di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 152 della presente legge.
*4.09. Pastorino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come integrate dall'articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relative all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per le forniture di gas naturale e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, si applicano, con le successive proroghe, anche alla fornitura di servizi di teleriscaldamento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto della necessità di considerare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, forme di ristoro della maggior misura dell'IVA applicata nel corso del 2022.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati per il biennio 2022-23 in 80 milioni di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 152 della presente legge.
*4.010. Evi, Bonelli, Borrelli, Zanella, Grimaldi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come integrate dall'articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relative all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per le forniture di gas naturale e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, si applicano, con le successive proroghe, anche alla fornitura di servizi di teleriscaldamento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto della necessità di considerare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, forme di ristoro della maggior misura dell'IVA applicata nel corso del 2022.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati per il biennio 2022-23 in 80 milioni di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 152 della presente legge.
*4.04. Marattin, Bonetti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come integrate dall'articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relative all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per le forniture di gas naturale e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, si applicano, con le successive proroghe, anche alla fornitura di servizi di teleriscaldamento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto della necessità di considerare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, forme di ristoro della maggior misura dell'IVA applicata nel corso del 2022.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati per il biennio 2022-23 in 80 milioni di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 152 della presente legge.
*4.03. Laus.

CONTRIBUTO AL CARO ENERGIA PER IL TERZO SETTORE

Art. 5-bis.
(Contributo caro energia per gli enti del Terzo settore che erogano servizi socio-sanitari e socio- assistenziali in regime semi-residenziale e residenziale in favore di anziani)
1. Per garantire la continuità dei servizi erogati, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica è nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quindi, al conto di cui al comma 4, un apposito Fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni ed associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semi- residenziale per persone con disabilità.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, in coerenza con quanto previsto dal comma 1, i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi di cui al medesimo comma 1, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonché le procedure di controllo.
3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgono di società in house, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposite convenzioni e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. A tal fine, le risorse dei fondi di cui al comma 1 sono trasferite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
5.02. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

CREDITO DI IMPOSTA PER I TITOLARI DI IMPIANTI RINNOVABILI

Art. 5-bis.
(Credito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)
1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministero dell'ambiente e delle sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Con decreto del Ministero dell'ambiente e delle sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Conseguentemente, all'articolo 152, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 380 milioni di euro per l'anno 2023, di 350 milioni di euro per l'anno 2024, e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
5.06. Todde, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

INDIVIDUAZIONE INTERMEDIARI FINANZIARI ABILITATI PER FACILITARE LA LIQUIDITÀ E ASSICURARE LA FLUIDITÀ DEI MERCATI FINANZIARI SUI QUALI SI DETERMINA IL VALORE DI RIFERIMENTO DEL PREZZO DEL GAS

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente, procedono alla individuazione di uno o più intermediari finanziari abilitati perché, nel rispetto della disciplina pertinente in tema di mercati finanziari, siano adottate pratiche tese a facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati finanziari sui quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas anche attraverso esposizione in maniera continuativa di proposte impegnative di acquisto e vendita su quantità minime di titoli rappresentativi di forniture, ovvero attraverso ogni altra pratica consentita di mercato volta a garantire maggiore liquidità del mercato, consentendo di stabilizzare il prezzo in un contesto di alta volatilità.
7.1. Foti, Lucaselli, Rampelli, Cannata, Giorgianni, Angelo Rossi, Tremaglia.

AUTOCONSUMO E AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE SUI TERRITORI

Art. 8-bis.
(Disposizione in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)
1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile sono costituiti i seguenti Fondi:
a) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca Europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti, con i soggetti del sistema bancario, con la società Poste Italiane, e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.
b) nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili» con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
c) nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 370 milioni di euro per l'anno 2023, 325 milioni di euro per l'anno 2024, 330 milioni per l'anno 2025 e 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
8.013. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Casu.

FINANZIAMENTO DI OPERE FINALIZZATE ALL'INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Finanziamento di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione)
1. Nell'ambito della realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da realizzare nell'area di Piombino, al fine di finanziare l'adozione di misure mitigatrici e compensative previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione pari a 716 milioni di euro per l'anno 2023 volto a finanziare gli obiettivi individuati dal presente articolo, specificati attraverso accordi di programma da stipulare tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, la regione Toscana, la provincia di Livorno, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale ed i comuni compresi nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, la provincia di Grosseto, il comune di Follonica, il comune di Scarlino ed il comune di Castiglione della Pescaia.
2. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, d'intesa con la regione Toscana, da adottare entro il 1° marzo 2023.
3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 tengono conto degli accordi di programma già definiti e stipulati ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, al fine di aggiornare i contenuti di tali accordi con la realizzazione del rigassificatore nell'area di Piombino e con le misure previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 disciplinano la realizzazione dei seguenti interventi straordinari:
a) sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza del rigassificatore Floating Storage and Regasification Units (FSRU);
b) messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle ex aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;
c) sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;
d) nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale n. 398;
e) valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, i parchi e il sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;
f) realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'Isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO2 e altre emissioni inquinanti.
5. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture relative agli accordi di programma di cui al comma 1 è affidata al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022 secondo le procedure autorizzative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
6. Al fine di promuovere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali è costituita la Zona logistica semplificata (ZLS) della regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 61 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
7. È esteso al territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrato dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
8. Ai sensi degli articoli 214-225 e 242-249 del Regolamento UE 952/2013 e dell'articolo 178 del Regolamento UE 2446/2015 è istituita la zona franca doganale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino.
9. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi da 6 a 8 nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
10. Tenuto conto del rinnovo dell'accordo di reindustrializzazione per l'area di crisi industriale complessa di Piombino, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, d'intesa con la regione Toscana, accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi e dell'agroalimentare nonché dell'itticoltura nell'area di crisi industriale di Piombino, anche mediante l'individuazione di specifiche misure di semplificazione e di agevolazione fiscale nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.
11. Gli accordi di cui al comma 10, possono prevedere altresì agevolazioni e la promozione di investimenti a favore di imprese locali e politiche attive del lavoro utili per la riqualificazione del polo industriale di Piombino nonché dei lavoratori dell'area.
12. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, limitatamente al triennio di permanenza del rigassificatore FSRU nel porto di Piombino, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) e comunque nel limite massimo dell'onere, che costituisce tetto di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
13. Al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nel comune di Piombino, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 11. L'erogazione dei contributi avviene limitatamente al periodo di permanenza del rigassificatore FSRU. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy da adottare entro il 1 marzo 2023.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
sopprimere l'articolo 38;
all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: è incrementato di 900.000 euro per l'anno 2023, 787,8 milioni di euro per l'anno 2024, 725,2 milioni di euro per l'anno 2025, 622,4 milioni di euro per l'anno 2026, 539,1 milioni di euro per l'anno 2027, 476,9 milioni di euro per l'anno 2028, 438,5 milioni di euro per l'anno 2029, 378,4 milioni di euro per l'anno 2030 e 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
8.05. Bonafe', Simiani, Fossi, Gianassi, Furfaro, Di Sanzo, Boldrini.

FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Art. 11-bis.
(Fondo per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)
1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di produrre, entro l'anno 2030, almeno il 40 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001, dell'11 dicembre 2018, e della direttiva (UE) 2019/944, del 5 giugno 2019, nello stato di previsione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro per l'anno 2023, 380 milioni di euro per l'anno 2024, 375 milioni per l'anno 2025 e 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
11.029. Cappelletti, Dell'Olio, Pavanelli, Torto, Carmina, Donno.

INCENTIVI PER IL SETTORE ENERGETICO

Art. 11-bis.
(Incentivi per il settore energetico)
1. I termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono riaperti dalla data in entrata in vigore della presente legge fino alla data del 30 giugno 2023.
11.021. Bagnai, Centemero, Cavandoli, Miele, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

AGGIORNAMENTO DEI CANONI ANNUI PER I PERMESSI DI PROSPEZIONE E RICERCA

Art. 26-bis.
(Aggiornamento dei canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca)
1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, lettera a), le parole: «1.481,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.406,25 euro»; alla lettera b), le parole: «2.221,75 euro», sono sostituite dalle seguenti: «11.108,75 euro»; alla lettera c), le parole: «14,81 euro», sono sostituite dalle seguenti: «74,05 euro»; alla lettera d), le parole: «59,25 euro», sono sostituite dalle seguenti: «296,25 euro»;
b) al comma 10, alla lettera a), le parole: «92,50 euro», sono sostituite dalle seguenti: «462,50 euro»; alla lettera b), le parole: «185,25 euro», sono sostituite dalle seguenti: «926,25 euro»; alla lettera c), le parole: «370,25 euro», sono sostituite dalle seguenti: «1.851,25 euro»; alla lettera d), le parole: «740,50 euro», sono sostituite dalle seguenti: «3.702,50 euro».
2. Salvo quanto previsto dal comma 12, dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse assegnate al fondo di cui al periodo precedente, che dovranno essere finalizzate a finanziare ed incrementare le misure di compensazione al carovita determinatosi a causa della crisi economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese.
26.07. Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTRO IL CARO BOLLETTE

Art. 28-bis.
(Norma di interpretazione autentica del contributo straordinario contro il caro bollette)
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, il contributo ivi previsto, per le società a totale partecipazione pubblica, deve intendersi dovuto solo se le attività indicate al primo e al secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 37 sono svolte in via prevalente. Le predette attività si intendono svolte in via prevalente qualora le operazioni attive alle medesime afferenti e risultanti dalle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA riferite al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, risultino di ammontare superiore al 50 per cento dell'ammontare delle operazioni attive complessivamente indicate nelle medesime comunicazioni. Le somme versate a qualsiasi titolo ai sensi del citato articolo 37 restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro, per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
28.012. Steger.

ONERE PLURIENNALE SUI BILANCI PER LE BOLLETTE ENERGETICHE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.
1-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
*51.1. Steger.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.
1-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
*51.4. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ESTERNI PER ATTUARE IL PNRR

Art. 68-bis.
(Disposizioni per l'attuazione del PNRR)
1. Al fine di consentire una rapida conclusione dei procedimenti amministrativi e delle procedure di gara concernenti gli investimenti relativi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), limitatamente agli anni dal 2023 al 2026, le Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo, possono conferire, per le sole procedure collegate all'attuazione del predetto Piano, l'incarico di responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a soggetti esterni all'Amministrazione. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4.
2. L'incarico di cui al comma 1 può essere conferito, con contratto di lavoro autonomo, esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Il provvedimento con cui viene conferito l'incarico reca la puntuale indicazione delle attività che il responsabile esterno sarà chiamato a svolgere nonché la durata delle stesse.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2026, il limite di cui all'articolo 113, comma 3, quarto periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non trova applicazione alle procedure di gara collegate all'attuazione degli investimenti relativi al PNRR. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4.
4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, denominato «Fondo incarichi esterni e premialità PNRR», con dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152.
Conseguentemente, sostituire la denominazione del Capo I con la seguente: Capo I – Misure per favorire la crescita, gli investimenti e l'attuazione del PNRR.
68.07. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

FONDI PER IL RISANAMENTO E LA RICONVERSIONE DELLE CENTRALI A CARBONE DI CERANO A BRINDISI E DI TORREVALDALIGA NORD A CIVITAVECCHIA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per i programmi di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, individuati ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, le parole: è incrementato di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 sono sostitute dalle seguenti: è incrementato di 390 milioni di euro per l'anno 2023, di 380 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2026 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
70.6. Battilocchio, D'Attis, Cannizzaro.

POSSIBILITÀ PER ARERA DI SOSPENDERE TEMPORANEAMENTE LE FATTURE DI LUCE E GAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023 dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le PMI che dichiarino di versare in situazione di obiettiva difficoltà. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze delle PMI.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 sono sostituite con le seguenti: 387 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
72.12. Todde, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

RAFFORZAMENTO DEL FONDO ITALIANO PER IL CLIMA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della predetta legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 488, è aggiunto il seguente: «488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.»;
b) dopo il comma 490, è aggiunto il seguente: «490-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 possono essere altresì destinate alla stipula di strumenti finanziari derivati, funzionali alla copertura del rischio di variazione del tasso d'interesse o del rischio di cambio, derivanti dagli interventi del Fondo di cui ai commi 489 e 490, anche al fine di regolare i connessi margini di garanzia, purché tali risorse siano aggiuntive rispetto a quelle che il Fondo destina singolarmente ai predetti interventi.».
*75.1. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della predetta legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 488, è aggiunto il seguente: «488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.»;
b) dopo il comma 490, è aggiunto il seguente: «490-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 possono essere altresì destinate alla stipula di strumenti finanziari derivati, funzionali alla copertura del rischio di variazione del tasso d'interesse o del rischio di cambio, derivanti dagli interventi del Fondo di cui ai commi 489 e 490, anche al fine di regolare i connessi margini di garanzia, purché tali risorse siano aggiuntive rispetto a quelle che il Fondo destina singolarmente ai predetti interventi.».
*75.3. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI RICERCA PER AUTOMOTIVE

Art. 75-bis.
(Fondazione Centro italiano di ricerca per automotive)
1. Al fine di sostenere la realizzazione del progetto volto a incrementare l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive come previsto dall'articolo 62-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha istituito la fondazione Centro italiano di ricerca per automotive, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi all'automotive e aerospaziale, è autorizzata per il 2023 la spesa di 20 milioni di euro annualmente attribuita con decorrenza dal 2021 dal comma 8 del medesimo articolo 62-bis.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 380 milioni.
75.040. Appendino, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

DETRAZIONE PER SPESE RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI, COLONNINE DI RICARICA

Art. 75-bis.
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, colonnine di ricarica di veicoli elettrici e abbattimento delle barriere architettoniche)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo:
a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti;
b) per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
c) per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 relativi all'adozione delle misure antisismiche previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno a una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.
4. Per gli interventi di cui al comma 1 relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni per ogni classe migliorata:
a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3;
b) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
c) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
5. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere da a) a g) e l) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo:
a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spetta la medesima detrazione prevista ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;
b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, la detrazione è pari alla metà di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma.
6. Nei casi di cui ai commi 1, 3 e 4, al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, la detrazione di cui al presente articolo è incrementata di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
e) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
8. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9. I soggetti che, negli anni dal 2024 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui al presente articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
11. Per gli anni dal 2024 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto.
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, 2.000 milioni di euro per l'anno 2026, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 e a 700 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis della presente legge.
Conseguentemente:
all'articolo 30, comma 1, secondo comma, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti 21 per cento;
dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)
1. Entro il 31 dicembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
75.018. Santillo, Pavanelli, Iaria, Torto, Fenu, Dell'Olio, Pellegrini, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Donno.

POSSIBILITÀ DI RACCOGLIERE LEGNAMI IN FIUMI E TORRENTI PER PRODURRE ENERGIA

Art. 78-bis.
1. Al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo, nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, è consentita agli imprenditori agricoli, anche in deroga alle disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 5, della legge 17 maggio 2022, n. 60, la raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito ad eventi atmosferici o meteorici, mareggiate e piene.
2. Per il finanziamento di progetti relativi alle attività di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500.000 euro a decorrere dal 2023, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
78.037. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

AGEVOLAZIONI ENERGIVORE PER LE IMPRESE TPL

Art. 81-bis.
(Agevolazioni energivore per le imprese TPL)
1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017.
2. L'efficacia delle disposizioni del comma 12-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
81.09. Del Barba, Sottanelli, Benzoni.

MOBILITÀ CICLISTICA E SICUREZZA STRADALE

Art. 81-bis.
(Mobilità ciclistica e sicurezza stradale)
1. Al fine di fare fronte all'emergenza delle morti di pedoni e ciclisti su strada e di finanziare l'attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, si istituisce un «Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane e la promozione della mobilità ciclistica sicura», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2 comma 2 dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, nonché di interventi per la messa in sicurezza di ciclovie urbane esistenti, posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
4. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, con le parole: 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, e 400 milioni a decorrere dall'anno 2026.
81.023. Ghirra, Bonelli, Evi, Grimaldi.

TORINO-LIONE

Art. 87-bis.
1. In considerazione della proroga biennale da parte della società Tunnel Euroalpin Lyon Turin SPA (TELT) della dichiarazione di pubblica utilità del progetto definitivo della Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione – sezione internazionale – parte comune italo-francese – sezione transfrontaliera – parte in territorio italiano, approvato con Delibera Cipe n. 19/2015, fino al 31 dicembre 2024 sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) gli immobili soggetti alle procedure di esproprio di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2016, n. 35.
2. Per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 9 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le modalità di accesso al fondo sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3.
87.03. Maccanti, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

CARO BOLLETTE PER IMPIANTI SCIISTICI

Art. 102-bis.
(Misure di sostegno agli impianti sciistici per fronteggiare il caro bollette nell'ambito dell'innevamento artificiale)
1. Al fine di sostenere gli sport montani e invernali e considerata la forte onerosità del processo di innevamento artificiale derivante dagli alti costi dell'energia elettrica, è istituito, nello stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione, per l'anno 2023, di euro 10 milioni.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del turismo, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 agli impianti provvisti di sistemi di innevamento artificiale.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del turismo, nell'ambito dei criteri per l'erogazione dei finanziamenti, dovranno tenere conto della lunghezza delle piste per ogni singolo impianto e la conseguente quantità di neve artificiale da produrre.
4. Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutate in 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
102.02. Ruffino.

MISURE DI INTEGRAZIONE DEI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA PER I NUOVI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA RIFIUTI

Art. 124-bis.
(Misure di integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica per i nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti)
1. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di fonti rinnovabili e in materia di economia circolare di cui, in particolare, alla direttiva 2018/850 del Parlamento e del Consiglio, del 30 maggio 2018, così come recepita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, la energia elettrica prodotta dai nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle fonti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d), del decreto ministeriale 23 giugno 2016 che siano entrati in esercizio successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento applicherà le misure di integrazione ai ricavi di cui all'articolo 5, comma 5, lettera h) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con le specifiche modalità e condizioni di cui al comma 2.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ARERA definisce il metodo di calcolo della tariffa per l'integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 1, in coerenza con l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'impianto. La tariffa è calcolata con cadenza biennale da ARERA nell'ambito dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017 ed è erogata dal GSE.
124.015. Squeri, D'Attis, Cannizzaro.

MISURE PER IL SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI IN RINNOVABILI E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Art. 126-bis.
(Misure urgenti per il sostegno degli investimenti in energie rinnovabili per il miglioramento della qualità dell'aria)
1. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, oltreché sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
126.04. Frassini, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Cecchetti, Iezzi, Formentini, Zoffili, Dara, Toccalini.

CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
2-bis. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento alle attività per il contrasto al dissesto idrogeologico, alla difesa del suolo, all'utilizzazione delle acque e dei suoli, nonché dei pericoli di frane e smottamenti e per il corretto funzionamento dei loro organi, le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 395 milioni di euro.
127.4. Rotelli, Ruspandini, Lucaselli, Cannata, Mascaretti, Tremaglia.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI IACP

Art. 128-bis.
(Disposizioni per l'efficientamento energetico negli IACP)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, 15 milioni di euro per il 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033 e 5 milioni per il 2034, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, come rifinanziato dalla presente legge.
128.014. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

TRASFORMAZIONE DEI SUSSIDI AMBIENTALMENTE DANNOSI

Art. 128-bis.
(Trasformazione dei sussidi ambientalmente dannosi).
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2023 nella misura almeno pari al 30 per cento ed al 40 per cento rispettivamente per gli anni 2024 e 2025, del 50 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.
2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica, con una dotazione pari a 150.000 euro, a decorrere dall'anno 2023, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:
a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2030 e pari al 100 per cento; della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;
b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;
c) la realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;
d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;
e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica e della rete di colonnine per la ricarica elettrica di autovetture;
f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;
g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;
h) riduzione della tassazione sul lavoro.
3. Dalla erogazione di finanziamenti da parte del Fondo di cui al comma 2, del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.
4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del predetto Fondo.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399,85 milioni.
128.023. L'Abbate, Sergio Costa, Fede, Ilaria Fontana, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

FONDO DI GARANZIA PER LA REALIZZAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Art. 128-bis.
(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)
1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto europeo Repower EU di produrre entro l'anno 2030 almeno il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili». Tale fondo ha l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944. Il Fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
128.034. Evi, Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

MISURE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI SICUREZZA ANTISISMICA

Art. 136-bis.
(Misure in materia di efficienza energetica e di sicurezza antisismica)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non si applicano:
a) agli interventi per i quali, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119 comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la comunicazione di inizio lavori asseverata Superbonus (CILAS). Qualora siano richieste ulteriori autorizzazioni, quali di natura paesaggistica o antisismica, esse possono essere richieste entro 120 giorni dalla di entrata in vigore della presente legge;
b) agli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
136.02. Benzoni, D'Alessio.

ENTRATE ENTI LOCALI PER COPRIRE SPESE CARO-ENERGIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di consentire ai comuni di affrontare l'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, le entrate degli enti locali aventi destinazione vincolata, possono essere utilizzate, in deroga ai vincoli di destinazione previsti a legislazione vigente, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas negli anni 2023 e 2024.
137.6. Gusmeroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

EQUILIBRIO DEI CONTRATTI PUBBLICI PER IL SERVIZIO ENERGIA

Art. 140-bis.
(Equilibrio dei contratti pubblici per il servizio energia)
1. Ai fini del calcolo dei prezzi unitari dei vettori energetici relativo agli ordinativi di fornitura delle convenzioni Consip per l'affidamento del servizio integrato energia e multiservizio integrato energia per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché ai contratti basati sulle stesse convenzioni e poi rinegoziati e prorogati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, non rilevano i consumi storici.
140.015. Caparvi, Giaccone, Giagoni, Nisini, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

 

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