Politica29 Dicembre 2022 12:06

La manovra è legge: ecco i punti principali che riguardano l’energia

Con il via libera del Senato di oggi la manovra diventa legge: il testo prevede numerosi interventi in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, prevalentemente contenuti nel Titolo II dell'articolato (articoli 2- 11). Si tratta di misure finalizzate a contenere i costi dell'energia.

PICHETTO: RISPOSTE CHE IL PAESE SI ATTENDEVA DA UN GOVERNO ELETTO DAL POPOLO

“Abbiamo dato le risposte che il Paese si attendeva da un Governo eletto dal popolo. Esiste un’emergenza bollette per famiglie e imprese e a quella abbiamo pensato prima di tutto, destinando 21 miliardi di euro per tante importanti misure di sostegno indirizzate al settore produttivo e a cittadini più in difficoltà”. Lo dichiara in una nota il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, commentando l’avvenuta approvazione della Manovra per il 2023. “In campo ambientale - precisa il Ministro Pichetto – abbiamo investito su alcuni settori di fondamentale importanza, confermando le misure di decarbonizzazione che permettono un recupero di risorse da poter destinare agli interventi sul caro energia”.

“Sulla lotta al dissesto idrogeologico - spiega - c’è un consistente stanziamento da 440 milioni di euro destinato alla Regione Calabria. Nasce inoltre – prosegue Pichetto – un fondo per il contrasto del consumo di suolo, con una dotazione economica che vale complessivi 160 milioni di euro e sarà uno strumento operativo per contenere il degrado del territorio. Una misura che si integra con l’approvazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici che indica le direttrici e le modalità di intervento in questo campo. A ciò si aggiungono ulteriori finanziamenti di 45 milioni per il contrasto al dissesto idrogeologico”.

“Sempre sul fronte della conoscenza e della cura del nostro territorio – osserva Pichetto - abbiamo mantenuto la promessa del rifinanziamento del progetto CARG, per il completamento e informatizzazione della Carta geologica d'Italia, per un importo complessivo di 52 milioni di euro. Nella stessa direzione va lo stanziamento da 14, 5 milioni alle Autorità di bacino distrettuali per rafforzarne l’azione nel mutato quadro climatico e territoriale”.

“Per affermare concretamente i principi dell’economia circolare – aggiunge Pichetto – ritengo rilevante aver approvato misure come il credito d’imposta per un valore massimo di ventimila euro annui per le imprese che acquistano materiali riciclati provenienti dalla differenziata e il rifinanziamento del programma sperimentale ‘Mangiaplastica’ con ulteriori 14 milioni nei prossimi due anni, che riconosce un contributo ai Comuni per acquistare eco-compattatori”.

“Sul tema acqua – spiega infine il Ministro – è prevista l’autorizzazione di spesa per 110 milioni di euro necessari a portare avanti gli interventi di adeguamento e costruzione di reti fognarie e depuratori, che servono a una migliore qualità ambientale e a far uscire l’Italia dalle procedure d’infrazione comunitarie”.

Ecco invece le novità della manovra punto per punto:

Contributo di solidarietà imprese energetiche

In questa sede si rileva che tra le disposizioni in materia di entrate di cui al Titolo III, capo I dell'articolato, l'articolo 28 istituisce un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori. Il contributo è determinato applicando un'aliquota del 50 per cento a una quota del maggior reddito conseguito dai suddetti soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell'energia. Il contributo è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e non è deducibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP. Il contributo di solidarietà è dovuto solo se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività di produzione di energia elettrica, di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Viene modificato l'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022 relativo al regime del contributo di solidarietà dovuto per l'anno 2022 nel senso:

di prevedere che il contributo sia dovuto solo se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta 2021 è derivato dalle attività di produzione di energia elettrica, di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; di modificare la base imponibile di calcolo, estendendo (dal 31 marzo al 30 aprile) il periodo da prendere in considerazione per la definizione del saldo negativo; di escludere dal computo dei totali delle operazioni attive e passive le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali intercorse tra soggetti passivi d'imposta; di escludere dal computo degli attivi le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini IVA. Qualora l'importo dovuto sia maggiore di quello dovuto entro il 30 novembre 2022, esso viene versato entro il 31 marzo 2023; qualora invece l'importo sia inferiore a quello dovuto entro il 30 novembre 2022 il maggior importo versato è ammesso in compensazione a decorrere dal 31 marzo 2023.

Crediti di imposta per contrastare i costi dell'energia delle imprese

Con riferimento alle misure del Titolo II, volte al contenimento dei costi energetici, si riconoscono anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta già concessi nel corso del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, e da ultimo estesi alle spese relative all'energia e al gas sostenute fino a dicembre 2022 (articolo 2). Si tratta in particolare: del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 45% (in luogo del 40%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di primo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 35% (in luogo del 30 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 45% per cento (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 45% (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

Annullamento oneri generali di sistema elettrico

E' confermato, per il I trimestre 2023, l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Per queste finalità, un importo pari a 963 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA entro il 28 febbraio 2023 (articolo 3). Peraltro, quota parte degli oneri generali del sistema elettrico – quella afferente allo smantellamento delle centrali nucleari e alle relative misure di compensazione territoriale – è fiscalizzata in via strutturale, a decorrere dall'anno 2023 (articolo 6). Ciò significa che i predetti oneri afferenti al nucleare e alle relative misure di compensazione territoriale sono, a decorrere dall'anno 2023 non più riscossi dai fornitori in bolletta elettrica, bensì coperti a valere su specifiche risorse appostate a bilancio statale, indicate in 400 milioni annui dall'anno 2023. Questa specifica misura si muove in coerenza con la milestone 7 della Missione 1, Componente 2 (M1C2-7) del PNRR, la quale si prefigge, tra l'altro, l'eliminazione dell'obbligo per i fornitori di riscuotere (in bolletta) oneri "impropri", ossia non collegati al settore energetico. Si tratta di una prima attuazione. Entro il 30 settembre 2023 l'ARERA, infatti, formula proposte e relative stime per l'estensione della fiscalizzazione ad altre tipologie di oneri generali di sistema (impropri).

IVA ridotta somministrazioni gas metano

Il disegno di legge dispone, in relazione ai consumi del primo trimestre 2023, la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista, a seconda dei casi, dalla normativa vigente) sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia, nonché sulle forniture di servizi di teleriscaldamento (articoli 4 e 4-bis). Crediti di imposta per contrastare i costi dell'energia delle imprese Annullamento oneri generali di sistema elettrico. Prevede lo stanziamento di 3.543 milioni di euro per l'applicazione, nel primo trimestre 2023, di una componente negativa degli oneri generali di sistema gas per i consumi fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro e l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro; dette risorse saranno trasferite a tal fine alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1200 milioni entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento da 11143 milioni entro il 31 maggio 2023 (articolo 4).

Si modificano i requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas riconosciuti ai clienti domestici economicamente svantaggiati, aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere alle agevolazioni per l'anno 2023 e a tale fine si stanzia l'importo di 115 milioni per il 2023. Inoltre, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale sono rideterminate dall'ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas (articolo 5). Si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Prevede la possibilità, con delibera dell'ARERA, di sospendere fino al 31 gennaio i procedimenti di interruzione della fornitura per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale. Stanzia 50 milioni di euro per gli oneri derivanti dall'eventuale morosità dei clienti finali interessati (articolo 7).

Contributo solidarietà enti locali caro energia

Si autorizza per l'anno 2023 un contributo straordinario agli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia, e garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare, per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas (articolo 8). Una specifica disposizione è volta a dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/1854, il quale ha disposto l'applicazione di un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica da una serie di fonti, rinnovabili e non. Quanto agli impianti da fonti rinnovabili non rientranti già nell'ambito di applicazione del meccanismo di compensazione a due vie disposto con il D.L. n. 4/2022 (articolo 15-bis) e agli impianti alimentati da fonti non rinnovabili individuati dal Regolamento UE, si dispone l'applicazione di un meccanismo di compensazione a una via, in base al quale il Gestore dei servizi energetici-GSE calcola, relativamente all'energia immessa in rete, la differenza tra il tetto ai ricavi prestabilito e un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato. Nel caso la differenza sia negativa, il GSE procede a richiederne la restituzione (articolo 9).

Meccanismo di compensazione a una via per imprese settore elettrico

E' prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro cui devono entrare in esercizio gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano per accedere agli incentivi previsti dall'articolo 7 del DM 2 marzo 2028, che prevede il riconoscimento, da parte del GSE, di una somma pari a 375 euro per ciascun certificato di immissione di consumo di biocarburanti (CIC) (articolo 9-bis). Per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/1854, è istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato da Terna S.p.A. su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. La procedura ha l'obiettivo di selezionare i soggetti che assumono l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023 (articolo 10).

Credito d'imposta acquisto carburante imprese agricole e della pesca

L'articolo 11 riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023. Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali. Sono poi Contributo solidarietà enti locali caro energia Meccanismo di compensazione a una via per imprese settore elettrico Credito d'imposta acquisto carburante imprese agricole e della pesca 3 precisate le modalità di fruizione della agevolazione in esame, con riferimento alle spese effettuate nel terzo trimestre solare dell'anno 2022

Contributi agli enti locali per maggiore spesa per energia e gas

Con l'obiettivo di agevolare gli equilibri di bilancio degli enti locali, si segnala che l'articolo 8 del disegno di legge di bilancio autorizza, per il 2023, un contributo straordinario agli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia e garantire la continuità dei servizi da essi erogati. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per il 2023, da destinare, per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, da ripartire in relazione alla spesa sostenuta dagli enti per utenze di energia elettrica e gas. Inoltre, per la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali e dalle aziende del servizio sanitario, in sede referente è stato introdotto l'articolo 137-bis che autorizza le Regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali ad utilizzare le quote di avanzo vincolato di amministrazione, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. le risorse svincolate possono esssere usate anche per la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario, derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia COVID-19 e alla crescita dei costi energetici, nonché per contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche. Inoltre, con l'ulteriore articolo 137-bis. in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi derivanti dalla crisi ucraina, viene cosentito agli enti locali di poter approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. Infine, viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023. Con l'articolo 138-bis si dispone inoltre di estendere l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti fino al 2025, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito l'articolo 153-bis, che autorizza la Corte dei conti nel biennio 2023-2024 ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ma nei limiti della vigente dotazione organica della Corte. Tale rafforzamento delle risorse umane è finalizzato a consentire la realizzazione delle attività istituzionali connesse all'implementazione del PNRR e del PNIEC (piano nazionale integrato energia e clima).

IVA sui pellet

si assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10% la cessione dei pellet, in luogo dell'aliquota ordinaria al 22% (articolo 17-bis).

leg.19.pdl.camera.643-bis_AR.19PDL0016800