Energia27 Settembre 2023 14:58

Dl Energia, in cosa consistono le misure approvate dal Cdm

Approfondimento con la Relazione illustrativa e la Relazione tecnica del provvedimento

Lunedì il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Dl Energia per contrastare il caro prezzi e sostenere economicamente le famiglie. AGEEI pubblica la Relazione illustrativa e la Relazione Tecnica del provvedimento.

Per quanto riguarda le “Misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie
”, si tratta di “misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.
Con il III trimestre 2023 si conclude il meccanismo straordinario di protezione di tutti i clienti domestici disagiati avviato nel IV trimestre 2021 e attuato da ARERA tramite l’applicazione di compensazioni complementari integrative (CCI) rispetto al bonus “base” (...); nel corso dei 24 mesi intercorsi tra il IV trimestre 2021 e il III trimestre 2023, in considerazione delle summenzionate compensazioni integrative, gli ammontari dei bonus base non hanno subito alcuna variazione”, si legge nella Relazione illustrativa. In particolare “il comma 1 prevede che ARERA proceda ad aggiornare i valori dei bonus base applicabili nel IV trimestre 2023: a tal fine, la quantificazione deve essere tale che - per ciascuna tipologia di cliente svantaggiato - i livelli obiettivo di riduzione della spesa del IV trimestre 2023 (valutata per i clienti in regime di tutela) già previsti dalla suddetta normativa (pari al 30% della spesa per l’energia elettrica al lordo di tasse e imposte e pari al 15% della spesa per il gas naturale al netto di tasse e imposte). L’Autorità provvede sulla base degli ordinari meccanismi tariffari.
Il comma 2 prevede che, anche per l’anno 2023, l’ARERA presenti la relazione di rendicontazione (...) entro il 31 maggio 2024”. Mentre il comma 3 prevede anche per il quarto trimestre 2023 l’azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas.
Il comma 4 quantifica gli oneri e la copertura finanziaria “a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l’anno 2023. Tali oneri sono valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2023, sulla base della stima dei consumi previsti per il IV trimestre”. L

Capitolo gas: “Il comma 5 prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali” “contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento, in deroga all’aliquota del 10 o del 22 per cento prevista”.

“Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023”.

Il comma 6 “prevede che la riduzione dell’aliquota IVA dal 22 % al 5% prevista dal comma 5 si estenda anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un ‘contratto di servizio energia’, nonché alle forniture di servizi di teleriscaldamento”.

Il comma 8 si occupa del “contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, che persegue la finalità di contribuire a contenere la spesa energetica da sostenere nel IV trimestre 2023 dalle famiglie in condizioni di disagio economico.
Con tale finalità viene previsto un contributo straordinario per complessivi 300 milioni di euro, da erogare sotto forma di contributo straordinario ai nuclei familiari beneficiari di bonus sociale elettrico. Tale contributo integra la protezione già garantita dai bonus sociali, la cui entità viene aggiornata da ARERA, a beneficio di tutte le famiglie in condizioni di disagio economico e in modo indipendente dal sistema utilizzato per il riscaldamento e la produzione di acqua calda (autonomo o centralizzato e con ogni tipo di combustibile)”.
Inoltre “nei limiti delle risorse messe a disposizione, la misura di tale contributo straordinario viene definita da ARERA, prevedendo una differenziazione degli importi tale da tenere conto che la spesa energetica tende a crescere con la dimensione del nucleo familiare, come già riconosciuto anche nell’ambito dei criteri di quantificazione del bonus elettrico e del bonus gas”.

Per quanto riguarda invece le misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio “i commi 1-4, riconoscono ai beneficiari della c.d. “social card”, già istituita dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale contributo previsto per l’acquisto dei beni di prima necessità da parte dei cittadini appartenenti ai nuclei familiari meno abbienti, un ulteriore contributo, da destinare all’acquisto di carburante ovvero di abbonamenti del trasporto pubblico locale. Infatti, dai dati raccolti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si riscontra che nel mese di agosto 2023 la media nazionale del costo dei carburanti prelevati in modalità “self service” è di circa euro 1,95 per la benzina e di circa euro 1,87 per il gasolio, con conseguenti aggravi sull’economia familiare dei cittadini meno agiati.”

Si prevede quindi “l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante. Con Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 18 aprile 2023 sono stati definiti i criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del suddetto contributo economico, attraverso un apposito titolo abilitante, c.d. “social card”, per un importo complessivo di euro 382,5”.

Al comma 2 è previsto “un decreto di attuazione (da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto) del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, volto a stabilire nello specifico l’ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare”.

“Si prevede, inoltre, che con il decreto vengano disciplinate le prescrizioni necessarie ad assicurare che l’acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell’ulteriore contributo assegnato e, infine, le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che intendono aderire a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa, affinché possano fare sconti alla pompa ai titolari di social card”, si legge nella Relazione Illustrativa.

Infine, per quanto riguarda la riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica “la disposizione è volta a riformare la misura agevolativa a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivori) (…) al fine di adeguarla alla Disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022» (di seguito anche “Linee guida”). Infatti, la misura agevolativa a favore delle imprese energivore vigente, approvata dalla Commissione UE il 24 maggio 2017, trovava fondamento nel quadro della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato in materia di energia e ambiente 2014-2020, non più in vigore.
Secondo la nuova disciplina comunitaria, il meccanismo agevolativo vigente dovrà essere riformato entro la fine del 2023 e dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione della Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità in materia di aiuti di Stato”.

“Con l’obiettivo di rendere esecutive le nuove agevolazioni da gennaio 2024, lo schema di norma consente di comprimere i tempi amministrativi e demanda all’ARERA la regolazione operativa della misura – prosegue la relazione -. Nel merito, la norma definisce in primo luogo le imprese agevolabili a decorrere dal 1° gennaio 2024. A tal fine sono stabiliti i requisiti di ammissibilità in coerenza con le nuove Linee guida: ossia le imprese che, nell’anno precedente a quello di presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni, abbiano rispettato la soglia di consumo annuo di energia elettrica pari almeno a 1GWh e operino in uno dei settori agevolabili elencati nell’allegato 1 alla comunicazione della Commissione (in funzione del rischio – alto e medio - di rilocalizzazione delle attività per gli alti costi dell’energia elettrica) ovvero abbiano avuto accesso alle agevolazioni in favore degli energivori in almeno uno degli anni 2022 o 2023, nel rispetto dei requisiti delle vecchie linee guida”.

“Sono conseguentemente escluse dalle nuove agevolazioni a partire dalla medesima data le imprese che, ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2017, hanno beneficiato delle agevolazioni per effetto della cd clausola di grandfathering, ossia che non rispettavano i requisiti delle linee guida previgenti ma che hanno beneficiato pertanto di una clausola di salvaguardia. Le imprese in difficoltà non possono accedere alla misura, come avviene anche per la misura vigente.
È inoltre previsto che possono considerarsi ammissibili ad agevolazione i settori, e quindi le imprese che vi operano, che rispettano i criteri di ammissibilità dei settori non inclusi nell’allegato 1 alle medesime linee guida, previa valutazione da parte di un esperto indipendente”, si legge nella Relazione.

“Il perimetro dello sconto è posto in continuità con il regime vigente: è pertanto ammesso lo sconto unicamente sulla spesa degli oneri generali di sistema elettrico destinati al finanziamento delle fonti di energia elettrica rinnovabili, ossia sull’elemento denominato A3* della componente Asos. Detto sconto a favore degli energivori determina un effetto redistributivo dei costi delle RES sugli utenti non agevolati, famiglie e imprese.
Sono proposti i livelli di contribuzione maggiormente vantaggiosi consentiti dalle nuove Linee guida in funzione dei diversi criteri di ammissibilità. È quindi stabilita la soglia di contribuzione minima inderogabile, che deve essere comunque garantita in coerenza con la disciplina comunitaria.
È inoltre prevista una maggiorazione del beneficio a condizione che i beneficiari coprano il 50% del fabbisogno elettrico con fonti che non emettono CO2”, spiega la Relazione.

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