Arera ha definito i criteri per la formulazione delle offerte sul mercato elettrico e la remunerazione, con riferimento agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con combustibili diversi dal gas naturale. Secondo quanto si legge nella delibera pubblicata ieri, per quanto concerne gli impianti interessati essenziali a regime ordinario, nel periodo di massimizzazione “ai fini della formulazione delle offerte sul mercato elettrico, alle quantità indicate da Terna per la massimizzazione dell’utilizzo si applicano le disposizioni dell’articolo 64 della deliberazione 111/06 in materia di criteri di offerta, equiparando le quantità indicate da Terna per la massimizzazione dell’utilizzo a quantità indispensabili per la sicurezza del sistema”; Inoltre “la determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della formulazione delle offerte e del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione dei corrispettivi è effettuata conformemente alle disposizioni del regime di cui all’articolo 64 della deliberazione 111/06; se, nel corso del periodo di massimizzazione, l’impianto transita dalla categoria degli impianti interessati essenziali a regime ordinario a quella degli impianti interessati non essenziali, i parametri e i criteri per la determinazione del costo variabile riconosciuto già approvati per il periodo di essenzialità continuano ad applicarsi per il resto del periodo di massimizzazione, salvo modifiche approvate dall’Autorità”; infine “ai fini della remunerazione, si applicano le disposizioni previste dal presente provvedimento per gli impianti interessati non essenziali, fatto salvo quanto stabilito alla precedente lettera b)”.
Per quanto attiene agli impianti interessati essenziali a regime di reintegrazione, nel periodo di massimizzazione: a) ai fini della formulazione delle offerte sul mercato elettrico, alle quantità indicate da Terna per la massimizzazione dell’utilizzo si applicano le disposizioni dell’articolo 65 della deliberazione 111/06 in materia di criteri di offerta, equiparando le quantità indicate da Terna per la massimizzazione dell’utilizzo a quantità per cui gli impianti sono considerati singolarmente essenziali per la sicurezza del sistema;
b) ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto e del corrispettivo di reintegrazione, si applica quanto previsto in merito dagli articoli 63, 65 e 77 della deliberazione 111/06 per gli impianti ammessi al regime di reintegrazione di cui all’articolo 65 della deliberazione medesima; se, nel corso del periodo di massimizzazione, l’impianto transita dalla categoria degli impianti interessati essenziali a regime di reintegrazione a quella degli impianti interessati non essenziali, i parametri e i criteri per la determinazione del costo variabile riconosciuto già approvati per il periodo di essenzialità continuano ad applicarsi per il resto del periodo di massimizzazione, salvo modifiche approvate dall’Autorità.
Con riferimento agli impianti interessati essenziali a regime contrattuale, nel periodo di massimizzazione: a) è sospesa l’applicazione del regime contrattuale di cui all’articolo 65bis della deliberazione 111/06; b) ai fini della formulazione delle offerte, della remunerazione e della determinazione del costo variabile riconosciuto, si applicano le disposizioni previste dal presente provvedimento per gli impianti interessati non essenziali. 2.5 In relazione agli impianti interessati non essenziali, nel periodo di massimizzazione si applica quanto stabilito dal presente provvedimento.
“In ciascun periodo rilevante del periodo di massimizzazione, gli utenti del dispacciamento titolari delle unità di produzione relative agli impianti interessati non essenziali sono tenuti a formulare offerte sul mercato del giorno prima, sul MI-CRIDA e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti da Terna con riferimento a ciascun mercato”, si legge nella delibera.