Roma - Al via in Cdm al decreto Roma Capitale: accanto a Stato, regioni, province e comuni. IL TESTO
Obiettivo del decreto approdato sul tavolo del Consiglio dei ministri è quello di riconoscere alla Capitale d’Italia un assetto istituzionale autonomo dotato di poteri legislativi propri in ambiti considerati chiave come trasporti, urbanistica, beni culturali, commercio e turismo.
Roma non assumerà il carattere di una nuova Regione, ma sarà ufficialmente inserita nell’articolo 114 della Costituzione accanto a Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni.
Qui di seguito AGEEI pubblica il testo del Disegno di legge costituzionale “Disposizioni in materia di Roma Capitale” in formato PDF e a seguire in formato testuale:
Art. 1
(Modifiche all’articolo 114 della Costituzione)
- L’articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, da Roma Capitale, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane, Roma Capitale e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. Esercita la potestà legislativa nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale; polizia amministrativa locale; governo del territorio; commercio; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali; turismo; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; organizzazione amministrativa di Roma Capitale.
La legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, sentiti il Consiglio della Regione Lazio e l’Assemblea elettiva di Roma Capitale, disciplina l’ordinamento di Roma Capitale e prevede forme di decentramento amministrativo fissandone i principi. Attribuisce a Roma Capitale condizioni peculiari di autonomia amministrativa e finanziaria nel rispetto dell’articolo 119.
Roma Capitale attua il decentramento amministrativo sulla base della legge dello Stato.
Art. 2
(Disposizioni transitorie e finali)
- Roma Capitale esercita le funzioni legislative di cui all’articolo 114, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, a decorrere dalle prime elezioni dell’Assemblea di Roma Capitale successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
- Le leggi della Regione Lazio trovano applicazione fino all’esercizio della potestà legislativa nelle singole materie da parte di Roma Capitale.
- Fino alla data di entrata in vigore della legge dello Stato di cui all’articolo 114, quarto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sull’ordinamento di Roma Capitale.
- La potestà legislativa attribuita a Roma Capitale dall’art. 114, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è esercitata nelle materie di competenza concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato. Nelle altre materie di competenza residuale, la potestà legislativa di Roma Capitale è esercitata ai sensi dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione.
- Nel caso di attribuzione alla Regione Lazio di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, l’intesa tra lo Stato e la Regione, sentita Roma Capitale, individua i modi e le forme di coordinamento ai fini dell’esercizio delle rispettive funzioni.
- Si applicano a Roma Capitale gli articoli 118, 119, 120, 127 e 134 della Costituzione e l’articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.