In Parlamento19 Aprile 2024 11:47

Venezia, interrogazione De Poli (Udc): su salvaguardia laguna e bacino scolante

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-01162

presentata da

ANTONIO DE POLI
giovedì 18 aprile 2024, seduta n.181

DE POLI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

sin dalla prima legge "speciale" del 16 aprile 1973, n. 171, la salvaguardia di Venezia e della sua laguna è stata dichiarata problema di preminente interesse nazionale e la tutela ambientale, fisica, artistica, culturale e socioeconomica definita quale obiettivo prioritario;

la portata dell'intervento normativo originario è stata progressivamente ampliata dalle leggi 29 novembre 1984, n. 798, 8 novembre 1991, n. 360, e 5 febbraio 1992, n. 139, attraverso l'individuazione di nuove linee di finanziamento e il riordino dell'eccessiva frammentazione e sovrapposizione delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti;

al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia e tutela concorrono lo Stato, la Regione Veneto e i Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti;

in questo quadro alla Regione Veneto, sulla base di quanto ulteriormente disposto in attuazione con legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, sono assegnati i compiti relativi al disinquinamento delle acque, al risanamento, alla tutela ambientale e alla gestione del bacino scolante nella laguna di Venezia;

gli interventi a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla legislazione speciale per Venezia sono principalmente riconducibili ai settori della fognatura e depurazione, dei servizi acquedottistici (limitatamente alla realizzazione dello schema del Veneto centrale, nell'ambito del modello strutturale degli acquedotti), dell'agricoltura, della zootecnica, della riqualificazione del reticolo idrografico scolante nella laguna nonché della bonifica dei siti inquinanti e del monitoraggio ambientale, con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento del bacino scolante e, di conseguenza, di quanto veicolato nello spazio lagunare;

tali interventi, rilevanti per il contenimento del rischio idraulico nel territorio, concorrono altresì al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale posti dalla legislazione speciale per Venezia e da quella nazionale ed europea;

nel sistema disegnato dalla legislazione speciale per Venezia, l'art. 4 della legge n. 798 del 1984 ha istituito un comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge, competente ad approvare il piano degli interventi nell'ambito della laguna e a decidere sulla ripartizione delle risorse stanziate per la loro attuazione, nonché sull'eventuale rimodulazione delle risorse ripartite;

considerato che:

come più volte rappresentato dalla Regione Veneto, la situazione relativa al trasferimento delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di competenza regionale si presenta, ormai da anni, piuttosto critica. L'ultimo stanziamento risale infatti alla seduta del comitato di indirizzo, coordinamento e controllo (ex art. 4 della legge n. 798 del 1984) del 23 dicembre 2008;

al fine di assicurare in ogni caso la prosecuzione degli interventi di risanamento ambientale, bonifica e disinquinamento della laguna e del suo bacino scolante, a fronte di quanto appena esposto, la Regione ha provveduto a una rivalutazione dei programmi di intervento già approvati dal Consiglio regionale nei precedenti riparti di spesa della legge speciale per Venezia, per consentire una rimodulazione dei finanziamenti ancora disponibili. In particolare: a) con deliberazione di Giunta regionale n. 1726 del 19 novembre 2018 si è provveduto alla riallocazione di fondi recati dalla legge speciale, derivanti da economie di spesa maturate alla conclusione di interventi finanziati con precedenti riparti, per un importo complessivo di 14.997.495 euro; b) con deliberazione di Giunta regionale n. 1033 del 28 luglio 2020 si è provveduto alla riallocazione di complessivi 22.329.232,39 euro da economie di spesa e revoche di interventi già finanziati; c) con deliberazione di Giunta n. 1401 del 16 settembre 2020 si è provveduto alla riallocazione di complessivi 28.688.972,39 euro da revoche di interventi già finanziati; d) da ultimo, con deliberazione di Giunta regionale n. 1380 del 20 novembre 2023 si è provveduto alla riallocazione di complessivi 28.190.295,35 euro derivanti da riallocazione di risorse finanziarie, dalla revoca di precedenti assegnazioni relative a interventi non realizzati e da economie di spesa accertate;

le attività già realizzate e in corso costituiscono il più importante programma di difesa, recupero e gestione dell'ambiente che lo Stato abbia mai inteso attuare;

il territorio del bacino scolante nella laguna, nella sua perimetrazione ufficiale più recente, interessa parzialmente le province di Venezia, Treviso, Padova e Vicenza, per un totale di 108 comuni e una superficie totale di 2.068 chilometri quadrati;

i finanziamenti destinati alla Regione sono finalizzati, tra l'altro, all'esecuzione e al completamento da parte dei Comuni di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario, nonché di impianti di depurazione, di nodale importanza nel contesto di riferimento;

l'ulteriore pianificazione delle attività connesse alla salvaguardia della laguna e del bacino scolante, che continua a rivestire carattere strategico nell'ambito della programmazione regionale, risente della strutturale mancanza di finanziamenti a valere sulle risorse della legge speciale per Venezia,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

se ritengano opportuno dare impulso alle attività necessarie allo stanziamento delle risorse da destinare agli interventi di competenza della Regione Veneto;

se intendano promuovere ulteriori iniziative per assicurare, a tutti i livelli, la continuità e la sostenibilità finanziaria delle attività connesse alla salvaguardia della laguna di Venezia e del bacino scolante.

(4-01162)