In Parlamento10 Maggio 2024 10:48

Trasporti, interpellanza Scurria (FdI): su motorismo storico

Atto Senato

Interpellanza 2-00017

presentata da

MARCO SCURRIA
mercoledì 8 maggio 2024, seduta n.186

SCURRIA, DE PRIAMO - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

il settore del motorismo storico riveste nel nostro Paese un ruolo sociale, culturale ed economico di grande rilevanza e presenta condizioni di assoluta atipicità che si sono andate sviluppando nel tempo e che hanno fatto della regolamentazione del nostro Paese un unicum che non trova riscontro in alcun altro Stato europeo;

l'art. 3 della direttiva europea 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 definisce "veicolo di interesse storico" quello considerato tale dallo Stato membro d'immatricolazione o da uno dei suoi organismi di autorizzazione designati e che risponda alle seguenti condizioni: sia stato costruito o immatricolato per la prima volta almeno 30 anni fa; il suo tipo specifico, ai sensi del diritto unionale o nazionale pertinente, non sia più in produzione; sia preservato e mantenuto storicamente nel suo stato originario e non abbia subito modifiche sostanziali nelle caratteristiche tecniche delle sue componenti principali;

nel nostro ordinamento, la disciplina di riferimento è in capo all'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada). In particolare, il comma 4 precisa che: "Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI";

l'art. 215, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), classifica i motoveicoli e autoveicoli di interesse storico o collezionistico quelli iscritti in uno dei menzionati registri per i quali: "La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione", in contrasto con i 30 anni previsti dalla direttiva;

l'art. 63, comma 1-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), dispone che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e 29 anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica (CRS), annotato sulla carta di circolazione, rilasciato dai registri di cui all'art. 60, comma 4, del codice della strada, beneficiano della riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica, riduzione che in alcune Regioni è addirittura elevata al 100 per cento. Sebbene la riduzione introdotta dal comma 1-bis avesse previsto un onere a carico della finanza pubblica di 2,05 milioni di euro all'anno, da recenti notizie di stampa si apprende che il costo per la collettività, peraltro incrementale, sarebbe di oltre 30 milioni di euro all'anno;

per ottenere il riconoscimento della storicità di un motoveicolo o autoveicolo, e conseguentemente dell'agevolazione fiscale correlata, devono ricorrere le seguenti minime condizioni: a) iscrizione in uno dei registri; b) rilascio del CRS che attesti la data di costruzione e le caratteristiche tecniche del veicolo. Il CRS non è rilasciato a titolo gratuito, in quanto è richiesto al proprietario di associarsi all'ente certificatore, con una quota annua non inferiore a 100 euro, e di effettuare, per ottenerlo, un ulteriore pagamento all'ente certificatore;

sempre da fonti di stampa, si apprende che la semplice iscrizione e la relativa certificazione di storicità rilasciato dai registri ha consentito di qualificare impropriamente come storico un consistente numero di veicoli semplicemente vecchi. Questi godono di agevolazioni fiscali e vengono quotidianamente utilizzati dai proprietari come mezzo di trasporto, con grave danno per l'ambiente e soprattutto per la sicurezza stradale;

i registri sono associazioni private le quali provvedono a tale compito affidando l'istruttoria a semplici amatori, che non possiedono alcuna formazione né alcun titolo riconosciuto che ne acclari la competenza, situazione che determina una grande sperequazione di valutazioni sul territorio nazionale;

si è consolidata nel tempo una situazione di monopolio a favore dei registri, e di uno in particolare, con grave vulnus sotto il profilo concorrenziale e della tutela degli automobilisti, che ha impedito ad altri soggetti qualificati di certificare la storicità dei veicoli (ad esempio, le case automobilistiche con i loro registri storici) e che determinerebbe, a parere degli interroganti, l'ipotesi di: a) un danno erariale nei confronti degli enti titolari della tassa automobilistica, provocato dai registri, che sono in grado di condizionare e determinare l'allocazione o l'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche attraverso il rilascio, eventualmente anche abusivo, dei CRS; b) un aiuto di Stato, vietato dagli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto il trasferimento in capo ai registri, ossia a soggetti privati, di evidenti vantaggi di natura economica, ha l'effetto di distorcere considerevolmente la concorrenza del settore,

si chiede di sapere se in Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, intendano porre in essere le opportune iniziative per: a) intervenire sulle disposizioni vigenti al fine di salvaguardare adeguatamente i veicoli aventi oggettivi requisiti di storicità e interesse collezionistico, in quanto costituiscono un patrimonio nazionale di grande valore la cui preservazione richiede cure e attenzioni costanti nel tempo da parte dei proprietari; b) superare l'ingiustificato monopolio degli attuali registri; c) affidare al controllo pubblico la materia, definendo procedure di controllo e di verifica per accertare la storicità dei veicoli e permettere ai proprietari che ne hanno titolo di accedere al regime fiscale agevolato e ad altri benefici, e tra questi le misure in materia di tutela ambientale (accesso nelle fasce protette delle città anche ai veicoli storici) che oggi fanno riferimento al certificato di rilevanza storica; d) adottare per il settore del motorismo storico procedure semplificate, chiare, trasparenti e di immediata comprensione, intervenendo, ad esempio, sugli elenchi pubblici dei veicoli di rilevanza storica facendo venire meno la necessità che un documento emesso da un'associazione privata possa essere annotato su un documento pubblico, quale è la carta di circolazione, ora documento unico di circolazione (decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante "Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124").

(2-00017)