Politica24 Maggio 2023 10:28

Semplificazioni, risoluzione Pastorella (A-IV-RE): su gestione dati proprietà e circolazione veicoli

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00103

presentato da

PASTORELLA Giulia

testo di

Lunedì 22 maggio 2023, seduta n. 106

La IX Commissione,

premesso che:

con il decreto legislativo n. 98 del 2017 è stato istituto un Documento unico di circolazione e di proprietà (DU) contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al Libro VI, Titolo I, Capo III, Sezione I, del Codice civile;

nonostante tutte le informazioni relative alla circolazione e alla proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati, di cui alla richiamata sezione del Codice civile, siano raccolte all'interno del DU, il rilascio del documento attualmente non è gestito ancora da un unico ente o un'unica agenzia, in quanto il Pubblico registro automobilistico (PRA) continua ad essere sotto la responsabilità dell'ACI;

per svolgere attività svolte ormai anche dalla Motorizzazione, il PRA chiede agli italiani 27 euro per ogni operazione, a cui bisogna aggiungere tra i 32 e i 48 euro di imposte di bollo sulla vendita di ogni auto;

si stima che gli italiani siano chiamati a pagare ad ACI oltre 200 milioni di euro l'anno per la gestione delle pratiche relative al PRA;

sempre nell'ottica di rendere più semplice la gestione delle pratiche auto, con l'approvazione del decreto-legge n. 76 del 2020 (cosiddetto, «Semplificazioni») è stato modificato l'articolo 180, comma 4, del Codice della Strada (CdS), dando ai mezzi con facoltà di acquisto in leasing la possibilità che la carta di circolazione sia sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo, mentre analoga disposizione non è prevista per il DU, rendendo di fatto inapplicata la norma succitata;

inoltre, come detto, le disposizioni previste al comma 4 dell'articolo 180 del Codice della Strada permettono di circolare in Italia con una fotocopia autentica della carta di circolazione, ma questa possibilità non è attualmente riconosciuta negli altri Paesi dell'Unione europea;

come previsto dall'articolo 132 CdS, fuori dei casi di cui all'articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. Al termine dell'anno, tali veicoli vanno reimmatricolati in Italia, con una lenta procedura burocratica, attraverso un'istanza unificata che richiede il deposito di una lunga serie di documenti, in parte anche da tradurre in italiano,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative di competenza necessarie per la riorganizzazione del comparto, al fine di eliminare le competenze ridondanti e ridurre i costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli, valutandone l'integrazione sotto le competenze della motorizzazione civile e generando significativi risparmi per l'utenza;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative per ricondurre sotto a un'unica agenzia (o ad un'altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture) la custodia delle informazioni e il rilascio del DU di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;

ad adottare iniziative affinché anche il nuovo DU possa essere sostituito da fotocopia autenticata, in modo tale da rendere realmente applicabili le modifiche apportate al comma 4 dell'articolo 180 del Codice della Strada dal decreto-legge «Semplificazioni» del 2020;

ad adottare iniziative volte ad avviare un processo di riconoscimento, tramite gli opportuni canali nazionali, europei ed internazionali, affinché le auto possano circolare anche all'estero indifferentemente con l'originale o con la fotocopia autenticata del DU a bordo del veicolo, così come consentito dalla normativa nazionale.
(7-00103) «Pastorella».