Politica29 Marzo 2023 15:29

Pnrr, ok della Commissione Ambiente del Senato con alcune osservazioni

È arrivato il parere favorevole alla conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, da parte della Commissione Ambiente del Senato. Ma con alcune osservazioni. Ecco il testo completo del parere:

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,
premesso che:
- l'articolo 19, comma 2, lettera c), introduce, all'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2-sexies, con il quale viene stabilito che l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- al riguardo, sarebbe opportuno che la verifica dell'interesse archeologico o l'esecuzione dei saggi archeologici continuassero ad essere documenti che compongono l'istanza di VIA. Si ritiene, infatti, che il parere di VIA sia lo strumento che, attraverso la previsione di prescrizioni specifiche, possa concorrere a tutelare anche degli interessi archeologici emergenti dalle verifiche e dai saggi archeologici; interessi di cui è garante il Ministero della cultura, ex articolo 3 del decreto legislativo n. 42 del 2004, come novellato dall'articolo 46, comma 5, lettera a), del decreto-legge in esame, e per il quale "Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero";
- l'articolo 47, comma 1, lettera a), numero 2.1), modificando l'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, amplia il novero delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, nelle more della loro individuazione con legge regionale, ai siti che distino da beni sottoposti a tutela paesaggistico-culturale più di 500 metri (anziché più di 1.000 metri), in caso di impianti fotovoltaici, o più di tre chilometri (anziché più di sette chilometri), in caso di impianti eolici;
- al riguardo, si osserva che la norma modifica una disposizione transitoria, riducendo le fasce di rispetto relative ai beni oggetto di tutela. L'operatività della predetta norma transitoria avrebbe già dovuto cessare, in quanto i decreti di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 avrebbero dovuto essere emanati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione. Sarebbe opportuno posticipare una valutazione sulla riduzione delle fasce di rispetto alla emanazione delle linee guida ministeriali che fisseranno i principi e criteri omogenei e coerenti per la individuazione delle aree idonee;
- l'articolo 47, comma 3, lettera b), modifica il comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevedendo la partecipazione del Ministro della cultura al procedimento unico di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili solo quando sono interessate aree vincolate e non nel caso di progetti che interessi aree contermini e solo qualora non sottoposti a VIA;
- al riguardo, si osserva che la VIA valuta, in maniera preventiva, tutti i possibili impatti sull'ambiente anche nella sua dimensione paesaggistica. Nel caso di beni sottoposti a vincolo, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili hanno un indubbio impatto anche sulla connotazione estetica e paesaggistica dell'area. La previsione, così come modificata, consentirebbe una valutazione di detti impatti solo in un momento successivo al parere positivo di compatibilità ambientale anche in aree sottoposte a vincoli diretti ed indiretti. Sarebbe, dunque, opportuno che, la partecipazione del Ministero della cultura alla procedura di autorizzazione unica per progetti sottoposti a VIA permanga in caso di beni sottoposti a vincolo;
- l'articolo 49, comma 1, lettera b), inserisce, all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, il comma 5-bis, con il quale si estende l'applicazione dell'autorizzazione unica anche all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici posti in aree ovvero immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 42 del 2004 individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo decreto, previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente;
- si osserva a tal proposito che la procedura di autorizzazione unica è posta in essere nel rispetto delle prescrizioni d'uso dei vincoli di immobili o aree di notevole interesse pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Le prescrizioni d'uso citate sono il risultato del procedimento di cooperazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, i quali, concertano l'individuazione e la vestizione del vincolo, orientando gli usi compatibili con i valori che il vincolo stesso tutela e semplificando di fatto i procedimenti autorizzatori per tali usi. Tale assunto è, tra l'altro, esplicitato anche nel comma 3 del medesimo articolo 49 per gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole che liberalizza gli impianti agrifotovoltaici "nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti",
preso atto che:
- a oggi sul nostro territorio sono installati circa 84 milioni di pannelli fotovoltaici incentivati dai Conti energia da I a V, che giungeranno in pochi anni a fine vita e dovranno quindi essere recuperati e smaltiti;
- il legislatore ha identificato i sistemi collettivi riconosciuti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quali interlocutori più idonei per garantire l'intero processo del corretto smaltimento dei RAEE fotovoltaici, e ha quindi consentito - con l'articolo 24 del decreto legislativo n. 49 del 2014, così come modificato dal decreto legislativo n. 118 del 2020, dal decreto-legge n. 152 del 2021 e dal decreto ministeriale 8 agosto 2022 che ha approvato le Istruzioni operative del Gestore Servizi Elettrici - ai soggetti responsabili di versare nel trust del consorzio prescelto la garanzia finanziaria dei propri moduli esausti, pari a 10 euro per modulo, in alternativa al regime di trattenuta operato dal GSE, che trattiene appunto dalle tariffe incentivanti una quota dell'intera garanzia dovuta, a partire dall'undicesimo anno dell'impianto e per i successivi 10 anni dell'incentivo;
- si tratta di una previsione che ha visto, sin dalla sua genesi, il favore del Ministero dell'ambiente, del Parlamento - che ha svolto, in Commissione ecomafie e nelle Commissioni ambiente di entrambi i rami del Parlamento, numerose audizioni anche del NOE, nucleo dei Carabinieri preposto alla prevenzione e repressione dei reati ambientali - e del GSE, che di fatto, gestendo tale garanzia si trova a svolgere un ruolo che non gli è proprio;
- nonostante l'impegno del legislatore, vi sono alcuni aspetti delle Istruzioni operative del GSE che non rendono l'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014 pienamente efficace, frenando la scelta di tale opzione da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati, in particolar modo dei proprietari degli impianti professionali, con migliaia di moduli installati, che dovrebbero quindi versare in un'unica tranche cifre considerevoli;
- è inoltre evidente che la modalità di pagamento diventa un punto fondamentale della decisione da parte dei soggetti responsabili e viene certamente confrontata con la modalità "rateale" del prelievo prevista dal GSE per la trattenuta pari a 10 anni;
- l'Esecutivo, esprimendo parere favorevole su un ordine del giorno in sede di conversione del decreto-legge in materia di proroghe di termini legislativi in Aula alla Camera dei deputati, si è impegnato a prendere provvedimenti affinché il versamento della garanzia finanziaria sui propri moduli esausti nel trust del consorzio prescelto possa avvenire in forma rateale,
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
si valuti l'opportunità di apportare al decreto-legge in esame le seguenti modifiche:
a) mantenere la formulazione attualmente in vigore non modificando l'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, relativamente ai documenti di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o di esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) mantenere la formulazione attualmente in vigore delle fasce di rispetto per i siti che distino da beni sottoposti a tutela paesaggistico-culturale;
c) prevedere la partecipazione al procedimento unico del Ministero della cultura anche per i procedimenti sottoposti a VIA, quando sono interessate aree vincolate;
d) prevedere in maniera esplicita per tutti gli impianti eolici sottoposti a autorizzazione unica il rispetto delle prescrizioni d'uso di cui al comma 2 dell'articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004,
valuti inoltre la Commissione di merito di:
a) prevedere che il versamento di 10 euro per modulo professionale da parte di un soggetto responsabile nel trust di un sistema collettivo, esercitata in luogo del regime di trattenuta operato dal GSE, così come previsto dall'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014, possa avvenire in forma rateale; tale possibilità appare corretta anche ai fini della concorrenza perché consente pari opportunità ai sistemi collettivi che svolgono attività non profit e azione pubblicistica;
b) chiarire, nelle Istruzioni operative GSE, che nuovi moduli fotovoltaici incentivati, installati a seguito di revamping parziali o totali siano coperti dalla garanzia finanziaria in favore dello Stato pari a 10 euro per modulo.