Politica28 Dicembre 2023 12:14

Milleproroghe, ecco la bozza del provvedimento. IL TESTO

Il via libera arriverà oggi al Consiglio dei ministri delle 15.30 al decreto Milleproroghe di cui Ageei ha visionato una bozza. Tra le novità la proroga delle assunzioni di 500 persone al Mase, norme sui rifiuti inerti, i Sin e l’ex Ilva. Mentre tra le altre norme si segnala la proroga per la Ex Sabatini sull’acquisto di beni strumentale, e norme per Anas e trasporto pubblico per il Mit.

Di seguito Ageei pubblica il testo integrale e in pdf.

Milleproroghe

SOMMARIO 27 dicembre h 16.00 clean
ART. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni) ............................................... 3
ART. 2 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) ................................................. 7
ART. 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) ........................................................ 9
ART. 4 (Proroga di termini in materia di salute) ............................................................................... 10
ART. 5 (Proroga di termini in materia di istruzione e merito)........................................................... 11
ART. 6 (Proroga di termini in materia di università e ricerca) ......................................................... 13
ART. 7 (Proroga di termini in materia di cultura) ............................................................................. 14
ART. 8 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti) ............................................................................................................................................... 15
ART. 9 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in
Italy) ...................................................................................................................................................... 17
ART. 10 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale) ............................................................................................................... 18
ART. 11 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa) .......................... 18
ART. 12 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia)...................... 18
ART. 13 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica) ............................................................................................................................................ 20
ART. 14 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste) .................................................................................................... 21
ART. 15 (Proroga di termini in materia di sport) ............................................................................... 21
ART. 16 ................................................................................................................................................ 22
(Proroga dell’attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni - LEP) ................................................................................................................................. 22
ART. 17 (Proroga di termini in materia di editoria) .......................................................................... 22
ART. 18 (Proroga di termini per il risanamento delle baraccopoli di Messina) ............................... 23
ART. 19 (Fondo Complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del
2016) ..................................................................................................................................................... 23
ART. 20 (Proroga di termini in materia previdenziale) ..................................................................... 24
ART. 21 (Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la
sicurezza) .............................................................................................................................................. 24
ART. 22 (Disposizioni finanziarie) ...................................................................................................... 24
ART. 23 (Entrata in vigore) ................................................................................................................. 24

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione
di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa,
nonché di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche
amministrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …..;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:

ART. 1
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)
1. All’articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo all’utilizzo temporaneo di un
contingente di segretari comunali e provinciali da parte delle Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, riguardante autorizzazioni per assunzioni
a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni precedenti, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022» e le parole:
«31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2024».
4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardante le
autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato a valere su apposito Fondo, le parole:
«31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
5. All'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante
l’autorizzazione per il Ministero dell’interno ad assumere determinate unità di personale, in
aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente
dotazione organica, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino
al 31 dicembre 2024».
6. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili,
le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
b) al comma 495, relativo all’assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori
socialmente utili e di pubblica utilità, le parole: «30 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2024».
7. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-
2021 e per il triennio 2020-2022, rispettivamente ai sensi dell’articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
134 del 12 giugno 2018, ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2022, nonché ai sensi dell’articolo 14 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 135 del 12 giugno 2023, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.
8. Al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, comma 1, riguardante l’autorizzazione per il Ministero dell’interno ad
assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell’attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti:
«per il triennio 2022-2024»;
b) all'articolo 18-bis, comma 11, in materia di rafforzamento, in particolare, delle articolazioni
territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: «per il biennio
2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».
9. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7-bis, comma 1, in materia di autorizzazione per il Ministro dell’economia e
delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali, secondo le modalità semplificate in
deroga alle ordinarie procedure di mobilità, ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti
graduatorie di concorsi pubblici, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «per il triennio 2022-2024»;
b) all’articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo
determinato del personale addetto all’Ufficio per il processo, le parole: “della durata massima
di trentasei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “avente scadenza non successiva al 30 giugno
2026, anche per effetto di proroga”;
c) all’articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per
il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR:
1) all’alinea:
1.1) le parole: «della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al
1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di trentasei mesi,
prorogabile fino al 30 giugno 2026»;
1.2) le parole: «5.410 unità» sono sostituite dalle seguenti: «4.745 unità»;
1.3) dopo le parole: «non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «nel limite di spesa
annuo di cui al comma 6»;
2) alla lettera a), le parole: «1.660 unità» sono sostituite dalle seguenti: «2.100 unità»;
3) alla lettera b), le parole: «750 unità» sono sostituite dalle seguenti: «145 unità»;
4) alla lettera c), le parole: «3.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 unità».
10. All’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo al rafforzamento delle strutture
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: «per il triennio 2021-2023»
sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2021-2024».
11. All’articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concerne
l’autorizzazione a bandire apposite procedure concorsuali al fine di potenziare e accelerare le
attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato nel territorio nazionale, le
parole: «per l’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».
12. All’articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di supporto alle amministrazioni
locali titolari di interventi del PNRR, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite
dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».
13. All'articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c) della legge 31 agosto 2022, n. 130, relativo
alle assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, le parole: «per l’anno 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».
14. Il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza già previste, per gli anni
2021, 2022 e 2023 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni
dal servizio verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettera e),
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere d) ed e), della legge
30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
dall'articolo 1, comma 984, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo
1, comma 961-sexies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall’articolo 15, comma 12,
lettera a), e comma 25 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2024.
15. Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco già previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall’articolo 66, comma 9-
bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020,
2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettere d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n.
205, dall'articolo 1, comma 381, lettere c), d) ed e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dall'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984,
lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-
septies, comma 2, lettera c), del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall’articolo 1, commi da 961-bis a 961-
septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall’articolo 1, commi 662, 666 e 667 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall’articolo 15, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto legge 22
aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è
prorogato al 31 dicembre 2024.
16. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e
previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 18, riguardante disposizioni di armonizzazione in materia
assistenziale e previdenziale, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Per i periodi di
competenza fino al 31 dicembre 2019, i contributi che le pubbliche amministrazioni di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno versato all’ente previdenziale in eccedenza
al massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui al secondo periodo, sono
interamente rimborsabili senza interessi, fino al 31 dicembre 2024, in deroga al termine di cui
all’articolo 2946 c.c., a condizione che le pubbliche amministrazioni, prima delle procedure
di rimborso di cui al primo periodo, aggiornino le posizioni assicurative individuali
trasmettendo le denunce di variazione»;
b) all’articolo 3:
1) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi
contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2024»;
2) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi
contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole:
«31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
3) dopo il comma 10-ter è inserito il seguente: «10-quater. Le pubbliche amministrazioni di
cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, per i soli periodi
prescritti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenute a dichiarare e
ad adempiere, fino al 31 dicembre 2024, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza
e di assistenza sociale obbligatoria dovuta all’INPGI fino al 30 giugno 2022, in relazione ai
compensi erogati ai giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto
di lavoro subordinato di natura giornalistica. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti
giurisdizionali passati in giudicato. La disposizione di cui al presente comma non si applica
ai periodi assicurativi per i quali sia stata già costituita la rendita vitalizia riversibile di cui
all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.».
17. In deroga ai commi 9 e 10 dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i soli
periodi prescritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a dichiarare
e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2024, agli obblighi relativi alla contribuzione di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta all’Assicurazione Generale
Obbligatoria (AGO) dell’INPS per i propri lavoratori dipendenti. Sono fatti salvi gli effetti di
provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. La disposizione di cui al presente comma
non si applica ai periodi assicurativi per i quali sia stata già costituita la rendita vitalizia
riversibile di cui all’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.».
18. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, non si applicano fino al 31 dicembre 2024 agli obblighi relativi alle contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-quater dell’articolo 3 della
legge n. 335 del 1995, introdotto dal comma 16, lettera b), n. 3) del presente articolo, né agli
obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al
comma 17 del presente articolo. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. Sono fatti
salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
19. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il
mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle
pubbliche amministrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) dopo le parole: «Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato» sono aggiunte le
seguenti: «e sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato».
20. Fino al 31 dicembre 2024, per assicurare l’espletamento dei propri compiti istituzionali,
l’Avvocatura dello Stato, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è
autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
21. Il termine per l’autorizzazione all’assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti
all’area III, posizione economica F1, ai sensi dell’articolo 1, comma 317, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, relativo all’assunzione di personale presso il Ministero dell’ambiente
e della sicurezza energetica, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure
europee di infrazione e di superare quelle in corso, è prorogato al 31 dicembre 2024.
22. Il termine per l’autorizzazione all’assunzione a tempo determinato del contingente
massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell’area III, posizione economica F1, ai sensi
dell’articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativo all’assunzione presso il Ministero
dell’ambiente e della sicurezza energetica di personale da assegnare funzionalmente ai
commissari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, è
prorogato al 31 dicembre 2024.
23. Le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
234 del 5 ottobre 2019, relativo alle procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) da parte del MASAF, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.
24. All’articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che autorizza il Ministero della cultura,
entro il 31 dicembre 2023, ad assumere fino a 750 unità di personale mediante scorrimento
della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di
1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area,
posizione economica F2, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2024».

ART. 2
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno e di personale del
comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, relativo al termine per il completamento del
collegamento inter-amministrazioni per il rilascio dei permessi di soggiorno, le parole: «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. All’articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei
Comuni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. Le procedure semplificate per l’accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale,
di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di
concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2024.
4. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 15, concernente la validità della graduatoria della procedura speciale
di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
b) all’articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i
familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle
Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022 e
2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024». Alla compensazione
degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari
a euro 300.000 per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in materia di ricostituzione del fondo
anticipazioni liquidità, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2024».
6. All’articolo 14-sexies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, in materia di incarichi di vicesegretario
comunale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
7. Le assunzioni straordinarie di cui all’articolo 15, comma 19, lettera a), numero 1), e lettera
n), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2023, n. 74, relativamente a 66 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori
tecnico-professionali, a 8 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici, a
60 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, a 80
unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi tecnico-professionali, a 27 unità nella
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, a 176 unità nella qualifica iniziale del
ruolo degli ispettori logistico-gestionali e a 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli
operatori e degli assistenti, hanno decorrenza non prima del 1° gennaio 2024, anche per le
procedure concorsuali già avviate.
8. Le risorse rese disponibili per effetto di quanto previsto dal comma 7 sono destinate al
pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, dalla scadenza del termine di cui all’articolo 74, comma 6, del
decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, sino alla data del 31 marzo 2022 di cessazione del relativo stato di emergenza, è
autorizzata la spesa complessiva di euro 8.338.000 per l’anno 2023, al lordo degli oneri a
carico dell’amministrazione e in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede a valere sulle risorse allocate nello stato di
previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della Missione “Soccorso civile”, al
Programma “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” - Azione “Spese di personale per
il programma (Corpo nazionale dei vigili del fuoco)” e stanziate ai sensi dell’articolo 15,
comma 22, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2023, n. 74.
10. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8, e 9, il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

ART. 3
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)
1. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo all’aggiornamento, secondo le
rivalutazioni ISTAT, dei canoni di locazione passiva dovuti dalle amministrazioni, le parole:
«2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».
2. All’articolo 16-sexies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di
locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la
presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni
contratte dal comune di Roma, le parole: «sessanta mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«settantadue mesi».
4. All’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla fatturazione
elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024,».
5. All’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di giustizia tributaria, le parole:
«sono prorogati di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di due anni».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a (…)
7. I termini per la notifica degli atti di recupero di cui all’articolo 1, commi 421, 422 e 423,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all’articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024,
sono prorogati di un anno, in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de
minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati
all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque
denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito
della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali
le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi
regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall’articolo 10, comma 6, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115.
8. Le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno
2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di
giochi, trovano applicazione altresì nell’anno 2024. Le maggiori entrate derivanti dal primo
periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice
della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
9. Per le società di cui all’articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.
10. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, ai fini
del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 7
agosto 2023 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche,
dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la
medesima data e quella del 30 gennaio 2024.
11. La Regione Molise e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad
assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al
comma 1, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze
degli interessati.
12. In caso di inoperatività dei siti internet istituzionali della Regione Molise e dei suoi enti
strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 10, sono sospesi gli obblighi di
pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
13. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, i servizi informatici del Sistema Tessera
Sanitaria e dell’Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici
(INI), anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del
definitivo perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non oltre il 31 marzo 2024,
continuano a prodursi gli effetti giuridici delle disposizioni previste dalla Convenzione fra il
Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009,
e dei relativi Accordi Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023.

ART. 4
(Proroga di termini in materia di salute)
1. Il termine di approvazione del bilancio preventivo dell’anno 2024 degli Ordini delle
professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, è prorogato fino alla data di presentazione del conto consuntivo dell’anno 2023.
2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla proroga della possibilità per i
laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di
medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di
specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori
o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale,
le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. Il termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina
di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti
del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell’elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della
salute in data 1° aprile 2020, è prorogato fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale
aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.
4. All’ articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo
all’applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro
autonomo ai medici specializzandi e al personale delle professioni sanitarie, le parole: «anche
per gli anni 2022 e 2023», sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2022, 2023 e
2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
5. All’articolo 4, comma 3, del decreto–legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di
lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali
anche se privi della specializzazione, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole «nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a
legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui
dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60».
6. All’articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi
semestrali di lavoro autonomo per il personale medico e per gli operatori socio-sanitari,
collocati in quiescenza, anche non iscritti al competente albo professionale, le parole: «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «nel rispetto delle disposizioni di cui dall'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2019, n. 60.».
7. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 406-bis, relativo alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e
delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario
nazionale, le parole: «biennio 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2021-
2024» e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Alla fine del quadriennio si provvede
alla valutazione degli esiti della sperimentazione.»;
b) al comma 406-ter, relativo alla proroga e all’estensione della sperimentazione delle
prestazioni e delle funzioni assistenziali svolte dalle farmacie, le parole: «2021 e 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «2021, 2022, 2023 e 2024».
8. All’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al
processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le
parole: «31 dicembre 2023» sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

ART. 5
(Proroga di termini in materia di istruzione e merito)
1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione "I Lincei per la scuola"
presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385,
lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riguardante interventi finanziari a favore
degli italiani nel mondo, relativa alla predetta Fondazione, è prorogata per l'anno 2024. Agli
oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi
di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
2. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 4-ter, recante disciplina in deroga delle procedure di istituzione di
graduatorie e conferimento di supplenze, le parole: “e 2023/2024” sono sostituite dalle
seguenti: “, 2023/2024, 2024/2025” e le parole: “il successivo aggiornamento e rinnovo
biennale” sono sostituite dalle seguenti: “i successivi aggiornamenti e rinnovi”.
b) all’articolo 3, comma 1, relativo ai termini per l’espressione del parere da parte del
Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), le parole: “31 dicembre 2023” sono
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.
3. Al fine di garantire l’attuazione alla riforma R. 1.3 “Riorganizzazione del sistema
scolastico” della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
all’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83-bis sono inseriti i seguenti:
«83-ter. In deroga ai termini previsti dall’articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per
il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete
scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma.
Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi
generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici
2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per il solo
anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in
misura non superiore al 2,5% del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico
e di direttore dei servizi generali ed amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il
medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, senza un
corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è
esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete
scolastica ai sensi dell’articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge n. 98 del
2011. Entro il 1° marzo 2024 le Regioni comunicano al Ministero dell’istruzione e del merito
le istituzioni scolastiche attivate ai sensi del presente comma, le quali non rilevano ai fini della
mobilità e delle nomine in ruolo. Per l’anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni
scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono
messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di
cui al secondo periodo del comma 84-quater, da destinare alla concessione di ulteriori
posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 84-
quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il
2024 e di 7,4 milioni di euro per il 2025. (COPERTURA DA INDIVIDUARE)
“83-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della
concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento di cui al comma 83-bis è
riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del
dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell’articolo 19, commi 5-quater e seguenti
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su
base regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo periodo, ovvero affidate in
reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà, nel rispetto del limite di spesa di 16,51
milioni di euro per l’anno 2024 e di 21,41 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 4,01 milioni di euro per il 2024
e di 8,91 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.».
4. Per l’attuazione del comma 83-bis e del comma 83-quater della legge 13 luglio 2015, n.
107, come introdotto dalla presente legge, è autorizzata la spesa nel limite di 4,01 milioni di
euro per l’anno 2024 e di 8,91 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, cui si
provvede, quanto a 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, mediante
corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento dell’offerta
formativa e, quanto a 4,01 milioni di euro per il 2024 e 8,91 milioni di euro annui a decorrere
dal 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali», della missione « Fondi da ripartire», dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito.

ART. 6
(Proroga di termini in materia di università e ricerca)
1. All’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, relativo alla nomina dei componenti
dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR) al primo periodo la parola: «due», è sostituita dalla seguente: «tre».
2. All’articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
relativo all’erogazione dei mutui concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa
depositi e prestiti Spa, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2024».
3. Il termine di cui all’articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo
svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di talune professioni, è prorogato
al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni
indicate all’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno
conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all’articolo 2 della medesima legge.
4. All’articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo al conferimento
di assegni di ricerca, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio
2024».
5. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al termine per la conclusione dei
lavori delle Commissioni nazionali per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, le parole: «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2024».
6. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativo alle graduatorie nazionali
AFAM, le parole: «2022-2023 e 2023-2024», sono sostituite dalle seguenti: «2022-2023,
2023-2024 e 2024-2025».
7. All’articolo 3-quater, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, relativo al reclutamento di personale docente e di personale
amministrativo e tecnico del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall’anno accademico 2024/2025» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dall’anno accademico 2025/2026» e le parole: «entro il 31 dicembre
2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;
b) al comma 2, le parole: «a decorrere dall’anno accademico 2024/2025» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dall’anno accademico 2025/2026».
8. All’articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al reclutamento di personale
docente del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «per l’anno accademico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni
accademici 2023/2024 e 2024/2025»;
b) le parole: «35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e 35-bis», sono sostituite dalle seguenti:
«35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), comma 5-bis e 35-bis».

ART. 7
(Proroga di termini in materia di cultura)
1. All’articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo alla segreteria
tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite
dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto
anni».
2. All’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo all’incremento del personale facente
capo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente
speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: «al 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «al 2024».
3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1 milione
di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di cui
all’articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
4. All’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo al Comitato
promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2024»;
b) dopo il nono periodo sono aggiunti i seguenti: “Per l’anno 2024 è autorizzata la spesa di
100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle
spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. A tali oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi
di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della cultura.”.
c) 5. All’articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle semplificazioni
amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche le
parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024” e le parole:
“1.000 partecipanti” sono sostituite dalle seguenti: “2.000 partecipanti”.
5. All’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, al primo periodo le parole: “31 dicembre
2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2024”.

ART. 8
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti)
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo agli
adempimenti previsti dal decreto di finanziamento degli interventi inerenti alla cantierabilità
dell’Aeroporto di Firenze è prorogato al 31 dicembre 2024 con riferimento agli adempimenti
previsti per l’aeroporto di Firenze.
2. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo all’operatività dell’Agenzia per la
somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a settantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a ottantatré
mesi»;
b) al comma 7, le parole: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «, 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 4 milioni
euro per l’anno 2024».
3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2024 si provvede quanto
a 800 mila euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 600 mila euro a
valere sulle risorse di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250, quanto a 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e quanto a 600 mila euro mediante
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al regio decreto 1° gennaio 1912, n. 974.
4. All'articolo 13, comma 17-bis, terzo periodo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in
materia di trasporto ferroviario le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2024».
5. All’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo alla realizzazione, mediante
procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare, le parole: «31 dicembre
2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
6. All’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, relativo al divieto di circolazione di
veicoli a motore delle categorie M2 e M3 adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo dopo le parole “Euro 2” inserire le seguenti: “a decorrere dal 31 gennaio
2024”;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro il 15 gennaio 2024, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 adibiti al trasporto
pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di
trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo
esclusivamente per l’anno 2024.”;
b) al quarto periodo, dopo le parole: “dei veicoli con caratteristiche antinquinamento” sono
inserite le seguenti: “Euro 2 e”;
c) al quinto periodo, dopo le parole: “l'esonero dei veicoli” sono inserite le seguenti: “Euro
3” e le parole: “delle risorse di cui al quarto periodo” sono sostituite dalle seguenti: “delle
risorse di cui al quinto periodo”;
d) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con apposito decreto da adottare entro il 31 gennaio 2024 dispone, l'esonero dei veicoli Euro
2 di cui al quarto periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle
risorse di cui al quinto periodo.”.
7. All’articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alle procedure semplificate di
affidamento dei lavori, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2024».
8. All’articolo 3-bis, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-
bis. È prorogato per l’anno 2023 l’utilizzo delle risorse di cui al comma 5 non utilizzate. Tali
somme sono destinate alla società ANAS S.p.A. per la copertura degli oneri connessi alle
attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle
strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 21 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020,
e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS
S.p.A. per l’anno 2023, e per la compensazione dei maggiori oneri derivanti dall’incremento
dei costi sostenuti dall’ANAS S.p.A. per l’illuminazione pubblica delle strade nell’anno
2023.».
9. All’articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) dopo le parole “lettere a), b) e c)” sono inserite le seguenti: “e per lo svolgimento delle
funzioni di concessionario”;
2) dopo le parole “una quota” è inserita la seguente: “rendicontata”;
3) dopo le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2015” sono inserite le seguenti: “e fino al
31 dicembre 2021”;
b) al secondo periodo:
1) dopo le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2022” sono inserite le seguenti: “e fino al
31 dicembre 2023”
2) le parole: “di cui al precedente periodo” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma
3, lettere a), b) e c), riconosciuta ad ANAS S.p.a.,”;
3) dopo le parole: “9 per cento” è inserita la seguente parola: “rendicontato”;
c) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: “Per i quadri economici approvati a decorrere
dal 1° gennaio 2024, ferma restando la quota relativa alle attività di investimento di cui al
comma 3, lettere a), b) e c) di cui al secondo periodo, è riconosciuta ad ANAS S.p.a. una
quota aggiuntiva del 3,5 per cento per lo svolgimento delle funzioni di concessionario, non
soggetta a rendicontazione”.

ART. 9
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in
Italy)
1. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, relativi a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è
differito al 30 giugno 2024.
2. All’articolo 24, comma 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, che istituisce un Fondo finalizzato a
sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica localizzate nelle regioni insulari, le
parole: «per l’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2024».
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si
provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse stanziate per
l’anno 2023 e successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle imprese
e del made in Italy.

ART. 10
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale)
1. All’articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, relativo a speciali misure in favore di imprese che esportano
in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, ovvero vi hanno filiali o partecipate, al
comma 3, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30
giugno 2024».
2. All’articolo 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante misure in favore delle imprese esportatrici a seguito
della crisi in atto in Ucraina, al comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».
3. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo ad interventi per il completamento
della realizzazione del Tecnopolo di Bologna, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
4. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, relativo alla riassegnazione allo stato di
previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di contributi
per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane restituiti dalle competenti
organizzazioni internazionali, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024».
5. Per le graduatorie relative a procedure concorsuali bandite da ICE-Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui all’articolo 35, comma 5-ter, primo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è prorogato al 31 dicembre 2024.

ART. 11
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)
1. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
concernente le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali
militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.

ART. 12
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia)
1. L’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 30
gennaio 2006, n. 26, relativo ai corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o
semidirettive, è differita al 31 dicembre 2024. Sino a tale data possono concorrere
all’attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di
primo che di secondo grado, i magistrati che abbiano frequentato il corso di formazione di cui
all’articolo 26-bis del citato decreto legislativo o che abbiano presentato domanda di
partecipazione al corso medesimo, nonché coloro che nei cinque anni precedenti al termine
finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso abbiano svolto
funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una frazione del periodo indicato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bandi per il conferimento di
funzioni direttive o semidirettive già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente
decreto. I magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semidirettive sono tenuti a
partecipare al corso di formazione entro sei mesi dal conferimento delle stesse, salvo che lo
abbiano frequentato nei cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche solo
per una frazione del medesimo periodo.
3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze
stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quando il termine massimo di permanenza
dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa
posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore
della magistratura (CSM) in applicazione dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, scade in data antecedente al 31 dicembre 2024, esso è prorogato fino a
tale data.
4. Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all’articolo
34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e il termine di sei mesi di cui all’articolo 10-bis, terzo
comma, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l'assunzione
delle funzioni in caso di tramutamenti successivi, sono elevati a un anno.
5. All’articolo 3 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 ottobre 2023, n. 137, concernente la possibilità di delegare al giudice onorario
specifici adempimenti per i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale
davanti al tribunale per i minorenni, le parole: «Sino al 30 aprile 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «Sino alla data di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149».
6. Al fine di garantire la durata quadriennale dei Consigli giudiziari prevista dall’articolo 13
del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25, le elezioni dei componenti del consiglio
giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all’articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di
ottobre.
7. Il termine di cui all’articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,
in materia di giudizi di impugnazione, è prorogato al 30 giugno 2024.
8. All’articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante misure per la funzionalità degli uffici
giudiziari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2024»;
b) al comma 3, le parole: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2024».
9. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155,
relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e
Chieti, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dal 1° gennaio 2026».
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di euro
1.520.000 per l'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 13
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della
sicurezza energetica)
1. All’articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo allo stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto
in provincia di Genova, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2024».
2. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al sito di interesse nazionale di
Taranto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole “, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la
finanza pubblica,” sono soppresse;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Con il decreto di cui al primo periodo è
altresì individuato il compenso del Commissario, in misura non superiore a quanto previsto
dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la
realizzazione degli interventi.”;
c) al secondo periodo, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31
dicembre 2024”.
3. All’articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla
riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
4. All’articolo 11, comma 8-undecies, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente
l’adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione
e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, le parole: «Conseguentemente, il»
sono sostituite dalla seguente: «Il» e le parole: «ulteriori sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «dodici mesi».

ART. 14
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste)
1. L'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: «1-quater. In
considerazione del perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina,
dell'aumento dei tassi di interesse bancario, nonché degli eccezionali eventi metereologici,
verificatisi nel corso del 2023, che hanno procurato danni alle coltivazioni, ed al fine di
garantire liquidità alle aziende agricole, fino al 31 dicembre 2024, qualora per l'erogazione di
aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione
a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione
degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies lettere b) e c) al momento dell'erogazione del
saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.».
2. All’articolo 8-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con
modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo al contenimento della diffusione
del batterio Xylella fastidiosa, le parole: “l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “gli
anni 2023 e 2024.”
3. All’articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito
con modificazioni dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione
delle macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre
2024”;
b) alla lettera c), le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre
2025”.

ART. 15
(Proroga di termini in materia di sport)
1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al mandato del Presidente e degli
altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».
2. All’articolo 44, comma 8-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, riguardante il termine delle attività
dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3. All’articolo 5, comma 9, del decreto legislativo XX recante “attuazione della riforma
fiscale in materia di fiscalità internazionale, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
«Tuttavia, le Le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei
confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31
dicembre 2023, ovvero per i rapporti di lavoro sportivo stipulati entro la stessa data.
Le disposizioni di cui al secondo periodo sono prorogate al 29 febbraio 2024 se le società sportive datrici di lavoro risultano in regola con il pagamento degli obblighi fiscali
contributivi e previdenziali.»

ART. 16
(Proroga dell’attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni - LEP)
1. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di attività della Cabina di
regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 793, alinea, le parole: «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono soppresse;
b) al comma 795, le parole: «Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma
793» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2024»;
c) al comma 797, le parole: “nei termini stabiliti dai commi 793 e 795” sono sostituite dalle
seguenti: “nel termine stabilito dal comma 795” e le parole: “del termine di dodici mesi” sono
sostituite dalle seguenti “del suddetto termine”.

ART. 17
(Proroga di termini in materia di editoria)
1. Nelle more dell’espletamento delle procedure di gara di cui al comma 5 dell’articolo 17 del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio
2023, n. 14 e comunque non oltre il 30 giugno 2024 e al fine di evitare interruzioni
nell’erogazione del servizio, il 35% del valore medio complessivo negli anni 2018-2022 dei
contratti stipulati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara del
2017, è ripartito fra le Agenzie di stampa iscritte nell’Elenco delle Agenzie di stampa di
rilevanza nazionale che alla data del 31 dicembre 2023 risultavano titolari di un contratto
stipulato in esito alla procedura di cui al Bando di Gara inviato alla GUUE in data 16 giugno
2017.
2. Il valore da ripartire per ciascuna Agenzia di stampa ai sensi del comma 1 è calcolato sulla
base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo
pieno e indeterminato, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 6 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, recante “Requisiti e parametri per
l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale”.
3. Le Agenzie di stampa titolari dei contratti ai sensi del comma 1 e 2 provvedono ad erogare
i servizi essenziali per il Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, in
aggiunta ai servizi forniti ai sensi del comma 2 dell’articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre
2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 e del Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.
4. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri
è autorizzato ad acquistare dalle Agenzie di stampa di cui al comma 1 i servizi essenziali per il Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale di cui al comma 3 secondo
le modalità previste dall’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni. dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.
5. All’attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.

ART. 18
(Proroga di termini per il risanamento delle baraccopoli di Messina)
1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «non
oltre il 31 dicembre 2024»;
b) al comma 4, terzo periodo, le parole: «sino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «sino al 31 dicembre 2024».

ART. 19
(Fondo Complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del
2016)
1. In relazione ai soli interventi del Fondo Complementare al PNRR riservati alle Aree colpite
dai terremoti del 2009 e del 2016, macro-misura A e macro-misura B, i termini di cui al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021 previsti per il trimestre
IV/2023, sono prorogati al 30 giugno 2024.
2. I termini di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021, previsti
per i trimestri I/2026 macro-misura A e IV/2024 macro-misura B, si intendono prorogati al
trimestre IV/2026.
3. Nelle more …… (dell’adozione dei decreti attuazione del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101???) il Commissario
straordinario per la ricostruzione del sisma 2016 e la Struttura tecnica di missione per il sisma
dell’Aquila del 2009 sono autorizzati a proseguire gli interventi. (IN ATTESA DI
RIFORMULAZIONE)

ART. 20
(Proroga di termini in materia previdenziale)
1. L’articolo 3-bis del decreto legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni,
dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112, è soppresso.
2. Il comitato Previdenza Italia di cui all’art 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, definisce specifici
programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con obbligo di rendiconto annuale al suddetto Ministero. Delle attività svolte
e delle analisi di contesto viene assicurata informativa periodica al Parlamento.
3. Il contributo di cui al comma 5 del citato articolo 58-bis del decreto-legge n. 124 del 2019
viene erogato direttamente al Comitato entro il 31 gennaio 2024 e alle annualità successive si
provvede entro il 31 marzo di ciascun esercizio.

ART. 21
(Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la
sicurezza)
1. All’articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela,
anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza,
le parole: «Fino al 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31dicembre
2024».
2. All’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale
dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le
parole: «Fino al 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».

ART. 22
(Disposizioni finanziarie)
ART. 23
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.

Dato a