News29 Dicembre 2022 23:14

Milleproroghe, ecco il testo bollinato e le misure su Infrastrutture ed energia

AGEEI pubblica di seguito il testo del Milleproroghe bollinato e a seguire in forma testuale le misure relative alle infrastrutture e alla sicurezza energetica:

DLPROROGA TERMINI B._29dic22

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. All’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio
2023» sono soppresse.
2. All’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30
novembre 2023»;
b) al secondo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022»;
c) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Il versamento relativo all’anno 2022 è
effettuato entro il 30 aprile 2023. Il mancato versamento, entro la medesima data, di quanto
dovuto ai sensi del presente comma è condizione di improcedibilità per la prosecuzione della
procedura di affidamento secondo le modalità di cui al primo periodo e determina l’avvio da
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle procedure di affidamento della
concessione secondo le modalità di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte
corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,
di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 ottobre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
5. All'articolo 1, comma 158, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «nel
triennio 2020-2022», sono inserite le seguenti: «e nel triennio 2023-2025».
6. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023».
7. All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
8. Fino al 30 settembre 2023, la disciplina di cui all’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, si applica anche in caso operatori economici con sede operativa collocata in aree
di crisi industriale di cui all’articolo 27, comma 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano acquistato,
nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID – 19 e secondo
le modalità previste dall’articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti
o aziende ubicate in dette aree.
9. Il termine dei versamenti di cui all’articolo 42-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è
prorogato:
a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50 per cento delle somme dovute;
b) al 30 novembre 2023, per il restante 50 per cento delle somme dovute.
10. I versamenti di cui al comma 9 non comportano l’applicazione di sanzioni e interessi e
possono essere effettuati in un'unica soluzione entro i termini individuati al medesimo comma
ovvero mediante rateizzazione, rispettivamente fino ad un massimo di quattro rate mensili di
pari importo per le somme di cui alla lettera a), e fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera b). In caso di rateizzazione, la prima
rata deve essere versata entro i termini individuati al comma 9. Le modalità e i termini di
presentazione, nonché il modello della comunicazione relativi ai versamenti prorogati ai sensi
del comma 9 sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
11. L’obbligo di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, non
trova applicazione dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31
dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari a 890.000 euro nell’anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre
2014, n.190.

ART. 11

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica)

1. Il termine per il reclutamento a tempo determinato del contingente massimo di
centocinquanta unità da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, previsto
all’articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è differito al biennio 2022-2023.
2. Il termine per l’assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale in posizioni
di livello dirigenziale non generale nonché di cinquanta unità appartenenti all’area II,
posizione economica F2, di cui all’articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, è differito al triennio 2022-2024.
3. Il termine per l'assunzione di duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata
specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, previste all’articolo 17-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del
6 agosto 2021, n. 113, è differito al triennio 2022-2024.
4. All’articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2023»;
b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2023».
5. All’articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «un anno» sono sostituite dalle
seguenti: «due anni».

6. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) al comma 3, alinea, le parole: «entro il 18 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 18 aprile 2024»;
2) al comma 3-bis, le parole: «e, successivamente, ogni cinque anni» sono sostituite dalle
seguenti: «e, successivamente, entro il 18 luglio 2024 e ogni cinque anni a partire da tale
data»;
3) al comma 4, le parole: «e, successivamente, ogni cinque anni» sono sostituite dalle
seguenti: «e, successivamente, entro il 18 giugno 2023 e ogni cinque anni a partire da tale
data»;
b) all’articolo 7, comma 1, lettera d), le parole: «e, successivamente, ogni cinque anni» sono
sostituite dalle seguenti: «e, successivamente, entro il 18 gennaio 2025 e ogni cinque anni a
partire da tale data».
7. Al fine di contemperare le esigenze di tutela del territorio con gli obiettivi di sicurezza
energetica del Paese, per gli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, il termine di cui all’articolo 44, comma 7-
bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 30 giugno 2024.
8. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 aprile 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice
di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla
scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo
restando il diritto di recesso della controparte.».