Politica4 Novembre 2022 11:32

Meloni al lavoro sul decreto per il riordino dei nuovi ministeri. Comitato interministeriale per le politiche del mare tra le novità – LA BOZZA

Un Comitato interministeriale per le politiche del mare (Cipom) presso la presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di “assicurare il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare”. Mentre è in corso di valutazione l’istituzione di un Comitato interministeriale per il Made in Italy nel mondo (Cimim). Sono alcune delle novità contenute nella bozza di decreto legge contenente il riordino dei ministeri del nuovo esecutivo Meloni visionato da Ageei.

Le novità partono, naturalmente, dalle intestazioni dei nuovi dicasteri: il ministero dello Sviluppo economico diventa ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimi), il Mipaaf si trasforma nel ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), mentre il Mite diventa ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase). Infine il Mims torna alle origini come ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Scorrendo la bozza di decreto si evince che al Masaf (Ministero dell’Agricoltura) sono “altresì attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione dell’ambiente e delle aree rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali”. E si chiarisce che il ministero delle Imprese e del Made in Italy, “contribuisce a definire le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del Made in Italy nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'economia e delle finanze”. Infine per il Ministero dell’Ambiente viene chiarito che si occuperà “dell’individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia”.

All’interno della bozza si scorge la possibilità di istituire un Comitato interministeriale per il Made in Italy nel mondo (Cimim) che avrebbe il compito di “indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare il Made in Italy nel mondo”, (attualmente in corso di valutazione). Per quanto riguarda il Cite, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica si precisa che ora il premier “può delegare il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy”. Infine sul Cipom viene sottolineato che il Comitato ha il compito di elaborare un Piano per il mare con cadenza triennale e che ha il compito, tra le altre cose, di “tutela e valorizzazione delle risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico”, “valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all’archeologia marittima, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell’acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche”, “valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale”, “promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento la continuità territoriale da e per le isole” “promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale”.

Di seguito Ageei pubblica il testo integrale della bozza:

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al un complessivo riordino delle funzioni e delle competenze attribuite ai Ministeri;
Ritenuta la straordinaria necessità rafforzare le funzioni di coordinamento, indirizzo e promozione delle politiche del mare;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ......;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
EMANA

il seguente decreto-legge:
CAPO I Disposizioni generali

ART. 1
(Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1:
1) il numero 6) è sostituito dal seguente: «Ministero delle imprese e del made in
Italy»;
2) il numero 7) è sostituito dal seguente: «Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste»;
3) il numero 8) è sostituito dal seguente: «Ministero dell’ambiente e della
sicurezza energetica»;
4) il numero 9) è sostituito dal seguente: «Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti»;
5) il numero 11) è sostituito dal seguente: «Ministero dell’istruzione e merito».

ART. 2
(Ministero delle imprese e del made in Italy)
1. Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12 le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;
b) all’articolo 27:
1) il comma 1 è abrogato;
2) al comma 2 le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il
Ministero delle imprese e del made in Italy»;
3) al comma 2-bis), dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis)
contribuisce a definire le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del Made in Italy nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'economia e delle finanze;».
4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;
c) all’articolo 29, comma 2, le parole: «Il Ministero delle attività produttive» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;
d) la rubrica del Capo VI è sostituita dalla seguente: «Ministero delle imprese e del
made in Italy»;
e) all’articolo 35, comma 2, lettera h), le parole: «Il Ministero delle attività
produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy».
3. All’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole da «Ministro delegato» sino a «ove nominato» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità delegata per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata» e le parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese e del made in Italy».
4. Le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico».

ART. 3
(Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 33:
1) il comma 1 è abrogato;
2) al comma 2 le parole: «al ministero» sono sostituite dalle seguenti: «al
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;
3) al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Sono altresì attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione dell’ambiente e delle aree rurali, la promozione delle
produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.»;
4) la rubrica del Capo VII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».
3. Le denominazioni «Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

ART. 4
(Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica)
1.Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’ articolo 35:
1) il comma 1 è abrogato;
2) al comma 2:
2.1. all’alinea le parole: «Al Ministero della transizione ecologica» sono
sostituite dalle seguenti: «Al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica» e dopo le parole: «sviluppo sostenibile» sono inserite le seguenti: «e alla sicurezza energetica»;
2.2. alle lettere a) e f) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;
2.3. alla lettera b), dopo le parole: «provvedimenti ad essi inerenti;» sono inserite le seguenti: «individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia;»;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;
b) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica».
3. Le denominazioni «Ministro dell’ambiente e sicurezza energetica» e «Ministero dell’ambiente e sicurezza energetica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica».

ART. 5
(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili assume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».
3. L’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è abrogato.

ART. 6
(Ministero dell’istruzione e merito)
1. Il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e merito.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 49:
1) al comma 1, le parole: «È istituito il Ministero dell’istruzione, cui» sono sostituite dalle seguenti: «Al Ministero dell’istruzione e merito»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;
b) all’articolo 50:
1) al comma 1, le parole: «Ministero dell’istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell’istruzione e merito» e le parole «Ministro dell’istruzione» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro dell’istruzione e merito»;
2) al primo periodo, le parole: «valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «promozione del merito e valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio
nazionale»;
3) al primo periodo, le parole: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti» sono sostituite dalle seguenti: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito, all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti»;
c) all’articolo 51, comma 1, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventotto»;
d) la rubrica del Capo XI del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero
dell’istruzione e merito»;
e) all’articolo 51-ter le parole: «congiuntamente con il Ministero dell’istruzione» sono
sostituite dalle seguenti: «congiuntamente con il Ministero dell’istruzione e merito».
3. Le denominazioni «Ministro dell’istruzione e merito» e «Ministero dell'istruzione e merito» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dell’istruzione» e «Ministero dell’istruzione».

ART. 7
(Disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. All’articolo 31, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «, in sede di prima applicazione» sono soppresse.
2. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il servizio centrale per il PNRR opera anche a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove istituita.».

ART. 8
(Disposizioni in materia di Autorità delegata)
1 All’articolo 3, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124 recante “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”, dopo la parola “cybersicurezza”, sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione delle funzioni di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo”.

ART. 9
(Istituzione del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo - CIMIM) IN VALUTAZIONE
1. All’articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18 le parole “d'intesa” sono sostituite dalle seguenti “di concerto”;
b) al comma 18-bis secondo periodo dopo le parole “delle imprese,” sono aggiunte le seguenti “elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel
Mondo di cui al comma 18-ter,”;
c) dopoilcomma18-bissonoinseritiiseguenti:
“18-ter. È istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare il Made in Italy nel mondo.
18-quater. Il CIMIM è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle Imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dal Ministro dell'economia e delle finanze. Al Comitato possono partecipare altri Ministri aventi competenza nelle materie poste all'ordine del giorno nonché, quando si trattano argomenti che interessano le regioni e le province autonome, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato.
18-quinquies. I presidenti convocano il CIMIM con cadenza almeno quadrimestrale, ne determinano l'ordine del giorno, ne definiscono le modalità di funzionamento.
18-sexies. Il CIMIM svolge i seguenti compiti:
a) coordinamento delle strategie e dei progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;
b) esame delle modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;
c ) i n d i vi d u a z i o n e d e i m e c c a n i s m i d i s a l va g u a r d i a d e l t e s s u t o i n d u s t r i a l e nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all’imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;
d) valutazione delle iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell’utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione;
e) monitoraggio dell'attuazione delle misure da parte delle amministrazioni competenti;
f) adozione di iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità indicati anche in sede europea.”.
2. All’articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100 dopo le parole: “cooperazione internazionale,” sono aggiunte le seguenti: “d’intesa con il Ministero delle imprese e del Made in Italy”.
3. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 2, lettera e), dopo le parole “il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale” sono aggiunte le seguenti “nonché il Ministero delle imprese e del Made in Italy”;
b) al comma 3 dopo le parole “Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale” sono aggiunte le seguenti “e del Ministero delle imprese e del Made in Italy.”.

ART. 10
(Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese)
1. All’articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «superiore ai 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiore ai 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali» e le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, a cui è assegnato personale amministrativo dotato delle necessarie competenze ed esperienze. La struttura raccoglie le segnalazioni da parte delle imprese e svolge i seguenti compiti:
a) istruttoria delle richieste, anche confrontandosi con i soggetti rilevanti, nazionali e locali, coinvolti nell’investimento;
b) sostegno alle imprese al fine di individuare iniziative idonee a superare eventuali ritardi ovvero a rimuovere eventuali ostacoli alla conclusione del procedimento;
c) in caso di inerzia dell’amministrazione competente, assegnazione di un termine entro cui provvedere;
d) in caso di ulteriore inerzia, trasmissione della proposta di provvedimento al dirigente responsabile per l’esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1.
1-ter. La struttura di cui al comma 1-bis monitora il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.
1-quater. Le attività di cui commi 1-bis e 1-ter sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
c) al comma 2, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy».

ART. 11
(Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE)
1. All’articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Comitato è composto dai Ministri dell’ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.»;
b) al comma 3:
1) all’alinea, dopo le parole: «Piano per la transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «e per la sicurezza energetica» e, dopo le parole coordinare le politiche» sono inserite le seguenti: «e le misure di incentivazione nazionale ed europea»;
2) dopo la lettera f-bis) sono aggiunte le seguenti:
«f-ter) sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica;
f-quater) utilizzo delle fonti rinnovabili e dell’idrogeno;
f-quinquies) sicurezza energetica.»;
c) al comma 4, le parole: «le fonti di finanziamento,» sono soppresse e dopo le parole: «singole misure» sono aggiunte le seguenti: «e indica altresì le relative fonti di finanziamento già previste dalla normativa e dagli atti vigenti»;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento.».
2. Fino all’adozione del decreto del Presidenze del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, continua ad applicarsi il regolamento interno del CITE vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 12
(Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato
interministeriale per le politiche del mare)
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. – (Politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare.»
2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale di coordinamento delle politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare.
3. Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di:
a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;
b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all’archeologia marittima, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell’acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche;
c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale;
d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento la continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;
e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane;
f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni balneari.
4. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, ed è composto dalle Autorità delegate per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominati e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell’ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della cultura e del turismo. Al Comitato partecipano gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. I Ministri possono delegare a partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario.
5. Alle riunioni del CIPOM, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Comitato, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. Ai componenti e ai partecipanti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, è adottato il regolamento interno del Comitato, che ne disciplina il funzionamento.
7. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura le attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle deliberazioni. Il CIPOM garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.
8. Il Piano del mare, approvato dal CIPOM con cadenza triennale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il tavolo interministeriale di coordinamento e il Comitato tecnico di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, garantiscono che i piani di gestione di cui all’articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 201 del 2016 siano adottati in coerenza con il Piano del mare.
9. Il CIPOM monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna annualmente in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano.
11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato.

ART. 13
(Comitato strategico per il Sud)
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato strategico per il Sud, con il compito di redigere il piano strategico pluriennale per il Sud, aggiornato annualmente.
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del Sud, ove nominato, ed è composto dall’Autorità delegata per le politiche le politiche di coesione, ove nominata, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; delle imprese e del made in Italy; delle infrastrutture e dei trasporti; della cultura e del turismo. Al Comitato partecipano gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. I Ministri possono delegare a partecipare un loro delegato.
3. Alle riunioni del Comitato, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Comitato, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. Ai componenti e ai partecipanti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per le politiche del Sud, ove nominato, è adottato il regolamento interno del Comitato, che ne disciplina il funzionamento.
5. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura le attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle deliberazioni. Il Comitato garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.
6. Il Piano strategico per il Sud è approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e rappresenta, relativamente alle politiche per il Sud, riferimento per tutti i documenti di programmazione, comunque denominati, relativi allo sviluppo territoriale di quelle aree. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Ai fini della redazione del Piano e del suo monitoraggio il Presidente del Consiglio dei ministri e, ove nominato, il Ministro delegato per il Sud, può avvalersi del Nucleo per la valutazione ed analisi della programmazione (NUVAP) di cui all’articolo 10 del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
8. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo ai fini della redazione del Piano di cui al comma 1 ed ogni attività di monitoraggio riferita alla corretta allocazione delle risorse per il Mezzogiorno.

ART.14
(Procedure per la riorganizzazione dei ministeri)
1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

ART. 15
(Servizio sanitario regione Calabria e missioni NATO)
1. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, le parole: «24 mesi» sono sostituite dalle seguenti «30 mesi».
2. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

ART. 16
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 17
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.