Politica19 Giugno 2024 15:35

Materie prime critiche, bozza decreto legge in dirittura d’arrivo. IL TESTO

Lo aveva annunciato la scorsa settimana il sottosegretario al ministero delle Imprese del Made in Italy Massimo Bitonci rispondendo a un’interrogazione in Commissione Attività produttive alla Camera: “Insieme al Mase stiamo predisponendo un decreto legge sulle concessioni minerarie per assicurare una catena di approvvigionamento delle materie prime critiche sicure e di rapida attuazione nonché per promuovere il riciclo. Il decreto di prossima emanazione è stato condiviso con le regioni interessate per rispondere agli obiettivi predisposte dalla Ue”. Ora la bozza del provvedimento sulle materie prime critiche comincia a circolare e presto – forse già domani – potrebbe arrivare sui tavoli del Consiglio dei ministri

Qui di seguito Ageei pubblica il pdf e il testo del provvedimento:

DECRETO LEGGE recante “Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico”

DECRETO LEGGE recante “Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico”

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”;
Visto il D.P.R. 18 aprile 994, n. 382, recante “Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di
interesse locale”;
Visto il D.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 recante “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”;
Visto il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
Visto il regolamento (UE) 2024/1252 che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate a garantire l'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche e rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento di tali materie;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per assicurare la pianificazione, l’esplorazione, il monitoraggio, la circolarità e la sostenibilità delle materie prime critiche in linea
con quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/1252;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire lo sviluppo di progetti strategici riconoscendo la qualifica di progetti di rilevante interesse pubblico;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere procedure di autorizzazione semplificate con riferimento ai progetti strategici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ______________
;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del made in Italy
e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro ____________________;

EMANA il seguente decreto-legge:

CAPO I
PRINCIPI E COMPETENZE
Articolo 1
(Obiettivi generali)

1. Il presente decreto definisce, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate a garantire un approvvigionamento urgente, sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate “strategiche”, così definite all’articolo , paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2024/1252, in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica anche nel settore della difesa e in quello aerospaziale. Il presente decreto definisce, altresì, prime e urgenti misure comuni a tutte le materie prime critiche.

Articolo 2
(Principi applicabili nei rapporti con le Regioni)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono livelli minimi essenziali delle prestazioni amministrative che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale al fine di assicurare gli obiettivi previsti dal Regolamento (UE) 2024/1252.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in quanto contengono principi fondamentali di riforma economico-sociale.

CAPO II
PROGETTI STRATEGICI E COMITATO NAZIONALE
Articolo 3
(Disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici)

1. Quando è presentata presso la Commissione UE una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime strategiche, da attuarsi sul territorio nazionale, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) di cui all’articolo 152 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 si pronuncia sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro 60 giorni dalla trasmissione del progetto da parte della Commissione UE.
2. La determinazione è adottata sentita la Regione interessata dal progetto. Il rifiuto di riconoscimento può essere opposto, nell’ambito del procedimento instaurato dal promotore presso la Commissione UE, solo se dall’esame della domanda presentata dal promotore emerge un concreto rischio per la sicurezza nazionale, ovvero risulta che gli acquirenti dei prodotti del progetto potenziali non si trovano in tutto o in parte in Italia o che gli effetti sulla disponibilità di materie prime strategiche per gli utilizzatori a valle sono nulli per l’Italia.
3. Dalla data in cui sono riconosciuti come strategici dalla Commissione UE, i progetti di cui al comma 1 assumono la qualità di progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessarie alla loro realizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Articolo 4
(Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio delle autorizzazioni di coltivazione di giacimenti di materie prime critiche strategiche)

1. Presso il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica è istituito un punto unico di contatto per i progetti strategici aventi a oggetto la coltivazione di giacimenti di materie prime critiche strategiche. La domanda di autorizzazione è presentata al punto di contatto unico, il quale provvede a darne comunicazione agli Uffici competenti del Ministero e al Comitato tecnico di cui all’articolo 6.
2. L’autorizzazione è rilasciata entro un termine che non supera i 27 mesi.
3. In deroga al comma 1, per i progetti dichiarati strategici ai sensi dell’articolo 3, per i quali sono pendenti procedimenti di autorizzazione avviati prima del predetto riconoscimento, e per l’ampliamento dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto un'autorizzazione, la durata della procedura rilascio delle autorizzazioni dopo il riconoscimento del progetto come strategico non supera i 24 mesi.
4. I termini di cui al comma 2 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico e in ogni caso previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Comitato tecnico di cui all’articolo 6.
5. I termini per provvedere sul rinnovo della concessione di coltivazione di materie prime strategiche, oggetto dei progetti di cui all’articolo 3, sull’ampliamento o riduzione volontaria dell’area concessa, la domanda di sospensione di lavori, la domanda di trasferimento della concessione, previsti dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382, sono dimezzati.
6. Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità e sono considerate indifferibili e urgenti. La concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, vincolo preordinato all'esproprio invariante agli strumenti di programmazione generale urbanistica ai sensi dell’articolo 10 del Dpr 8 giugno 2001, n. 327.

Articolo 5
(Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di riciclo e trasformazione)

1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un punto unico di contatto per i progetti strategici aventi a oggetto il riciclo e la trasformazione delle materie prime critiche strategiche. La domanda di autorizzazione è presentata al punto di contatto unico, il quale provvede a darne comunicazione agli Uffici competenti del Ministero e al Comitato tecnico di cui all’articolo 6.
2. L’autorizzazione è rilasciata entro un termine che non supera i 15 mesi.
3. In deroga al comma 1, per i progetti dichiarati strategici ai sensi dell’articolo 3, per i quali sono pendenti procedimenti di autorizzazione avviati prima del predetto riconoscimento, e per l’ampliamento dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto un'autorizzazione, la durata della procedura rilascio delle autorizzazioni dopo il riconoscimento del progetto come strategico non supera i 12 mesi per i progetti strategici che prevedono esclusivamente la trasformazione o il riciclaggio.
4. I termini di cui al comma 2 non sono prorogabili se non per circostanze eccezionali, in ragione della natura, complessità, ubicazione o portata del progetto strategico, in ogni caso previo acquisizione del parere favorevole del Comitato tecnico di cui all’articolo 6.

Articolo 6
(Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche)

1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Comitato tecnico permanente materie prime critiche e strategiche. Il Comitato tecnico svolge compiti di:
a) monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle aziende, anche al fine di prevenire, segnalare e gestire eventuali crisi di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche;
b) coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica a livello aggregato, e del relativo livello di sicurezza.
2. Il Comitato tecnico predispone e sottopone, ogni tre anni, all’approvazione del CITE, un Piano Nazionale delle materie prime critiche, in cui sono indicate, in modo organico, le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi anche alla luce delle funzioni di cui al comma 2.
3. Ai fini dello svolgimento del monitoraggio strategico, il Comitato tecnico:
a) può chiedere informazioni alle autorità nazionali, regionali e locali competenti sulla pianificazione territoriale, in merito all’inclusione in tali piani, ove opportuno, di disposizioni per lo sviluppo di progetti relativi alle materie prime critiche e può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei confronti delle suddette autorità;
b) monitora l’andamento del Programma Nazionale di Esplorazione di cui all’articolo 10 dandone comunicazione alla Commissione UE;
c) dispone l’effettuazione di prove di vulnerabilità e resilienza delle catene di approvvigionamento di materie prime strategiche, a sostegno del relativo monitoraggio della Commissione UE;
d) propone al CITE l’elaborazione di una lista nazionale di materie prime critiche e strategiche, aggiornata a seguito dei risultati delle prove di cui alla lettera c) e di monitoraggio del fabbisogno nazionale di materie prime critiche;
e) integra, la lista nazionale, in caso di rischio di grave perturbazione dell’approvvigionamento di materie prime critiche, dovuto alla riduzione significativa e inaspettata della disponibilità di una materia prima o l’aumento significativo del prezzo di una materia prima oltre la normale volatilità del prezzo di mercato;
4. Il Comitato tecnico ha il compito di orientare, facilitare e agevolare i promotori dei progetti durante le attività riguardanti tutte le diverse fasi della catena del valore, ossia la ricerca, l'estrazione, la trasformazione e il riciclo, anche curando i rapporti con le Amministrazioni coinvolte in modo da migliorare l'efficienza e la trasparenza della procedura di rilascio, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.
5. Il Comitato tecnico è composto da tre rappresentanti di livello dirigenziale generale rispettivamente del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, oltre ai rappresentanti dei predetti Ministeri che partecipano al Board europeo per le materie prime critiche, nonché da due esperti con comprovata esperienza nel settore delle politiche relative alle materie prime critiche e strategiche, designati rispettivamente dal Ministro delle imprese e del made in Italy e dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. Fanno, altresì, parte del Comitato tecnico un rappresentante di ISPRA nominato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante dei soggetti gestori del Fondo di cui all’articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, nonché da un rappresentante della Conferenza Stato Regione e uno della Conferenza unificata. Il Comitato tecnico, a bienni alterni, è presieduto da uno dei componenti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy.
6. Ai componenti del Comitato tecnico, ai consulenti e ai partecipanti non spetta alcun compenso, gettone di presenza né rimborso spese.
7. Le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy competente per le materie prime critiche. Le predette funzioni sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI SULLE MATERIE PRIME CRITICHE
Articolo 7
(Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche)

1. Per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche è esclusa la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e pertanto non è richiesta la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non eccede il periodo di due anni ed è effettuata con le seguenti modalità: a) rielaborazione e analisi dei dati esistenti; b) preparazione di carte geologiche di dettaglio anche a mezzo di rilevamenti satellitari; c) effettuazione di analisi geochimiche di superficie attraverso la raccolta di campioni rappresentativi dalle rocce affioranti; d) prelievo di campioni in tunnel o cave preesistenti; e) esecuzione di piccoli scavi o trincee tramite l’utilizzo di mezzi meccanici di dimensioni ridotte quali minipale o miniescavatori purchè al di fuori delle aree sensibili (parchi, ZPS); f) analisi mineralogiche e petrografiche su campioni selezionati per la definizione delle associazioni mineralogiche e delle loro relazioni; g) prospezioni geofisiche mediante tecniche non invasive di analisi; h) campionamento dei sedimenti dei corsi d'acqua; i) rilievi geofisici da veicolo monoala (droni); i) la ricerca non eccede il periodo di due anni.
2. Il permesso di ricerca è comunicato al punto di contatto di cui all’articolo 4. L’attività di ricerca non può essere iniziata se non decorsi 30 giorni dalla comunicazione. L’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e la Sovrintendenza territorialmente competente, ciascuna per i profili di competenza, svolgono le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca di cui al precedente comma e sul rispetto dei requisiti ivi previsti. Nel caso di accertate irregolarità e inosservanza relative alla modalità di cui al comma 1, i predetti enti dispongono l’interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy adozione del relativo provvedimento.
3. Gli oneri delle verifiche e dei controlli sono a carico del proponente.

Articolo 8
(Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari)

1. Per le concessioni minerarie rilasciate dopo l’entrata in vigore della presente disposizione, aventi a oggetto l’estrazione delle materie prime critiche di cui al Regolamento (UE) 2024/1252 e successive modifiche, il titolare della concessione corrisponde annualmente il valore di un'aliquota del prodotto pari ad una percentuale compresa tra il 5 % e il 7% in favore dello Stato e della Regione ove il giacimento insiste. Le somme versate in favore dello Stato confluiscono nel Fondo di cui all’articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 per sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione. Le somme versate in favore della Regione confluiscono in un Fondo istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato a riconoscere misure compensative in favore delle comunità e dei territori locali.
2. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi, di intesa con la Conferenza Stato Regioni, acquisito il parere del Consiglio di Stato, sono definite le modalità di riparto degli introiti, le modalità di calcolo dell’aliquota, le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall’avvio del progetto, nonché le modalità di gestione del Fondo istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 9
(Norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi)

1. Considerata la significativa quantità di rifiuti di estrazione in strutture di deposito chiuse e il correlato potenziale in termini di materie prime critiche rispetto agli obiettivi posti dal regolamento UE 1252/2024, alle strutture di deposito di rifiuti di estrazione chiuse, incluse quelle abbandonate, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, si applica il Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Qualora una struttura di deposito di rifiuti estrattivi derivi da una lavorazione di miniera per la quale la concessione mineraria è ancora efficace ai sensi dell’articolo 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, la ripresa produttiva può attuarsi all’interno del programma dei lavori previsto dal DPR n. 382/1994, opportunamente integrato in applicazione dell’articolo 24 del Regio decreto n. 1443/1927.
2. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche: i) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole “lettera d)” sono aggiunte le seguenti “e d-bis)”; ii) all’articolo 3, comma 1, sono inserite le seguenti: d-bis) rifiuti di estrazione storici: rifiuti di estrazione, di cui alla lettera d), ma riconducibili ad attività minerarie chiuse o abbandonate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto legislativo;
f-bis) risorsa minerale recuperata: materie prime recuperate da un deposito di origine antropica, composto da rifiuti di estrazione di precedenti attività estrattive di cui al punto d-bis);
f-ter) deposito di rifiuti estrattivi storici: deposito di elementi minerali, costituito da rifiuti estrattivi
di cui al punto d-bis), potenziale sede di materie prime seconde da recupero degli scarti di lavorazione;
iii) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
“Articolo 5bis.
Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici 1. L'estrazione di sostanze minerali nelle strutture di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate, per le quali non è più efficace il titolo minerario, può essere concessa solo a seguito dell’elaborazione, da parte dell’aspirante concessionario, di uno specifico “Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici”. Il Piano di recupero deve dimostrare la sostenibilità economica ed ambientale dell’intero ciclo di vita delle operazioni, compresa la gestione degli sterili di lavorazione.
2. Nei siti contaminati già oggetto di procedimento di bonifica di cui al titolo V del D.lgs 152/06 il Piano è valutato coerentemente con le azioni previste dal progetto di bonifica.
3. In caso di strutture di deposito censite dall’Autorità competente come potenzialmente contaminate, il Piano indica gli interventi necessari a contenere l’eventuale diffusione nelle matrici ambientali di sostanze inquinanti comprese quelle eventualmente utilizzate nei processi di lavorazione al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e
per l’ambiente, nonché le prescrizioni, sostanziali e procedurali, in relazione alla specificità
delle lavorazioni di recupero previste.
4. Per quanto riguarda le strutture di deposito dei rifiuti chiuse, incluse le strutture
abbandonate, di tipo A, inserite nell’inventario nazionale, ai sensi dell'art. 20, del D.Lgs.30
maggio 2008, n. 117, il Piano deve aggiornare le relative informazioni di rischio strutturale
e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti, al fine di poter operare nelle
condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori e per l’ambiente.”

Articolo 10
(Programma di esplorazione nazionale)

1. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Servizio Geologico d’Italia elabora il Programma Nazionale di Esplorazione, sulla base di specifici obiettivi, indicazioni e tempistiche stabilite dal Comitato tecnico di cui all’articolo una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Il Programma è sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni.
2. In caso di mancato rispetto delle tempistiche di cui al comma 1, il Comitato tecnico affida la realizzazione del Programma Nazionale di Esplorazione ad altro soggetto. La convenzione di cui al comma 1 contiene l’indicazione di milestone e target il cui mancato raggiungimento comporta la revoca dell’affidamento e del finanziamento. In caso di revoca la realizzazione del Programma Nazionale di Esplorazione è oggetto di gara.
3. Il Programma include:
a) mappatura dei minerali su scala idonea;
b) campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e
rocce;
c) indagini geoscientifiche come le indagini geofisiche;
d) elaborazione dei dati raccolti attraverso l'esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive.
4. Per la elaborazione del Programma Nazionale di Esplorazione l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Servizio Geologico d’Italia può avvalersi di competenze esterne, nell’ambito dei finanziamenti previsti al successivo comma 4.
5. Le attività di indagine e di esplorazione necessarie alla elaborazione del Programma si svolgono con tecniche non invasive e secondo i più moderni e sostenibili standard di esplorazione e ricerca.
6. Il CITE approva il Programma entro il 24 maggio 2025. Il Programma è pubblicato sul sito web del Ministero delle Imprese e del made in Italy e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
7. La Carta mineraria aggiornata, sulla base delle risultanze del Programma nazionale di esplorazione è pubblicata sul sito web di ISPRA entro il 24 maggio 2025. Le informazioni di base relative alle mineralizzazioni contenenti materie prime critiche raccolte attraverso le misure previste nel Programma sono liberamente accessibili. Le informazioni più dettagliate, compresi i dati geofisici e geochimici trattati a risoluzione adeguata e la mappatura geologica su larga scala, sono messe a disposizione su richiesta dei singoli interessati.
8. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, ISPRA provvede alla rielaborazione dei dati delle indagini geoscientifiche esistenti per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali vettori di materie prime critiche e pubblica, nelle more della Carta mineraria di cui al comma 7, una prima mappa accessibile al pubblico.
9. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni per l’anno 2024, di 10 milioni per l’anno 2025 e di 5 milioni per l’anno 2026. Ai predetti oneri si provvede mediante _____________________ (DA VALUTARE)

Articolo 11
(Registro delle aziende e delle catene del valore strategico)

1. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025, sono individuate le imprese strategiche che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche per fabbricare batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, apparecchiature relative alla produzione e all'utilizzo dell'idrogeno, apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile, aeromobili, motori di trazione, pompe di calore, apparecchiature connesse alla trasmissione e allo stoccaggio di dati, dispositivi elettronici mobili, apparecchiature connesse alla fabbricazione additiva, apparecchiature connesse alla robotica, droni, lanciatori di razzi, satelliti o chip avanzati.
2. Al fine di monitorare le catene del valore strategiche e condurre prove di stress, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il Registro nazionale delle catene del valore. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, è definita la tipologia di dati che le imprese strategiche di cui al primo comma, devono trasmettere al Registro, nonché la tempistica e ogni altra modalità necessaria a garantire l’operatività e l’accesso al predetto Registro, nonché le eventuali esenzioni.
3. Sono trasmessi al Registro anche i dati relativi ai bilanci delle imprese strategiche di cui al comma 1 dalle Camere di Commercio, nonché i dati relativi alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche strategiche e di rottami ferrosi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel decreto di cui al comma 2.
4. Per l’istituzione e il funzionamento del Registro è autorizzata XXX (IN VALUTAZIONE)
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione si provvede mediante XXX

Articolo 12
(Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici)

1. Al fine di assicurare una rapida risoluzione delle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei permessi, autorizzazioni, concessioni previsti dalla presente legge per i progetti strategici aventi a oggetto materie prime critiche si applica l’art. 12 bis del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.

CAPO IV
PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Articolo 13

(Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy)
1. Al fine di stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il rafforzamento le catene di approvvigionamento, all’articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole “attività di” sono aggiunte le parole “estrazione, trasformazione,”; dopo le parole “materie prime critiche” sono aggiunte le seguenti: “e alle infrastrutture ad esse strumentali,”;
b) commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Il Fondo di cui al comma 1 è progressivamente incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità pubbliche complessive dello stesso, con riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese target, effettuati con le risorse del Fondo. Il Fondo è autorizzato a investire, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato:
(i) in strumenti di rischio emessi da società di capitali, anche quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
(ii) negli asset di cui all’articolo 33, comma 8 septies, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse, di individuazione dei veicoli di investimento delle risorse del Fondo e dei soggetti gestori, nonché la relativa remunerazione, sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l’utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.”.
c) Al comma 6, le parole “al gestore individuato” sono sostituite dalle parole “ai gestori individuati” e dopo le parole “2.500.000 euro annui” è inserita la parola “complessivi”.
2. All’art. 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, dopo il comma 8 sexies, è aggiunto il seguente: “8- septies. I fondi di cui al presente articolo possono essere istituiti per i fini e le funzioni dell’articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Tali fondi, nell’operatività immobiliare, possono investire, direttamente o indirettamente i) negli asset immobiliari, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali all’operatività delle società delle filiere strategiche previste dalla citata normativa, e ii) in strumenti di rischio emessi da tali società il cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari strumentali”.

Articolo 14
(Disposizioni urgenti in materia di rottami ferrosi)

Articolo 15
(Misure di coordinamento)

Per coordinare con la norma con norma CITE)
All’articolo 57- bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti
Norme in materia ambientale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
ART. 57-bis (Comitato interministeriale per la transizione ecologica)

Articolo 15
(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Avevamo scritto:

Materie prime critiche, Bitonci: A breve un decreto legge sulle concessioni minerarie