In Parlamento19 Aprile 2024 11:40

Mare, interrogazione Caramiello (M5S Camera): su sburocratizzazione certificati lavoratori marittimi

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02670

presentato da

CARAMIELLO Alessandro

testo di

Giovedì 18 aprile 2024, seduta n. 282

CARAMIELLO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

risulta all'interrogante che la categoria dei marittimi lamenta una problematica attinente alla presentazione dell'«allegato I» e dell'«allegato II» disciplinati dall'articolo 9 del decreto ministeriale n. 51 del 2016, definiti come «attestati di addestramento»;

in siffatti «attestati di addestramento», di seguito indicati col termine «allegati», sono riportati tutti i corsi sostenuti dal personale navigante, il riferimento Stcw e le date di scadenza dei singoli corsi;

più specificamente, l'allegato I dei lavoratori marittimi in possesso del certificato di competenza riporta il numero, la data di emissione e la data di scadenza indicata sul certificato di competenza. L'allegato II, invece, è rilasciato ai lavoratori marittimi che non sono in possesso del certificato di competenza o del certificato di addestramento; esso riporta le date di scadenza dei singoli certificati di addestramento. In altri termini, ogni corso sostenuto viene riportato con la sua data di scadenza;

siffatti «allegati» vengono disposti con l'obiettivo di recare in un unico foglio riassuntivo la lista dei corsi sostenuti che, all'atto dell'imbarco, vengono così verificati, in modo da assicurarsi che il personale sia in possesso della corretta certificazione a bordo di specifiche tipologie di navi;

si evidenzia che detti «allegati» sono previsti unicamente dalla normativa italiana e non anche in quella comunitaria, atteso che gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi extra europei non dispongono la redazione di tale documento, ma fanno riferimento solo ed esclusivamente alla data riportata sui certificati di addestramento dei vari corsi sostenuti dal personale navigante;

come riferito all'interrogante, tuttavia, all'atto dell'imbarco viene chiesto non solo l'allegato I o l'allegato II, a seconda dei casi specifici, ma anche i certificati in originale. Quanto in oggetto avviene dal momento che detti «allegati» vengono compilati riportando i dati provenienti dai vari certificati dei corsi e, durante questa trascrizione, è possibile che si possano commettere dei meri errori materiali;

nel dettaglio, può capitare ed è capitato, che si siano verificate problematiche dovute a differenze di date riportate negli «allegati» e nei certificati dei corsi, che in alcuni casi hanno portato alla perdita di validità dei certificati stessi, con la conseguenza di dover ripetere completamente il corso di addestramento con costi e tempi aggiuntivi, spesso a carico del personale navigante. Si specifica che i costi da sostenere per il rilascio/rinnovo degli «allegati», che vengono rilasciati con modalità diverse da capitaneria a capitaneria, sono a carico dei marittimi;

come riferito dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima (Emsa), sussisterebbero dei dubbi relativamente al fatto che questi «allegati» possono non essere considerati dei certificate of proficiency (COP), ossia certificati di addestramento, mettendone in dubbio la loro conformità alle regole europee –:

se, al fine di sburocratizzare le procedure afferenti al settore marittimo, di ridurre il verificarsi di errori materiali e il sorgere di spese a carico dei marittimi, il Ministro interrogato intenda valutare l'opportunità di adottare iniziative per eliminare l'obbligo di presentare l'allegato I o l'allegato II, ritenendo sufficiente la presentazione dei certificati in originale.
(4-02670)