Politica15 Dicembre 2022 20:58

Manovra, ecco i “super-segnalati” di maggioranza e opposizione su energia, Pnrr, settore idrico e non solo

L’esame degli emendamenti alla manovra in commissione Bilancio alla Camera prosegue a rilento. Nonostante il confronto tra maggioranza e opposizione al momento sono 158 le proposte di modifica “super-segnalate”. Ecco quali sono suddivise per partito politico:

LEGA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi per l'efficientamento energetico)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;

b) al comma 16-ter è aggiunto il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati l'applicazione del presente comma avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all'aliquota del 110 per cento.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,62 milioni di euro per l'anno 2023, in 3,53 milioni di euro per l'anno 2024, in 20,43 milioni di euro per l'anno 2025, in 38,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 35,81 milioni di euro per l'anno 2027, in 33,86 milioni di euro per l'anno 2028, in 17,11 milioni di euro per l'anno 2029 e in 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Cattoi Vanessa, Frassini Rebecca, Gusmeroli Alberto Luigi, Ottaviani Nicola (2.06)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi per l'efficientamento energetico)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;

b) al comma 16-ter è aggiunto il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati l'applicazione del presente comma avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all'aliquota del 110 per cento.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,62 milioni di euro per l'anno 2023, in 3,53 milioni di euro per l'anno 2024, in 20,43 milioni di euro per l'anno 2025, in 38,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 35,81 milioni di euro per l'anno 2027, in 33,86 milioni di euro per l'anno 2028, in 17,11 milioni di euro per l'anno 2029 e in 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (2.06)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali. In ogni caso la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo.

Cattoi Vanessa, Frassini Rebecca, Gusmeroli Alberto Luigi, Ottaviani Nicola (2.40)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Incentivi per il settore energetico)

1. I termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono riaperti dalla data in entrata in vigore della presente legge fino alla data del 30 giugno 2023.

Bagnai Alberto, Centemero Giulio, Cavandoli Laura, Miele Giovanna, Cattoi Vanessa, Frassini Rebecca, Gusmeroli Alberto Luigi, Ottaviani Nicola (11.021)

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

1. Al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo, nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, è consentita agli imprenditori agricoli, anche in deroga alle disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 5, della legge 17 maggio 2022, n. 60, la raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito ad eventi atmosferici o meteorici, mareggiate e piene.
2. Per il finanziamento di progetti relativi alle attività di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione iniziale pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500.000 euro a decorrere dal 2023, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.

Carloni Mirco, Bergamini Davide, Bruzzone Francesco, Pierro Attilio, Cattoi Vanessa, Frassini Rebecca, Gusmeroli Alberto Luigi, Ottaviani Nicola (78.037)

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Misure urgenti per il sostegno degli investimenti in energie rinnovabili per il miglioramento della qualità dell'aria)

1. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Frassini Rebecca, Cattoi Vanessa, Ottaviani Nicola, Bordonali Simona, Cecchetti Fabrizio, Iezzi Igor, Formentini Paolo, Zoffili Eugenio, Dara Andrea, Toccalini Luca (126.04)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di consentire ai comuni di affrontare l'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, le entrate degli enti locali aventi destinazione vincolata, possono essere utilizzate, in deroga ai vincoli di destinazione previsti a legislazione vigente, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas negli anni 2023 e 2024.

Gusmeroli Alberto Luigi, Cattoi Vanessa, Frassini Rebecca, Ottaviani Nicola (137.6)

NOI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di accelerare l'apertura dei cantieri, per le opere finanziate in tutto o in parte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i verbali conclusivi della conferenza dei servizi comunque indette con esito favorevole all'approvazione dei progetti e per i quali sia intervenuto successivamente un ricorso al Tar, costituiscono titolo equivalente alla preassegnazione ai sensi e per gli effetti del comma 2, e alla realizzazione dei lavori. L'amministrazione che ha autorizzato il ricorso ha l'obbligo di giungere alla sua risoluzione entro i termini indicati dall'ottavo periodo del comma 2, per consentire alla stazione appaltante le conseguenti attività ivi previste.

Lupi Maurizio, Bicchielli Pino, Cavo Ilaria, Cesa Lorenzo, Colucci Alessandro, Pisano Calogero, Romano Francesco Saverio, Semenzato Martina, Tirelli Franco (68.6)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di produrre, entro l'anno 2030, almeno il 40 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni per il 2025 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro per l'anno 2023, 380 milioni di euro per l'anno 2024, 375 milioni per l'anno 2025 e 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Cappelletti Enrico, Dell'Olio Gianmauro, Pavanelli Emma, Torto Daniela, Carmina Ida, Donno Leonardo (11.029)

FDI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Aliquota IVA per pompe di calore)

1. Alla Tabella A – Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies) aggiungere il seguente:

«1-quinquies.1) pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tremaglia Andrea, Lucaselli Ylenja, Cannata Giovanni Luca, Giorgianni Carmen Letizia, Mascaretti Andrea (17.016)

 

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Detrazioni fiscali per il recupero delle acque meteoriche)

1. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute, per una quota pari al 65 per cento, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per l'installazione e messa in opera di impianti certificati di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per un valore massimo di detrazione di 30 mila euro.

Conseguentemente, all'articolo 152, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Rizzetto Walter, Lucaselli Ylenja, Cannata Giovanni Luca, Giorgianni Carmen Letizia, Mascaretti Andrea, Tremaglia Andrea (51.048)

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

2-bis. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento alle attività per il contrasto al dissesto idrogeologico, alla difesa del suolo, all'utilizzazione delle acque e dei suoli, nonché dei pericoli di frane e smottamenti e per il corretto funzionamento dei loro organi, le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 395 milioni di euro.

Rotelli Mauro, Ruspandini Massimo, Lucaselli Ylenja, Cannata Giovanni Luca, Mascaretti Andrea, Tremaglia Andrea (127.4)

FORZA ITALIA

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ed entro il 30 giugno 2023.

Conseguentemente:

al comma 4, sopprimere le parole: al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023;

al comma 11, dopo le parole: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, inserire le seguenti: comprese le società del gruppo Ferrovie dello Stato, l'ANAS Spa e gli altri soggetti di cui alla parte II, titolo VI, capo I, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, e.

Cattaneo Alessandro, D'Attis Mauro, Cannizzaro Francesco, Mazzetti Erica (68.9)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per i programmi di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, individuati ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, le parole: è incrementato di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 sono sostitute dalle seguenti: è incrementato di 390 milioni di euro per l'anno 2023, di 380 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2026 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

Battilocchio Alessandro, D'Attis Mauro, Cannizzaro Francesco (70.6)

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Misure di integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica per i nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti)

1. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di fonti rinnovabili e in materia di economia circolare di cui, in particolare, alla direttiva (UE)2018/850 del Parlamento e del Consiglio, del 30 maggio 2018, recepita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, per l'energia elettrica prodotta dai nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle fonti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 che siano entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento si applicano le misure di integrazione ai ricavi di cui all'articolo 5, comma 5, lettera h), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con le specifiche modalità e condizioni di cui al comma 2.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ARERA definisce il metodo di calcolo della tariffa per l'integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 1, in coerenza con l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'impianto. La tariffa è calcolata con cadenza biennale da ARERA nell'ambito dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017 ed è erogata dal GSE.

Squeri Luca, D'Attis Mauro, Cannizzaro Francesco (124.015)

Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria)

1. All'articolo 36-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025»;

b) al comma 2, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».

Cannizzaro Francesco, Arruzzolo Giovanni, D'Attis Mauro (127.017)

OPPOSIZIONE

AUTONOMIE

Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al primo periodo possono essere utilizzate, per l'esercizio 2023, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.».

Steger Dieter, Gebhard Renate, Schullian Manfred(140.016)

TERZO POLO

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Disposizioni per l'attuazione del PNRR)

1. Al fine di consentire una rapida conclusione dei procedimenti amministrativi e delle procedure di gara concernenti gli investimenti relativi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), limitatamente agli anni dal 2023 al 2026, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo, possono conferire, per le sole procedure collegate all'attuazione del predetto Piano, l'incarico di responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a soggetti esterni all'amministrazione. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4.
2. L'incarico di cui al comma 1 può essere conferito, con contratto di lavoro autonomo, esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Il provvedimento con cui viene conferito l'incarico reca la puntuale indicazione delle attività che il responsabile esterno sarà chiamato a svolgere nonché la durata delle stesse.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2026, il limite di cui all'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trova applicazione alle procedure di gara collegate all'attuazione degli investimenti relativi al PNRR. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4.
4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Fondo incarichi esterni e premialità PNRR», con dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

Conseguentemente, sostituire la denominazione del capo I del titolo V con la seguente:Capo I – MISURE PER FAVORIRE LA CRESCITA, GLI INVESTIMENTI E L'ATTUAZIONE DEL PNRR.

Richetti Matteo, Marattin Luigi, Sottanelli Giulio Cesare, Benzoni Fabrizio, Bonetti Elena, Bonifazi Francesco, Boschi Maria Elena, Carfagna Maria Rosaria, Castiglione Giuseppe, Costa Enrico, D'Alessio Antonio, De Monte Isabella, Del Barba Mauro, Faraone Davide, Gadda Maria Chiara, Giachetti Roberto, Grippo Valentina, Gruppioni Naike, Pastorella Giulia, Rosato Ettore, Ruffino Daniela (68.07)

M5S

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le piccole e medie imprese che dichiarino di versare in situazione di obiettiva difficoltà. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze delle piccole e medie imprese.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 sono sostituite con le seguenti: 387 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Todde Alessandra, Pavanelli Emma, Torto Daniela, Dell'Olio Gianmauro, Carmina Ida, Donno Leonardo (72.12)

Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Fondazione Centro italiano di ricerca per automotive)

1. Al fine di sostenere la realizzazione del progetto volto a incrementare l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 62-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha istituito la fondazione Centro italiano di ricerca per automotive, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'automotive e aerospaziale, è autorizzata, a decorrere dal 2023, la spesa annua di 20 milioni di euro già originariamente attribuita, con decorrenza dal 2021, dal comma 8 del medesimo articolo 62-bis.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 380 milioni.

Appendino Chiara, Pavanelli Emma, Torto Daniela, Dell'Olio Gianmauro, Carmina Ida, Donno Leonardo (75.040)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di promuovere l'uso di trasporto pubblico locale e ferrovie, e in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, si istituisce un «Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali», con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.
2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis.
2-quinquies. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13), programma Autotrasporto ed intermodalità (13.2), apportare le seguenti variazioni:

2023:

CP: -50.000.000;
CS: –.

2024:

CP: -50.000.000;
CS: –.

2025:

CP: -50.000.000;
CS: –.

Costa Sergio, Cantone Luciano, Santillo Agostino, Traversi Roberto, Torto Daniela, Dell'Olio Gianmauro, Carmina Ida, Donno Leonardo, Fede Giorgio, Fontana Ilaria, L'Abbate Patty, Morfino Daniela (81.32)

Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità)

1. Al fine di dare seguito al dettato dell'articolo 119 della Costituzione e riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 75 milioni di euro a decorre dall'anno 2023.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e della regione autonoma della Sardegna.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento:

a) alla quantificazione dello sconto;

b) alle modalità e ai termini del rimborso.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 325 milioni.

Raffa Angela, Iaria Antonino, Santillo Agostino, Traversi Roberto, Cantone Luciano, Torto Daniela, Dell'Olio Gianmauro (82.05)

Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Disposizioni per il completamento della cartografia geologica)

1. Per il completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali, è assegnato al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nonché di 17,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e con l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica (OGS), mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
3. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 può essere destinata ad ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica d'Italia e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate.
4. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i lavori per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 382,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

L'Abbate Patty, Fontana Ilaria, Fede Giorgio, Morfino Daniela, Torto Daniela, Dell'Olio Gianmauro, Carmina Ida, Donno Leonardo, Costa Sergio (128.018)

Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Trasformazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 57-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2023 nella misura almeno pari al 30 per cento ed al 40 per cento rispettivamente per gli anni 2024 e 2025, del 50 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione pari a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2030 e pari al 100 per cento; della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;

e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica e della rete di colonnine per la ricarica elettrica di autovetture;

f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;

h) riduzione della tassazione sul lavoro.

3. Dai finanziamenti da parte del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399,85 milioni.

L'Abbate Patty, Costa Sergio, Fede Giorgio, Fontana Ilaria, Morfino Daniela, Torto Daniela, Carmina Ida, Dell'Olio Gianmauro, Donno Leonardo, Caramiello Alessandro, Di Lauro Carmen, Quartini Andrea, Pavanelli Emma, Giuliano Carla, Colucci Alfonso, Auriemma Carmela (128.023)

Al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023, di 288 milioni di euro per l'anno 2024, di 49 milioni per l'anno 2025 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico, apportare le seguenti variazioni:

2024:

CP: +112.000.000;
CS: +112.000.000.

2025:

CP: +351.000.000;
CS: +351.000.000.

Costa Sergio, Fede Giorgio, Fontana Ilaria, L'Abbate Patty, Morfino Daniela, Torto Daniela, Carmina Ida, Dell'Olio Gianmauro, Donno Leonardo (152.5)

 

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