Energia11 Agosto 2022 16:05

Imbarazzo in Sogin, l’ex capo legale fa ricorso al Tar per accesso agli atti contestando procedure da lui stesso predisposte

L'operazione di self cleaning avviata all'interno di Sogin continua a generare nuove evoluzioni della vicenda.

Da quanto apprende AGEEI sembrerebbe che l'allora capo dell'Ufficio legale e dell'Ufficio Prevenzione Corruzione (tra i quattro dirigenti andati via a seguito della pubblicazione del documento Ernst & Young) Mariano Scocco abbia fatto ricorso al Tar di Roma contro la Sogin non per questioni legate alla sua posizione lavorativa, ormai parte del passato, ma in relazione al fatto che la Società non gli ha consentito l’accesso ad alcuni documenti relativi alle attività di ricognizione e verifica sugli affidamenti contrattuali in ambito comunicazione e deposito nazionale, depositati con espressa invocazione delle tutele di legge in capo ai dipendenti incaricati e a salvaguardia della doverosa riservatezza circa i fatti e i nominativi a vario titolo ivi citati.

Sempre da quanto apprende AGEEI Sogin ai tempi aveva provveduto a precisargli con apposita comunicazione che la legislazione specifica a tutela del segreto delle attività di verifica dei dipendenti sottrae espressamente questa tipologia di documenti al diritto di accesso agli atti prodotti secondo le politiche interne aziendali.

Ma Scocco avrebbe ora messo in discussione la procedura societaria seguita dal consiglio di amministrazione.

Ebbene, consultando il portale ufficiale di Sogin, una volta cliccato il seguente link:

https://www.sogin.it/it/grupposogin/governanceetrasparenza/societatrasparente/alti-contenuti/corruzione/segnalazione-illeciti-ex-lege-190-2012.html

si legge che nella seduta del 23 gennaio 2020 il CdA ha adottato il documento realizzato dal Responsabile pro tempore per la prevenzione anticorruzione denominato “Gestione delle segnalazioni di reati o irregolarità al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e tutela del dipendente segnalante, ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001”, che disciplina situazioni come quelle avutesi di recente.

Viene dunque da chiedersi:

Chi era il Dirigente che due anni fa ha elaborato, predisposto e sottoposto all’approvazione del CdA la procedura societaria cui si sono attenuti e dovrebbero attenersi dipendenti e consiglieri di amministrazione e su cui Scocco avrebbe da ridire? Era l’avvocato Mariano Scocco in persona, nelle qualità di Responsabile della prevenzione corruzione di Sogin.

Procedura ovviamente asseverata dal Direttore dell’Ufficio Legale, che era il medesimo Scocco.

Procedura pervenuta al tavolo del Consiglio di amministrazione per il tramite dell’Ufficio Affari societari, che ricadeva sotto la responsabilità di quale dirigente? Sempre l’avv. Mariano Scocco.

E’ così che la retrospettiva delle cose sembrerebbe abbia alimentato in Sogin un sempre maggiore imbarazzo.

A questo punto due domande vanno rivolte alla Sogin.

E’ plausibile che l’ex Capo del Legale si sia procurato o sia venuto in possesso di un carteggio societario secretato pur essendo estraneo alla platea di figure autorizzate all’uso, che ne abbia fatto divulgazione ad altri, che sia stato per tal motivo destinatario di attività di p.g., che abbia poi fatto richiesta di accesso agli atti e promosso ricorso per il diniego rispetto al medesimo carteggio che era già indebitamente nella sua disponibilità?

In secondo luogo, quali azioni legali si è intenzionati a muovere contro l’ex dipendente, anche considerato che, nel suo tentativo di confutare la bontà di una procedura che egli stesso aveva redatto e presidiato, avrebbe di fatto ammesso di avere realizzato un impianto societario fallato in tema di protezione dei dipendenti che rilevano irregolarità nello svolgimento di incarichi o nell'ambito del proprio rapporto di lavoro?

L'ufficio stampa Sogin, contattato da AGEEI tempo fa sulla questione, si è limitato a rispondere che "le domande riguardano aspetti sui quali è in corso un'indagine giudiziaria e pertanto riteniamo doveroso rispettare il segreto istruttorio e la privacy degli interessati".