Energia13 Luglio 2023 12:11

Fer, in Conferenza Unificata la bozza di decreto sulle Aree idonee: ecco il TESTO

È prevista per oggi la trasmissione in Conferenza unificata della bozza di decreto per l'individuazione delle aree idonee in cui collocare le fonti rinnovabili. Ecco cosa prevede il decreto visitato da AGEEI:

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.199 del 2021, ha la finalità di:
a) individuare la ripartizione fra le Regioni e le Province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall’attuazione del pacchetto
“Fit for 55”, anche alla luce del pacchetto “Repower UE”;
b) stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a).

TITOLO I RIPARTIZIONE DELLA POTENZA FRA REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Art. 2
(Obiettivi delle Regioni e Province autonome)

1. Gli obiettivi minimi, intermedi e finali, per ciascuna Regione e Provincia autonoma sono riportati nella seguente Tabella A.

TABELLA A- RIPARTIZIONE REGIONALE DI POTENZA MINIMA PER ANNO ESPRESSA IN MW

Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi annuali, specificati nella Tabella A si tiene conto:

a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1°gennaio 2022 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento realizzati sul territorio della Regione o Provincia autonoma;
b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione o riattivazione entrati in esercizio dal 1°gennaio 2022 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento e realizzati sul territorio della Regione o Provincia autonoma;
c) del quaranta per cento della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della Regione o provincia autonoma, fatto salvo quanto indicato al comma 4.
3. Nei casi di impianti ubicati sul territorio di più Regioni o Province autonome o la cui produzione sia attribuibile agli apporti di più Regioni ovvero Province autonome, la ripartizione delle relative potenze è definita da accordi stipulati tra i medesimi enti territoriali coinvolti. In carenza di accordi, la potenza è attribuita applicando i criteri di cui al punto 10.5 delle linee guida emanate con D.M. 10 settembre 2010 e successive modifiche e integrazioni.
4. Nei casi di impianti di fonti rinnovabili off-shore la cui connessione alla rete elettrica è realizzata in Regioni diverse rispetto a quella o quelle la cui costa risulta più prossima alle opere off- shore previste, la ripartizione di cui alla lettera c) del comma 1 avviene per metà a carico della Regione nella quale sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per l’altra metà, in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza, tra le altre Regioni la cui costa sia direttamente prospiciente l’impianto.

Art. 3
(Modalità di conseguimento degli obiettivi)
1. Le Regioni e le Province autonome, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali di cui alla Tabella A dell’articolo 2, provvedono a:

a) individuare con legge regionale, – o per le Province autonome il provvedimento previsto ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione - da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le superfici e le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili con lo scopo di rendere disponibile il massimo potenziale delle stesse. A tal fine, applicano i principi e criteri di cui al Titolo II del presente decreto, valorizzando i principi della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio;
b) adottare e/o integrare i propri strumenti di governo del territorio e di pianificazione energetica, compresi quelli di cui agli articoli 135 e 143 del d.lgs. n. 42 del 2004, al fine di garantire coerenza fra le disposizioni adottate ai sensi della lettera a) e l’esigenza di raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti a livello comunitario e nazionale. A tal fine, ove necessario, provvedono anche ad aggiornare la lista delle aree non idonee identificate sulla base dei criteri di cui all’Allegato 3 delle Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con D.M. 10 settembre 2010 e successive modifiche e integrazioni.

2. Ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, le Regioni e le Province autonome possono concludere fra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili.

3. Il trasferimento statistico di cui al comma 2 non deve pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della Regione o Provincia autonoma che effettua il trasferimento.

4. Il raggiungimento dell'obiettivo di ciascuna Regione o Provincia autonoma e la disponibilità effettiva di potenza da trasferire, ovvero da compensare, sono misurati applicando le regole generali di cui all'Allegato I al decreto legislativo n. 199 del 2021

5. Nel caso di raggiungimento degli obiettivi nazionali di potenza complessivi indicati in Tabella A, la Regione e Provincia autonoma inadempiente, anche in esito applicazione delle procedure di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 6 del presente decreto, al rispetto degli obiettivi minimi assegnati al 2030, provvede a trasferire alle altre Regioni o Province autonome, in maniera proporzionale al maggior contributo da queste conseguito rispetto ai propri obiettivi, compensazioni economiche finalizzate a realizzare interventi a favore dell’ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio, di valore equivalente al costo di realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili realizzabili nella Regione o Provincia autonoma inadempiente così come individuato dal GSE sulla base dei costi della tecnologia più efficiente.

Art. 4
(Monitoraggio e verifica di raggiungimento degli obiettivi)
1. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica provvede, con il supporto del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. e Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A., al monitoraggio e alla verifica degli adempimenti in carico alle Regioni e Province autonome. In particolare:
a) decorsi novanta giorni dal termine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) verifica l’adozione delle leggi ivi previste, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dal presente decreto;
b) entro il 31 luglio di ciascun anno indicato nella Tabella A, provvede alla verifica della potenza da fonti rinnovabili installata per ciascuna Regione e Provincia nell’anno precedente.

2. L'esito delle verifiche di cui al comma 1 è comunicato alle Regioni e Province autonome, nonché al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero della cultura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Osservatorio di cui all’articolo 5, con proposta di discussione in Conferenza Stato-Regioni.
3. Nei casi di mancata adozione della legge regionale – o per le Province autonome il provvedimento previsto ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione - di cui al comma 1, lettera a) o di mancato conseguimento degli obiettivi previsti per l’anno 2026, si applica l'articolo 6.
4. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a) le Regioni e Province autonome trasmettono al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica:
a) copia delle leggi regionali adottate e, nel caso delle Province autonome, delle rispettive norme di attuazione secondo i rispettivi Statuti;
b) una relazione tecnica che chiarisca come le disposizioni adottate rispettino i criteri di cui all’articolo 8 al presente decreto, e contenga valutazioni numeriche e cartografiche volte a dimostrare l’idoneità al raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 1 dell’articolo 2.
5. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b) le Regioni e Province autonome trasmettono al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica:
a) copia degli accordi conclusi ai sensi dell’articolo 3, comma 2 e dell’articolo 2, commi 3 e 4;
b) i valori della potenza effettivamente trasferita, nell'anno precedente, in attuazione delle intese e degli accordi di cui alla lettera a).
6. Gli esiti delle attività di monitoraggio sono trasferiti sulla piattaforma di cui all’articolo 48, comma 5, del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Art. 5
(Osservatorio sugli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili)
1.Al fine di assicurare modalità coordinate e condivise di realizzazione, monitoraggio e verifica degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 2, continua ad operare l’Osservatorio di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, pubblicato in G.U. 2 aprile 2012, n. 78, con i compiti di analisi e proposta ivi richiamati.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1, mantiene il ruolo di organismo permanente di consultazione e confronto tecnico sulle modalità di raggiungimento degli obiettivi regionali, nonché di supporto e di scambio di buone pratiche in particolare finalizzate all’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee. Annualmente, l'Osservatorio analizza i rapporti di monitoraggio di cui all’articolo 4 sul grado di raggiungimento degli obiettivi e le cause di eventuali scostamenti, proponendo le conseguenti azioni ritenute idonee al superamento delle circostanze impeditive.
3. L'Osservatorio si avvale degli strumenti statistici sviluppati dal GSE S.p.A. in attuazione dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e, per la parte relativa all’occupazione del suolo agricolo, del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Art. 6

(Modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi)
1. Decorso infruttuosamente il termine per l’adozione delle leggi regionali e atti delle Province autonome di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei Ministri degli schemi di atti normativi di natura sostitutiva da adottare in Consiglio dei Ministri e aventi le caratteristiche stabilite dall’articolo 41, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, tenuto conto delle analisi e verifiche condotte dall'Osservatorio di cui all'articolo 5, comma 2, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 al presente decreto, da parte di una o più Regioni o Province autonome, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica invita la Regione o Provincia autonoma a presentare entro trenta giorni osservazioni in merito.
3. Entro i successivi due mesi, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, qualora abbia accertato, tenuto conto delle analisi e verifiche condotte dall'Osservatorio, che il mancato conseguimento degli obiettivi è imputabile all'inerzia delle Amministrazioni preposte ovvero all'inefficacia delle misure adottate dalla regione o Provincia autonoma in attuazione dell’articolo 3, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri affinché si provveda, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad:
a) assegnare all'ente interessato un termine, non inferiore a sei mesi, per l'adozione dei provvedimenti necessari al conseguimento degli obiettivi, anche mediante il ricorso agli accordi di cui all’articolo 3, comma 3, qualora ne ricorrano le condizioni per l’adozione;
b) in caso di mancato tempestivo adeguamento entro il termine di cui alla lettera a), adottare le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

TITOLO II CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE
Art. 7
(Classificazione delle aree)
1. In esito al processo definitorio di cui al presente decreto, le superfici e le aree del territorio regionale e delle Province autonome sono classificate, ai fini della costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse, in:
a) superfici e aree idonee: definite dalle Regioni e Province autonome in attuazione dei principi e criteri di cui all’articolo 8 del presente decreto;
b) superfici e aree non idonee: definite dalle Regioni e Province autonome in attuazione dei criteri di cui all’allegato 3 alle Linee guida emanate con D.M. 10 settembre 2010 e successive modifiche e integrazioni, e sono aggiornante, ove necessario, nell’ambito dei provvedimenti di definizione delle superfici e aree idonee di cui alla lettera a), al fine di definire una classificazione del territorio congruente con il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e con la realizzazione delle quote di potenza individuate all’articolo 2 del presente decreto, secondo i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale, sul paesaggio e sul potenziale produttivo agroalimentare. Le aree agricole classificate come DOP e IGP sono considerate idonee solo ai fini dell’installazione di impianti agrivoltaici realizzati in conformità a quanto stabilito dall’articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
c) aree soggette alla disciplina ordinaria: sono le superfici e le aree che non rientrano in nessuna delle categorie di cui alle precedenti lettere e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni.

2. Ai fini dell’individuazione delle superfici e aree idonee le Regioni e Province autonome possono avvalersi della piattaforma digitale di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021, integrata dai dati sull’uso del suolo agricolo desumibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). A tal fine, le Regioni e le Province autonome, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero della Cultura, rendono disponibili le informazioni di loro competenza necessarie al funzionamento e all’implementazione della predetta piattaforma. Le Regioni e Province autonome forniscono altresì i dati per la pubblicazione e l’aggiornamento del contatore della superficie del proprio territorio classificata come agricola su cui sono realizzati impianti fotovoltaici di cui all’allegato 1 al presente decreto.
3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di consentire l’interoperabilità della piattaforma di cui al comma 2, con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), rende disponibili tutte le informazioni e gli strumenti necessari.

Art. 8
(Criteri per l’individuazione delle aree idonee)
1. Ai fini dell’individuazione delle superfici e aree idonee le Regioni e Province autonome tengono conto dei seguenti principi e criteri omogenei:
a) i criteri, finalizzati ad individuare le caratteristiche generali e i requisiti oggettivi che le superfici e le aree idonee insistenti sul territorio regionale devono possedere per rientrare in tale definizione, sono individuati anche per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, secondo le modalità di cui all’articolo 3.
b) le caratteristiche generali e i requisiti oggettivi di cui alla lettera a) devono rendere chiara ed evidente la possibile classificazione, ovvero le condizioni per la sua attribuzione;
c) i requisiti per la classificazione di una superficie o area come idonea possono essere differenziati sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto;
d) nel processo di individuazione delle superfici e aree idonee, sono rispettati i princìpi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale, sul paesaggio e sul potenziale produttivo agroalimentare, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo;
e) anche ai fini della lettera d) sono individuati specifici criteri per definire come superfici e aree idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili: le superfici occupate dai bacini artificiali di accumulo idrico e da canali artificiali per la difesa idraulica del territorio, le superfici e le aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali quali, a titolo di esempio, aree non classificate, sottoposte ad attività abusive, terreni improduttivi, miniere e cave, discariche, aree contaminate, ex aree militari;
f) sono considerate come idonee almeno le seguenti tipologie di superfici e aree:
1. i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al venti per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui all’articolo 20, comma 8, lettera c-ter), numero 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021;

2. le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
4. i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
5. i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2017, n. 114, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
6. esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
i. le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
ii. le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
iii. le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
7. fatto salvo quanto previsto ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini del presente numero, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di 3 chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
8. i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa secondo quanto previsto dall’articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
9. i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell’interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari secondo quanto previsto dall’articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazione, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
10. i beni immobili, individuati dall’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, di proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali, individuati di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, secondo quanto previsto dall’articolo 16, commi g) 1 e 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
11. le superfici degli edifici, delle strutture e dei manufatti su cui vengono realizzati impianti fotovoltaici, nonché le aree per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, qualora rientranti fra le tipologie per le quali è applicabile il regime di manutenzione ordinaria, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Resta fermo che, per la costruzione e l’esercizio di tali tipologie di impianti, si applica il regime previsto dal richiamato articolo
7-bis, comma 5;
per le aree agricole che non rientrano fra le aree identificate come non idonee in attuazione del processo programmatorio di cui all’articolo 7, sono individuati i seguenti criteri di utilizzazione che prevedono:
1. per impianti fotovoltaici standard realizzati su suoli agricoli, una percentuale massima di utilizzo del suolo agricolo nella disponibilità del soggetto che realizza l’intervento, comunque non inferiore al 5% e non superiore al 10%;
2. per impianti classificati come “agrivoltaici” dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici del giugno 2022 e s.m.i., e che rispettino le prescrizioni di esercizio ivi previste, che la percentuale massima di utilizzo del suolo agricolo di cui al punto 1. sia raddoppiata;
3. per impianti agrivoltaici realizzati in conformità a quanto stabilito dall’articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che le limitazioni di cui al punto 1. non si applichino;
4. per impianti a fonti rinnovabili ricadenti nelle aree di cui alla lettera e), quindi non utilizzabili per attività agricola, che non siano poste le limitazioni percentuali di utilizzo del suolo agricolo interessato dall’intervento;
5. per terreni classificati come agricoli, ma non concretamente utilizzabili a tali fini, come verificabile in sede di autorizzazione secondo criteri stabiliti dalle Regioni e Province autonome, possono essere stabilite eventuali percentuali maggiori di utilizzo, rispetto a quelle previste dal punto 1);
6. al fine di tutelare l’utilizzo agricolo dei suoli, al raggiungimento di una percentuale massima di sfruttamento non inferiore ai valori indicati nella Tabella di cui all’Allegato 1, colonna A e non superiore a quelli indicati nella medesima Tabella alla colonna B, la possibilità di attribuire alle aree agricole rimanenti la classificazione di aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Tale limitazione non si applica agli impianti agrivoltaici realizzati in conformità a quanto stabilito dall’articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
h) per gli impianti eolici, fermo restando quanto previsto dalla lettera f), punto 1. del presente articolo, le Regioni e Province autonome individuano aree idonee sulla base dei seguenti criteri:
1. valutano le aree con adeguata ventosità, prendendo a riferimento analisi settoriali specifiche ovvero facendo riferimento alle mappe di vento disponibili nell’Atlante eolico aggiornato e reso disponibile da RSE tramite la piattaforma di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021. A tali fini può essere considerata adeguata una ventosità tale da garantire una producibilità maggiore di 2.250 ore equivalenti a 100 metri di altezza;
2. escludono le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, con riferimento ai soli beni di peculiare pregio, quali a titolo esemplificativo i siti rientranti nel patrimonio UNESCO, nella lista FAO GIHAS e in quelli iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali storici di cui al decreto MASAF n. 17070 del 19 novembre 2011 possono, in deroga ai limiti di cui alla lettera f) punto 7 del presente articolo, introdurre fasce di rispetto di norma fino a 7 chilometri, purché le aree idonee complessivamente individuate sul territorio regionale o provinciale abbiano una superficie pari almeno all’80% di quella individuabile applicando i limiti di 3 chilometri di cui al richiamato punto 7 della lettera f), e comunque pari almeno all’80% di quella individuabile considerando i criteri specifici di ventosità di cui al secondo capoverso del precedente punto 1.

Art. 9
(Disciplina conseguente all’individuazione delle aree idonee)
1. Le leggi regionali - o per le Province autonome il provvedimento previsto ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione - adottate ai sensi del presente decreto e gli eventuali conseguenti atti di programmazione territoriale, sono coordinati e prevalgono su ogni altro regolamento, programma, piano o normativa precedentemente approvato a livello regionale, provinciale o comunale, ivi inclusi quelli in materia ambientale e paesaggistica.
2. Qualora una regione abbia attribuito il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 agli enti locali, è tenuta a vigilare affinché i medesimi ottemperino alla regolare applicazione a quanto previsto dal presente decreto ed a utilizzare poteri sostitutivi in caso di inerzia accertata al fine di assicurare il rispetto delle norme stesse nonché il raggiungimento degli obiettivi indicati alla Tabella A del presente articolo.

Art. 10
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Sono fatti salvi i procedimenti avviati in data antecedente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati da Regioni e Province autonome in attuazione dell’articolo 7, comma 1, che hanno ad oggetto impianti ubicati in aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021. Tali procedimenti vengono comunque conclusi sulla base della disciplina di cui all’articolo 22 del predetto decreto legislativo n. 199 del 2021.
2. Il proponente, entro tre mesi dalla entrata in vigore dei provvedimenti adottati da Regioni e Province autonome in attuazione dell’articolo 7, comma 1, può chiedere che il proprio procedimento sia concluso sulla base della nuova classificazione delle aree interessate. Gli atti prodotti nel frattempo sono fatti salvi.
3. Il presente decreto, di cui l’Allegato 1 è parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.