In Parlamento28 Febbraio 2024 13:20

Energia, interrogazione Bruzzone (Lega Camera): su quota tariffa omnicomprensiva (To) e coefficiente redditività per impianti biogas imprenditori agricoli

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02394

presentato da

BRUZZONE Francesco

testo di

Martedì 27 febbraio 2024, seduta n. 251

BRUZZONE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

secondo quanto appreso dall'interrogante, anche da atti di sindacato ispettivo pubblicati, la direzione provinciale di Pavia dell'Agenzia delle entrate (Ade), ha effettuato accertamenti fiscali ad alcune aziende agricole titolari di impianti a biogas incentivati con la tariffa omnicomprensiva, di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 2008, applicando il coefficiente di redditività previsto dalla norma, all'intero valore della tariffa omnicomprensiva corrisposta al produttore (euro 0,28/Kwh per impianti di biogas);

Ade ritiene che, qualora l'azienda agricola opta per il riconoscimento della To, la stessa si configura come corrispettivo, essendo corrisposta unitariamente, a fronte dell'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta e non autoconsumata e, fiscalmente, tale tariffa, composta sia dalla componente prezzo che dalla componente incentivante, si configura come corrispettivo in quanto è corrisposta unitariamente;

la normativa di settore, ex articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), come modificata dalla legge n. 208 del 2015, prevede che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh/anno e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh/anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario;

fino a 2.400 MWh/anno di produzione elettrica non è dovuta alcuna imposta, mentre sulla quota eccedente viene calcolato un reddito imponibile sulla base del 25 per cento del fatturato riferiti alla sola quota di energia, escluso incentivo. La «Relazione tecnica alla Legge di Stabilità 2016 – Legge 28 dicembre 2015 n. 208» ha precisato che il prelievo fiscale debba essere limitato indipendentemente dalla fonte rinnovabile o dallo specifico incentivo (certificato verde/tariffa omnicomprensiva), ai corrispettivi della vendita dell'energia, con esplicita esclusione della quota incentivo;

inoltre, la circolare Ade32 del 6 luglio 2009 ha stabilito i criteri per valutare la connessione dell'attività di produzione energetica a quella agricola;

in conseguenza degli accertamenti sopra esposti, a partire da marzo 2023, secondo quanto appreso dall'interrogante sono giunte al GSE diverse richieste da parte di operatori, per conoscere l'esatta identificazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo;

sembrerebbe che il GSE, abbia risposto che occorre valorizzare la componente energia sulla base dei prezzi relativi alla zona dei mercato elettrico in cui è situato l'impianto, ponendo per differenza, rispetto alla To, la quota incentivo. Inoltre, il GSE ha proceduto ad alcune interlocuzioni con Ade, precisando, tuttavia, che il documento fornito ai produttori agricoli ha avuto natura meramente commerciale, per consentire la corretta rappresentazione della tariffa omnicomprensiva, e non ha costituito certificazione di somme soggette a ritenuta, non entrando nel merito della disciplina fiscale e garantendo la terzietà imposta dal proprio ruolo;

la presenza di due componenti all'interno della To è desumibile anche dal decreto ministeriale 6 novembre 2014 (rimodulazione della tariffa da riconoscere agli operatori) e dalla deliberazione di ARERA ARG/ELT 1 del 2009 (in cui si distingue tra parte incentivata con To e parte remunerata tramite ritiro dedicato) dalle quali sono deducibili anche le modalità con cui impostare il trattamento fiscale –:

se i Ministri interrogati non ritengano opportuno adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, per chiarire la quota della tariffa omnicomprensiva (To) in cui si applica il coefficiente di redditività per gli impianti a biogas degli imprenditori agricoli, al fine di evitare interpretazioni arbitrarie come quella effettuata dall'ufficio Ade di Pavia, che non appare supportata da alcuna norma tributaria e sembra in contrasto con le metodologie adottate da GSE e ARERA.
(4-02394)