Energia7 Ottobre 2022 12:04

Energia e crisi dei prezzi, in Gazzetta Ue il regolamento per tagliare i consumi

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Ue il regolamento che istituisce un intervento di emergenza per mitigare gli effetti dei prezzi elevati dell'energia attraverso misure eccezionali, mirate e limitate nel tempo. “Tali misure mirano a ridurre il consumo di elettricità, a introdurre un massimale sui ricavi di mercato che determinati produttori ricevono dalla generazione di elettricità e a ridistribuire ai clienti finali di elettricità in modo mirato, per consentire agli Stati membri di applicare misure di intervento pubblico nella fissazione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici e le PMI e di stabilire regole per un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio da parte delle società dell'Unione e delle stabili organizzazioni con attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e delle raffinerie per contribuire all'accessibilità economica dell'energia per le famiglie e aziende”, si legge nel regolamento. Al suo interno le misure per ridurre del 10% il consumo lordo mensile di elettricità “rispetto alla media del consumo lordo di elettricità nei mesi corrispondenti del periodo di riferimento”, la riduzione del consumo elettrico lordo nelle ore di punta (“Ciascuno Stato membro individua le ore di punta corrispondenti in totale a un minimo del 10 % di tutte le ore del periodo compreso tra il 1o dicembre 2022 e il 31 marzo 2023”) e la riduzione da parte di ciascuno Stato membro del “proprio consumo lordo di elettricità durante le ore di punta individuate. La riduzione ottenuta durante le ore di punta individuate deve raggiungere in media almeno il 5% all'ora. L'obiettivo di riduzione è calcolato come differenza tra il consumo lordo effettivo di energia elettrica per le ore di punta individuate e il consumo lordo di energia elettrica previsto dai gestori del sistema di trasmissione in collaborazione con l'autorità di regolazione ove applicabile, senza tener conto dell'effetto delle misure in essere per raggiungere l'obiettivo fissato nel presente articolo. Le previsioni dei gestori dei sistemi di trasporto possono includere dati storici del periodo di riferimento”.

Lo Stato membro può decidere di fissare come obiettivo una percentuale di ore di punta diversa da quella stabilita, “purché sia coperto almeno il 3 % delle ore di punta”.

Gli Stati membri sono liberi, inoltre, “di scegliere le misure appropriate per ridurre il consumo lordo di elettricità per raggiungere” “compresa l'estensione delle misure nazionali già in vigore”. Le misure sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, mirate, non discriminatorie e verificabili e soddisfano in particolare delle condizioni come il fatto che “se una compensazione finanziaria è corrisposta in aggiunta alle entrate di mercato, l'importo di tale compensazione è stabilito attraverso un processo concorrenziale aperto”, occorre “comportare un compenso economico solo quando tale compenso è corrisposto per l'energia elettrica aggiuntiva non consumata rispetto al consumo previsto nell'ora interessata senza gara”, bisogna “non falsare indebitamente la concorrenza o il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica” e “non essere indebitamente limitato a clienti o gruppi di clienti specifici, compresi gli aggregatori indipendenti”, infine “non impedire indebitamente il processo di sostituzione delle tecnologie dei combustibili fossili con tecnologie che utilizzano l'elettricità”.

Il regolamento dispone poi un Cap obbligatorio sui ricavi di mercato: “ I ricavi di mercato dei produttori ottenuti dalla generazione di elettricità dalle fonti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono limitati a un massimo di 180 EUR per MWh di elettricità prodotta. Gli Stati membri assicurano che il massimale sui ricavi di mercato riguardi tutti i ricavi di mercato dei produttori e, se del caso, degli intermediari che partecipano ai mercati all'ingrosso di energia elettrica per conto dei produttori, indipendentemente dal periodo di mercato in cui avviene l'operazione e dal fatto che il l'elettricità è scambiata bilateralmente o in un mercato centralizzato”.

Il massimale sui ricavi di mercato si applica ai ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica prodotta dalle fonti eolica, solare, geotermica, idroelettrica senza serbatoio, combustibile da biomassa (combustibili da biomassa solida o gassosa), escluso il biometano, nucleare, lignite, prodotti petroliferi grezzi, torba.

Il massimale “non si applica ai progetti dimostrativi né ai produttori i cui ricavi per MWh di elettricità prodotta siano già limitati a seguito di misure statali o pubbliche” e se gli Stati lo decidono, non applicarli “ai produttori che generano energia elettrica - impianti di generazione con una capacità installata fino a 1 M”.

Gli Stati membri possono decidere che il cap sui ricavi di mercato “non si applichi ai ricavi ottenuti dalla vendita di energia elettrica nel mercato dell'energia di bilanciamento e dalla compensazione per il ridispacciamento e il controtrading” o che “si applichi solo al 90 % dei ricavi di mercato che superano il massimale sui ricavi di mercato”.

Per quanto riguarda le misure nazionali di crisi gli Stati membri possono “mantenere o introdurre misure che limitino ulteriormente i ricavi di mercato dei produttori che generano elettricità” “inclusa la possibilità di differenziare tra tecnologie, nonché i ricavi di mercato di altri partecipanti al mercato, compresi quelli attivi nel commercio di elettricità”, “fissare un tetto massimo alle entrate di mercato” “a condizione che i loro investimenti e costi operativi” superino un massimo, “mantenere o introdurre misure nazionali per limitare i ricavi di mercato dei produttori che generano elettricità da fonti non contemplate”.

“Nelle situazioni in cui la dipendenza netta di uno Stato membro dalle importazioni nette è uguale o superiore al 100 %, entro il 1° dicembre 2022 è concluso un accordo per ripartire adeguatamente le entrate eccedentarie tra lo Stato membro importatore e il principale Stato membro esportatore. Tutti gli Stati membri possono, in uno spirito di solidarietà, concludere accordi che possono riguardare anche le entrate derivanti dalle misure nazionali di crisi ai sensi dell'articolo 8, comprese le attività di scambio di energia elettrica”, silegge ancora nel regolamento.

“Entro il 30 aprile 2023 la Commissione effettua un riesame del capo II alla luce della situazione generale della fornitura di energia elettrica e dei prezzi dell'energia elettrica nell'Unione e presenta al Consiglio una relazione sui risultati principali di tale riesame. Sulla base di tale relazione, la Commissione può in particolare proporre, qualora ciò sia giustificato dalle circostanze economiche o dal funzionamento del mercato dell'energia elettrica nell'Unione e nei singoli Stati membri, di prorogare il periodo di applicazione”. Inoltre “entro il 15 ottobre 2023 e di nuovo entro il 15 ottobre 2024, la Commissione effettua un riesame del capo III alla luce della situazione generale del settore dei combustibili fossili e degli utili eccedenti generati e presenta una relazione sui principali risultati di tale riesame al il Consiglio”.

QUI IL TESTO IN GAZZETTA