Energia14 Aprile 2023 11:21

Energia, Barbaro (Mase): “Il Governo condivide necessità di arginare pratiche commerciali scorrette o comportamenti illegittimi ove posti in essere dagli operatori del settore”

La risposta del sottosegretario al Mase Claudio Barbaro in Commissione attività produttive di Montecitorio all'interrogazione 5-00185 Cappelletti: Sulla tutela dei consumatori avverso le proposte unilaterali di modifica del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale formulate dalle società fornitrici:

TESTO DELLA RISPOSTA
Come evidenziato dall'onorevole interrogante, con comunicato stampa del 30 dicembre 2022 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha disposto nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie, la conferma dei provvedimenti cautelari emessi il 12 dicembre precedente, sospendendo le modifiche unilaterali delle condizioni economiche non in scadenza, in violazione del Codice del Consumo e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 115/2022 cosiddetto «Decreto Aiuti bis».

I procedimenti cautelari sono stati intrapresi dall'Autorità, come accennato, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto decreto-legge, con cui è stata disciplinata la sospensione dal 10 agosto 2022 al 30 aprile 2023 dell'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo.

La norma si inserisce nel quadro delle misure adottate per sostenere famiglie e imprese nell'attuale contesto di crisi energetica, nella considerazione che molte imprese fornitrici si sono avvalse in questa fase di elevata volatilità dei prezzi dell'energia della modifica unilaterale delle condizioni economiche contrattuali, strumento previsto dalla legge e dal contratto, che ha l'effetto di trasferire sull'utenza finale l'incremento dei prezzi di approvvigionamento dell'energia elettrica e del gas.

La tematica relativa al costo dell'energia è altresì all'attenzione delle iniziative del Governo; difatti successivamente, con l'articolo 11 del decreto-legge del 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. Mille proroghe) è stato prorogato sino al 30 giugno 2023 il termine di sospensione delle modifiche unilaterali, così bloccando i prezzi per un periodo più esteso, al fine di tutelare ulteriormente i consumatori finali.

Giova comunque al riguardo precisare che i citati provvedimenti cautelari emessi dall'AGCM sono stati di recente parzialmente riformati sulla base di una pronuncia del Consiglio di Stato, che ha ritenuto che i contratti con una scadenza predeterminata delle condizioni economiche non rientrano nell'ambito di applicazione della norma.

Questi contratti devono ritenersi liberamente modificabili alla scadenza, trattandosi di rinnovi contrattuali concordati tra le parti e non dell'esercizio del potere di modifica unilaterale da parte dell'impresa. (In particolare, ci si riferisce all'ordinanza del Consiglio di Stato n. 5986/2022 del 22 dicembre 22).

In particolare, il citato decreto milleproroghe è stato previsto che sono escluse dall'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 115/22 le clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.

Ciò chiarito, il Governo condivide pienamente le preoccupazioni espresse dall'Onorevole interrogante con riguardo alla necessità di arginare pratiche commerciali scorrette o comportamenti illegittimi ove posti in essere dagli operatori del settore.

A questo riguardo si evidenzia che l'articolo 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo attribuisce in via esclusiva all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la competenza ad intervenire in materia di pratiche commerciali scorrette, anche nei settori regolati, come quelli dell'energia elettrica e del gas naturale, fermo restando il rispetto della regolazione vigente e una volta acquisito il parere dell'Autorità di regolazione competente (ARERA).

Gli indennizzi automatici menzionati dall'interrogante sono invece predisposti dall'ARERA per il mancato rispetto degli standard di qualità commerciale e contrattuale inerenti alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, tra cui quelli relativi alle comunicazioni di modifica unilaterale del contratto.

L'ARERA ha infatti da tempo introdotto standard di qualità del servizio e meccanismi di tutela degli utenti consumatori che includono i rimborsi automatici.
  L'ammontare degli indennizzi è periodicamente aggiornato dall'ARERA nell'esercizio delle proprie competenze e prerogative.

Si precisa che l'indennizzo costituisce misura aggiuntiva e non incide sul diritto del cliente al risarcimento degli eventuali danni subiti in seguito al comportamento del fornitore, restando ferme le norme generali in materia di responsabilità civile.

Atteso quanto rappresentato, si evidenzia che è in corso un costante monitoraggio sull'attuazione delle misure adottate, anche in sinergia con le competenti Autorità, al fine di evitare possibili elusioni da parte degli operatori.

Si conferma pertanto l'impegno del Governo, di assicurare la massima protezione dei consumatori, soprattutto di quelli più vulnerabili, anche in relazione al rafforzamento degli strumenti di tutela a disposizione dei consumatori stessi.