Politica5 Aprile 2023 11:56

Edilizia, Odg Costa (M5S): su bonus efficientamento energetico

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00889-AR/067

presentato da

COSTA Sergio

testo presentato

Lunedì 3 aprile 2023

modificato

Martedì 4 aprile 2023, seduta n. 82

La Camera,

premesso che:

il provvedimento de quo interviene nuovamente sulla materia del cosiddetto Superbonus 110 per cento e, segnatamente, sui crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

in particolare, all'articolo 1, oltre a circoscrivere il campo di applicazione della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, introduce il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con la disposizione di cui all'articolo 2, ha inibito, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione, riconoscendo limitate deroghe a tale principio e abrogando una serie di norme che, nella disciplina previgente, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi edilizi. Inoltre, ha disposto il blocco delle opzioni della cessione e dello sconto in fattura per i bonus cosiddetti ordinari, già presenti nel nostro ordinamento, ricorrendo ad una abrogazione tout court, senza prevedere alcun regime transitorio o deroghe di sorta. Ci si riferisce, in particolare, ai meccanismi previsti dagli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché al sismabonus-acquisti relativamente a tutti i contratti preliminari o definitivi di compravendita dell'immobile stipulati a partire dal 17 febbraio 2023;

considerato che:

il decreto-legge sconta una serie di criticità, prima fra tutte la perdurante incertezza sulla portata applicativa delle norme richiamate e sulle inevitabili conseguenze rispetto alla complessiva disciplina di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020;

nonostante il dichiarato intento di porre rimedio e dare soluzioni all'impatto della misura e agli effetti sulla dinamica del debito pubblico, l'impostazione su cui poggia il decreto si limita a prevedere il totale divieto del trasferimento dei crediti d'imposta sulla base di mere valutazioni ragionieristiche, a totale discapito e detrimento del diritto alla salubrità, vivibilità, messa in sicurezza delle abitazioni e dei luoghi di lavoro, ovvero alla tutela di quegli interessi pubblici che la fiscalità ambientale non può esimersi dal prendere in considerazione in una prospettiva lungimirante e risolutiva;

la misura agevolativa del Superbonus e i bonus ordinari rispondono ad un obiettivo strategico, quale quello della transizione ecologica ed energetica, che per sua natura ha una dimensione di lungo periodo e deve necessariamente tendere ad un rinnovato

approccio nella politica industriale del Paese. È dunque decisamente poco lungimirante pensare di rimodulare tale strumento sulla base di considerazioni meramente contabili, senza una visione di ampio respiro che tenga conto dell'impatto prodotto sulla spesa pubblica in termini di risorse economiche attivate, di occupazione aggiuntiva, di risparmio energetico assicurato e di gettito fiscale prodotto;

de facto, il summenzionato decreto va nella direzione opposta anche rispetto agli obiettivi che il Paese è chiamato a raggiungere, in relazione al Green Deal e al PNRR, sui temi dell'efficientamento energetico, dell'adeguamento antisismico e della riqualificazione del patrimonio edilizio;

valutato, altresì, che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti o ad una revisione del meccanismo per sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le performance energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

una scelta ponderata e consapevole da parte del legislatore nel quadro degli investimenti attivati dagli incentivi fiscali avrebbe suggerito quantomeno il mantenimento della possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto o per la cessione del credito fino al 2024, ovvero una revisione del meccanismo di finanziamento orientata, ad esempio, al recupero delle risorse statali anticipate ai contribuenti sulla base del risparmio energetico conseguito in bolletta, identificato tramite appositi protocolli di misura e verifica, e interamente utilizzato per ripagare gli interventi realizzati;

lo Stato, pertanto, verrebbe ripagato, in un tempo ragionevole, del «capitale» anticipato dalla quantità di energia risparmiata in relazione all'investimento eseguito, e il titolare della detrazione continuerebbe a pagare lo stesso importo pre-intervento rimborsando con la differenza il «prestito pubblico» fino all'estinzione della somma riconosciuta,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a stabilizzare i bonus edilizi connessi all'efficientamento energetico degli edifici, attraverso una programmazione strutturale degli incentivi che sia coerente con gli obiettivi europei al 2030 e ad introdurre uno strumento di finanziamento pubblico dei predetti interventi che preveda il recupero delle somme anticipate calcolato sul minor costo della fornitura conseguente all'intervento di efficientamento energetico realizzato, al fine di assicurare il sostegno alle imprese e alle filiere produttive nei processi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.
9/889-AR/67Sergio Costa, Fenu, Santillo, Torto, Dell'Olio, Raffa, Lovecchio, Carmina, Alifano, Cappelletti, Donno, Morfino, Auriemma.