Politica29 Marzo 2022 15:41

Dl Ucraina, ecco i rilievi del servizio studi di Camera e Senato sulla norma riguardante gli extra-profitti

“Si valuti l’opportunità di definire con maggior dettaglio, anche alla luce dei sopra ricordati principi fissati dalla Corte Costituzionale, i meccanismi di accertamento previsti per garantire che gli oneri derivanti dall’incremento di imposta non si traducano in aumenti del prezzo al consumo, nonché di precisare la tipologia di provvedimenti adottabili a questo scopo dall’AGCM, con particolare riguardo agli eventuali poteri sanzionatori”. Così il servizio studi di Camera e Senato nel dossier sul Dl Ucraina che all’articolo 37 istituisce, per l’anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell’incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto “extraprofitto”). Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento.

COSA PREVEDE LA NORMA

Il comma 1 precisa l’ambito soggettivo di applicazione della norma. Segnatamente, sono tenuti al versamento del contributo, previsto a titolo di prelievo solidaristico straordinario dall’articolo 37, i soggetti che esercitano in Italia le attività di:

produzione di energia elettrica per la successiva rivendita;
produzione di gas metano;
estrazione di gas naturale;
rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale;
produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
importazione a titolo definitivo, oppure introduzione nel territorio italiano da altri stati dell’UE, di energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi.

Sono dunque esclusi gli autoproduttori di energia elettrica e i soggetti, come il GME, che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti

I commi 2 e 3 forniscono indicazioni circa la definizione e le modalità di calcolo della base imponibile e stabiliscono la misura del contributo, nonché i casi di esclusione.

La base imponibile è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021, al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del medesimo periodo tra il 2020 e il 2021. Il totale delle operazioni attive e delle operazioni passive coincide con l’importo, al netto dell’IVA, indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA trasmesse per i trimestri compresi nei periodi di riferimento dalla norma.

Ai sensi dell’articolo 21-bis del D.L. n. 78 del 2010, i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate mensilmente o, per alcune attività quali la somministrazione di gas, energia elettrica, acqua e simili con cadenza trimestrale.

Il contributo si applica nella misura del 10 per cento del saldo così calcolato. Sono, tuttavia, esclusi i soggetti che conseguono dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022 un incremento, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021, del saldo tra operazioni attive pari o inferiore a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento. Il gettito atteso è stimato dal Governo, nella relazione tecnica, in 3,98 miliardi di euro.

Il comma 4 prevede che i soggetti partecipanti a un Gruppo IVA assumano, ai fini della determinazione dei saldi tra operazioni attive e passive, i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA che riportano il proprio codice fiscale, nonché, per le operazioni infragruppo, irrilevanti ai fini dell’IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi.

La disposizione si rende necessaria in quanto le comunicazioni dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA effettuate unitariamente dal Gruppo IVA, quale autonomo soggetto d’imposta, tramite il proprio rappresentante, consentono di conoscere soltanto il dato aggregato delle liquidazioni periodiche del gruppo e non i dati delle operazioni riferibili ai singoli partecipanti.

Si rammenta che l’articolo 5 del D.L. n. 13 del 2022, che il disegno di legge di conversione del D.L. n. 4 del 2022 ha sostanzialmente trasposto all’articolo 15-bis del medesimo decreto, prevede, dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022, l’applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20kW che beneficiano di premi fissi, non dipendenti dai prezzi di mercato, mediante il Conto energia e dagli impianti di potenza superiore alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

In base a tale meccanismo di compensazione, i produttori sono tenuti a versare al GSE, la differenza tra i ricavi ottenuti ai prezzi applicati da febbraio a dicembre 2022 e i ricavi che avrebbero altrimenti conseguito applicando un prezzo di riferimento pari al prezzo medio dell’energia registrato tra il 2010 e il 2020 nelle diverse zone di mercato. Nel caso in cui il prezzo di vendita negli ultimi 10 mesi del 2022 fosse più basso, otterrebbero dal GSE il relativo importo. Le somme così corrisposte dai produttori al GSE sono poi versate in un apposito fondo presso la Cassa per i servizi energetici ed ambientali.

La norma intende così stabilizzare i prezzi di vendita dell’energia prodotta da tali impianti e sottrarre ai produttori, per destinare a finalità collettive, gli eventuali “extra-profitti” conseguiti da febbraio a dicembre 2022. Si rinvia alla scheda di lettura descrittiva dell’articolo 15-bis del D.L. n. 4 del 2022 per un approfondimento della medesima norma.

Stante l'attuale formulazione della norma in commento, andrebbe valutata l’opportunità di precisare se concorra alla base imponibile del contributo anche l'importo che taluni impianti da fonti rinnovabili sono chiamati a versare al GSE, ai sensi dell'articolo 15-bis del D.L. n. 4 del 2022 sopra descritto in ragione del più alto prezzo di vendita incassato nei mesi di febbraio e marzo 2022 rispetto al prezzo di riferimento.

Il comma 5 stabilisce al 30 giugno 2022 il termine per la liquidazione e il versamento del contributo, da effettuarsi in sede di versamento unitario delle imposte e dei contributi previdenziali. Rinvia poi ad un provvedimento che sarà adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’ARERA:

la definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, per l’attuazione della norma;
le modalità di versamento del contributo;
l’individuazione di eventuali dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti energetici e dell’energia elettrica;
le modalità di scambio delle informazioni con la Guardia di finanza.

Il comma 6 prevede che, ai fini dell’accertamento, dell’adozione di sanzioni, della riscossione del contributo e dell’eventuale contenzioso, si applichino le disposizioni in materia di IVA in quanto compatibili.

Il comma 7 esclude la deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Il comma 8 prevede una misura di salvaguardia a tutela dei consumatori: al fine di evitare la traslazione del contributo sui prezzi al consumo, per il periodo dal 1° aprile fino a fine 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo comunicano entro la fine di ciascun mese solare all’AGCM il prezzo medio di acquisto, produzione e vendita dell’energia elettrica, del gas naturale, del gas metano e dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente. Le modalità di trasmissione di tali dati sono stabilite dalla medesima Autorità. Questa è chiamata a predisporre un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni trasmesse. Sulla base dei dati ricevuti e delle verifiche conseguentemente svolte, l’Autorità adotta i provvedimenti di sua competenza.

Il comma 9 prevede che l’AGCM, ai fini dei riscontri e delle verifiche dei dati ricevuti, si avvalga, secondo modalità che saranno definite mediante apposite intese, della collaborazione della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati inviati dai soggetti tenuti al versamento del contributo in base al provvedimento attuativo che sarà adottato dall’Agenzia delle entrate. La Guardia di finanza può esercitare gli stessi poteri che le sono attribuiti per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi.

Il comma 10 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2022 per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della Guardia di finanza effettuate dal 1° aprile al 31 dicembre 2022. Per la copertura finanziaria dei relativi oneri la norma rinvia al successivo articolo 38.

IL PRECEDENTE DELLA ROBIN TAX DEL 2008 E LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL 2015

Nel 2008, in un contesto analogo di aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, il legislatore introdusse, con l’articolo 81, commi 16 e seguenti del D.L. n. 112 del 2008, un’addizionale IRES del 5,5 per cento da applicarsi ai soggetti operanti nei settori della ricerca e coltivazione di idrocarburi, della raffinazione di petrolio, della produzione e commercializzazione di prodotti petroliferi ed energia elettrica, che avessero conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro. La norma istitutiva prevedeva anche un divieto di traslazione dell’onere sui prezzi al consumo, affidando all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (oggi Autorità di Regolazione per Reti Energia e Ambiente - ARERA) i relativi compiti di vigilanza.

L’addizionale era giustificata, nel testo della norma istitutiva, dai rincari energetici verificatisi nel 2008. Ai sensi dell’articolo 81, comma 16, era, infatti, introdotta “in dipendenza dell’andamento dell’economia e dell’impatto sociale dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico”.

Ciò nonostante, la misura aveva carattere strutturale e non temporaneo. Inoltre, negli anni a seguire, l’aliquota dell’addizionale fu più volte modificata e l’ambito soggettivo di applicazione esteso ad attività quali la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (originariamente esclusa), la distribuzione, trasmissione e il dispacciamento di energia elettrica e il trasporto e la distribuzione di gas naturale.

Con ordinanza emessa il 26 marzo 2011, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia sollevò questione di legittimità costituzionale delle norme istitutive dell’addizionale introdotta nel 2008. Con sentenza n. 10 del 2015, la Corte Costituzionale dichiarò l’illegittimità delle disposizioni istitutive dell’addizionale IRES con le motivazioni e svolgendo le considerazioni di seguito riportate.

Secondo la Corte, la congiuntura economica caratterizzata da un eccezionale rialzo dei prezzi di prodotti energetici al contempo insostenibile per gli utenti e idoneo ad incrementare sensibilmente i margini di profitto degli operatori dei settori interessati può costituire «un elemento idoneo a giustificare un prelievo differenziato che colpisca gli eventuali “sovra-profitti” congiunturali». Tuttavia, «affinché il sacrificio recato ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva non sia sproporzionato e la differenziazione dell’imposta non degradi in arbitraria discriminazione, la sua struttura deve coerentemente raccordarsi con la relativa ratio giustificatrice». Ciò non avviene quando, come nel caso della maggiorazione dell’aliquota IRES prevista dal D.L. n. 112 del 2008:

- il tributo «si applica all’intero reddito di impresa, anziché ai soli “sovra-profitti”»;

- manchi una «delimitazione del suo ambito di applicazione in prospettiva temporale o di meccanismi atti a verificare il perdurare della congiuntura economica che ne giustifica l’applicazione»;

In merito al divieto di traslazione, la Corte ha ritenuto che la finalità perseguita è coerente con l’obiettivo dichiarato dalle disposizioni impugnate, ossia l’attenuazione dell’impatto sociale dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico; tuttavia, ha giudicato le relative disposizioni irrazionali per inidoneità a conseguire lo scopo, stante la «impossibilità di prevedere meccanismi di accertamento idonei a garantire che gli oneri derivanti dall’incremento di imposta non si traducano in aumenti del prezzo al consumo».

Rispetto alle considerazioni della Consulta sull’addizionale IRES introdotta nel 2008, contenute nella sentenza n. 10 del 2015, le norme in esame prevedono:

- la temporaneità dell’imposizione, limitata al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022;

- l’applicazione dell’aliquota del 10% al solo incremento del saldo tra operazioni attive e passive conseguite nel medesimo periodo.

Con riferimento a quanto affermato dalla Corte Costituzionale in relazione all’efficacia del divieto di traslazione, le norme in commento – per evitare indebite ripercussioni sui prezzi al consumo - prevedono la possibilità per l’AGCM di intervenire con propri provvedimenti e, per la Guardia di finanza, di esercitare gli stessi poteri che le sono attribuiti per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi.