Politica4 Agosto 2022 11:27

Dl Aiuti bis, ecco la bozza: interventi su bollette e siccità

Arriva questo pomeriggio sul tavolo del Consiglio dei ministri il Dl Aiuti bis, ultimo provvedimento di “peso” del governo Draghi. In vista della fiammata dei prezzi dell’energia che Arera ha già avvertito si avrà a partire da ottobre, la bozza di provvedimento visionata da AGEEI, interviene sulle bollette di elettricità e gas ma anche sul contrasto agli effetti della siccità visto il perdurare della crisi idrica.

In breve è previsto un rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas per il quarto trimestre dell'anno 2022, con agevolazioni “relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute, e la compensazione per la fornitura di gas naturale” “riconosciute sulla base del valore ISEE” “ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute” “rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al trimestre precedente la spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici”.

In attesa di una verifica dell’impatto sui conti da parte del Mef è invece la possibilità di rateizzare le bollette, si legge nella bozza, che si occupa anche dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale (la norma è pero in attesa di una verifica politica) e prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2023, “i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili” “la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti” da Arera che a sua volta deve definire “le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza”.

“Fino al 31 ottobre 2022 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo nei rapporti con i clienti domestici ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte”, si legge sempre nella bozza che azzera gli oneri generali di sistema per il sistema elettrico anche per il quarto trimestre 2022 e rinnova la riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas.

Previsto anche un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale che “hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019”, a cui è riconosciuto “un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022”. A cui si aggiunge un credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca: “Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell'anno 2022”. Gli oneri sono pari a 194,41 milioni di euro per l'anno 2022, si legge nella bozza di provvedimento.

In fase di verifica al Mef per determinare l’entità della riduzione dell’accisa sono invece i tagli ad alcuni carburanti ed è in fase istruttoria presso la presidenza del Consiglio, Arera e il Mite una norma sul Gse.

Per quanto riguarda il contrasto alla siccità, la bozza prevede innanzitutto un sostegno alle imprese agricole danneggiate: “Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di marzo 2022 e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data. Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more della deliberazione della proposta di cui al comma 2, verificato il superamento della soglia di danno di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, con le modalità di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legislativo possono chiedere un’anticipazione delle somme del riparto a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell’attività produttiva. Il saldo dell’importo verrà ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei fabbisogni risultanti dall’istruttoria delle domande presentate dai beneficiari a fronte della dichiarazione di eccezionalità di cui al comma 2. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori» di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, è incrementata di 200 milioni di euro, di cui fino a 40 milioni di euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante…”.

È poi previsto un rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato: “Gli enti di governo dell’ambito che non abbiano ancora provveduto all’affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall’articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio entro sessanta giorni. Per l’adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli enti di governo dell’ambito ovvero i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a controllo interamente pubblico che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Per quanto riguarda le misure per potenziare gli investimenti idrici nel Sud Italia “in considerazione della situazione di criticità che si è determinata nel settore idrico nazionale per effetto del recente fenomeno di siccità, al fine di tutelare l’ambiente, l’ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, e di favorire gli investimenti per lo sviluppo di infrastrutture atte a tutelare e migliorare la gestione delle risorse idriche, anche in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché al fine di completare il processo di liquidazione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all’articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci» sono soppresse; b) al secondo periodo, dopo le parole: «tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione», sono aggiunte le seguenti: «, nonché società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o dalle Regioni e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture»; c) al terzo periodo, dopo le parole: «ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati», sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o dalle Regioni e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture»; d) al quarto periodo, dopo le parole: «e altri soggetti di diritto privato comunque denominati», sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o dalle Regioni e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture»; e) al settimo periodo, dopo le parole: «i diritti» sono aggiunte le seguenti: «e usi» e dopo le parole: «in forza di provvedimenti concessori» sono aggiunte le seguenti: «e di ogni altro tipo di atti e provvedimenti comunque denominati»; f) dopo il settimo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, tale società presenta al Ministero dell’economia e delle finanze il proprio piano degli investimenti unitamente alle condizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei principi e dei criteri di cui all’articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Entro i successivi sessanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate, è approvato il predetto piano degli investimenti e sono disposte le conseguenti misure necessarie ad assicurare, in una situazione di equilibrio economico e finanziario, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività di approvvigionamento idrico di cui al comma 10”.

Infine sono previste modifiche e integrazioni al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, relativamente allo stato di emergenza derivante da deficit idrico: “All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della protezione civile è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all’articolo 24 può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all’articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale”.

LA BOZZA DEL DL AIUTI BIS