Politica13 Aprile 2022 15:09

Cosa prevede la bozza di Dl Pnrr all’esame del Cdm

È prevista per oggi pomeriggio alle 17 la convocazione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi per varare il decreto legge “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. Ecco cosa prevede:

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO ildecreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto-legge del 6 novembre 20221, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del -----aprile 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, per l'innovazione tecnologica, per la transizione digitale, per il Sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, della giustizia, dell’università e della ricerca e del turismo;

CAPO I -
MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, SNA
ART. 1
(Definizione dei profili professionali specifici per il settore pubblico al fine di attrarre le competenze e le capacità necessarie)
1. All’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per le amministrazioni pubbliche per la predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a nuovi fabbisogni, prioritari o emergenti, nonché per la definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riferimento all’insieme di conoscenze, competenze, capacità e attitudini del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della PA.
2. In fase di prima applicazione le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono emanate entro il 30 giugno 2022.

ART. 2
(Creazione di una piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione pubblica)
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l’articolo 35-bis è inserito il seguente: «Articolo 35-ter
(Modernizzazione e digitalizzazione delle procedure di reclutamento - Portale InPA)
1. A decorrere dal 1 luglio 2022 l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si può accedere esclusivamente mediante la previa registrazione nel Portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica www.InPA.gov.it che ne cura il monitoraggio. La registrazione è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all’articolo 64, commi 2-quater (SPID, CIE) e 2-nonies (CNS), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Si applica l’articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2021, n. 113.
2. All’atto della registrazione al Portale l’interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di autocertificazione, indicando un indirizzo PEC a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all’eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. L’iscrizione al portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione nel portale o richieste dai bandi di concorso.
3. Le procedure di cui al comma 1 si svolgono con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'efficienza, l’efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l’integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all’utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell’amministrazione procedente. Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
4. Le informazioni necessarie per l’iscrizione al portale, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui al comma 1, e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso sono definite con protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro..... A decorrere dalla predetta data l’obbligo di utilizzo del portale è esteso alle amministrazioni pubbliche non comprese tra quelle indicate al comma 1, escluse le Regioni e gli enti locali.
5. Il Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 ottobre 2022.
2. All’articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è abrogato;
b) al comma 9 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui al........................., il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nomina i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici unici di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e delle procedure selettive di cui dell’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza. Gli elenchi sono formati dalle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali che assicurano il rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni e dei comitati di vigilanza.». (Verifiche in corso)
3. Al comma 2, primo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole “le amministrazioni di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano”.
4. Al fine di rafforzare la propria capacità amministrativa, anche nell’ambito degli interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il conferimento di incarichi professionali le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento a procedure da avviare e già avviate, possono ricorrere alle modalità di selezione di cui all’articolo 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
5. Per gli avvisi di selezione pubblicati sul Portale www.inPa.gov.it, gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si intendono assolti mediante pubblicazione, da parte dell’amministrazione cui è indirizzata l’istanza di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato, di un apposito avviso sul medesimo Portale.
6. All’articolo 14-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009, sono aggiunte in fine le seguenti parole «avvalendosi del portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare entro il 31 dicembre 2022 sono disciplinate le modalità di individuazione delle liste dei candidati in possesso dei requisiti.»
7. A decorrere dal 31 ottobre 2022 i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono individuati attraverso il portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56 con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2021, n. 113. L’articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56 è abrogato. (Verifiche in corso)

ART. 3
(Riforma del processo di assunzione)
1. All’articolo 10, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a), è sostituita dalla seguente: a) nei concorsi per il personale non dirigenziale, l’espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e sempre di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità tecniche e/o comportamentali e/o manageriali che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego per il profilo ricercato. Il numero delle prove d’esame e le modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l’ampiezza e profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l’esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 3, dell’articolo 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
a-bis) le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale e possono riguardare l’accertamento delle conoscenze indicate nel bando o il possesso delle attitudini e delle capacità comportamentali richieste dal bando.
a-ter) i contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso e prevedendo che per l’assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove, le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Ai concorsi banditi prima della entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.
3. All’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell’attuazione delle medesime disposizioni, il Ministro per la pubblica amministrazione, acquisite le proposte della Scuola nazionale dell’amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta specifiche linee guida.».
4. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 31 dicembre 2022, si provvede all’aggiornamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, garantendo la coerenza giuridica, logica e sistematica rispetto alle misure introdotte dal presente articolo e prevedendo l’indicazione esplicita delle norme abrogate.
5. All’articolo 10-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «e per lo svolgimento dei concorsi».
(Verifiche in corso)

ART. 4
(Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica)
1. All’articolo 54, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito, il seguente: «1-bis. Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l’immagine della pubblica amministrazione.
b) Al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni che procedono all’assunzione dei vincitori di concorso prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico.».
2. Il codice di comportamento di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiornato entro il 31 dicembre 2022 anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.

ART. 5
(Rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere)
1. Al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell’organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, le amministrazioni possono prevedere, in ossequio all’articolo 157 comma 4 TFUE ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, misure che attribuiscano vantaggi specifici al genere meno rappresentato. I criteri di discriminazione positiva devono essere proporzionati allo scopo da perseguire ed adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali. A tal fine, entro il 30 settembre 2022 il Dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri adotta specifiche linee guida.

ART. 6
(Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale)
1. All’articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1, ed in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, www.InPa.gov.it. Il personale interessato alla partecipazione invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel portale corredata dal proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale mediante il predetto portale. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»
b) a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, l’ultimo periodo del comma 1, è soppresso. 5
2. Al fine di dare piena attuazione alla Missione 1 Componente 1 del PNRR “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione”, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo, per il personale non dirigenziale al di fuori dei casi di comando o distacco, comunque denominati, obbligatori, e ad eccezione dei comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, il ricorso a tali modalità di impiego del personale è consentito esclusivamente nel limite del cinque per cento dei posti non coperti, tra quelli banditi, all’esito delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi comunque denominati, in corso alla predetta data, esclusi quelli obbligatori, cessano alla naturale scadenza qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento. Al fine di non pregiudicarne la funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al primo periodo già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell’ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell’amministrazione di provenienza. Conseguentemente, all’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole «per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «per il personale delle forze armate e delle forze di polizia».
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni, nei casi di impiego di proprio personale presso le istituzioni europee in cui, in base a intese tra l’amministrazione di appartenenza e l’istituzione ospitante, non sono corrisposte da quest’ultima le indennità di soggiorno, comunque denominate, previste dalla propria disciplina, possono corrispondere nei limiti delle proprie risorse disponibili a legislazione vigente, al personale di cui al medesimo comma 4, con oneri a carico del proprio bilancio e per il periodo di effettiva assegnazione presso le istituzioni europee, una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno del dipendente distaccato ai sensi del comma 1, del predetto articolo 32, di entità analoga a quelle corrisposte dalle istituzioni europee, per le medesime posizioni, sulla base di intese con l’amministrazione di appartenenza. Al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026 al personale dirigenziale appartenente ai ruoli di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in servizio presso organismi internazionali dell’Unione europea possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il conferimento degli incarichi ai sensi del presente articolo è consentito nei limiti dei posti disponibili presso l’amministrazione che conferisce l’incarico, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
4. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «fino al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022».

ART. 7
(Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione del PNRR)
1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6:
1) al comma 6-bis le parole «entro il 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30
giugno 2022»;
2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.».
b) all’articolo 7, comma 4, le parole «ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e» sono soppresse;
c) all’articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, residueenonimpegnateparia48.100.000,00euroavaleresullerisorsecomplessivedestinate dal Sub-investimento 2.2.1 pari a 368.400.000,00 euro, destinandole, quanto a 38 milioni di euro al conferimento, da parte delle amministrazioni attuatrici, di ulteriori incarichi professionali da effettuarsi con le modalità e i criteri già definiti con il medesimo decreto di cui al comma 1 e, quanto a 10,1 milioni di euro, alla realizzazione di attività per il coordinamento e il rafforzamento delle attività operative di governance del progetto di cui al medesimo comma 1, mediante la realizzazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Portale di progetto e di una Unità centrale composta da professionisti ed esperti reclutati ai sensi dell’articolo 1, dedicata al raccordo dell’attività dei pool regionali, alla misurazione dei tempi e alla verifica dei risultati, alla raccolta di evidenze su oneri amministrativi rilevati a livello regionale e nazionale, all’elaborazione di proposte di interventi di semplificazione, nonché al supporto ai lavori del Tavolo di coordinamento istituito dal decreto del Ministro......... 12 novembre 2021.».
2. Al terzo periodo del comma 5, dell’articolo 31-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, dopo le parole: «A tale fine i comuni interessati comunicano» sono inserite le seguenti: «, entro il 30 luglio 2022,».

ART. 8
(Disposizioni per Formez PA)
1. Al fine di ottimizzare e rendere più efficienti le procedure di assunzione di personale pubblico, anche nell’ambito delle esigenze assunzionali connesse al PNRR, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l’anno 2022 da trasferire, nel medesimo anno, su un conto corrente di tesoreria centrale intestato a FormezPA appositamente istituito. FormezPA, in base all’effettivo fabbisogno finanziario, preleva le predette risorse sino al 31 dicembre 2024, a titolo di anticipazione delle somme necessarie a fronteggiare le spese connesse allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni con oneri a carico di queste ultime.
2.FormezPA, in relazione alle condizioni definite ai sensi del comma 3, provvede alla restituzione della somma di cui al comma 1, unitamente agli interessi passivi calcolati applicando il tasso dell’1 per cento su base annua in relazione alle somme prelevate dal conto corrente di tesoreria centrale di cui al medesimo comma 1, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, a decorrere dal 1 gennaio 2025 ed entro il 31 dicembre 2027, anche a valere sulle somme ottenute dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle convenzioni di cui al comma 1, con conseguente chiusura del predetto conto corrente di tesoreria centrale.
3.Per le finalità di cui al presente articolo si provvede alla sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e FormezPA, nel quale sono definite le condizioni dell’anticipazione, prevedendo altresì, qualora FormezPA non adempia al rimborso delle stesse nei termini stabiliti, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell' Economia e delle Finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. A tal fine il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato a FormezPA.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 60 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
(Verifiche in corso)

ART. 9
(Contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia e proroga assunzioni presso il Ministero della transizione energetica e attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227)
2. Il termine per l'assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all’area III posizione economica F1, previste all’articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, relativo al triennio 2019- 2021, è differito al triennio 2021-2023.
3. (verifiche in corso)

ART. 10
(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il PNRR)
1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, possono conferire incarichi di consulenza ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni alla legge 7 agosto 2012, n. 135 e fuori dalle ipotesi di cui ai commi 4, 5 e 15 dell’articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente.
2....... (Verifica in corso)
3. Il trattenimento di cui al comma 2 è consentito previo assenso dell’interessato, per un periodo non superiore a tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. In tal caso al personale trattenuto in servizio è corrisposto il trattamento economico previsto per la posizione occupata.
1. All’articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole “a tempo determinato”, sono aggiunte le seguenti: “, non rinnovabile,”.

4. Al personale di cui al comma 1 può essere conferito l’incarico di responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché gli incarichi di cui al comma 8 del medesimo articolo 31, con oneri a valere sul quadro economico degli interventi.
ART. 11
(Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione)
1. Al solo fine di consentire la realizzazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le regioni a statuto ordinario impegnate nell’attuazione del medesimo Piano possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma non rileva ai fini dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per le assunzioni a tempo determinato del personale con qualifica dirigenziale al fine di ricoprire le posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all’attuazione degli interventi di realizzazione del Piano.”.
3. All’articolo. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 179, è aggiunto il seguente:
“179 bis. Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell’insufficiente numero di idonei all’esito delle procedure svoltesi in attuazione dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall’amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, sono trasferite dall’Agenzia per la coesione territoriale alle predette amministrazioni affinché provvedano alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall’Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a 36 mesi, e la soglia massima della remunerazione.”

ART. 12
(Potenziamento della Scuola Nazionale dell’Amministrazione)
1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, che lo
presiede,» sono aggiunte le seguenti: «dal Vicepresidente,»; b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.
4-ter. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L’incarico del Vicepresidente cessa contestualmente alla cessazione dell’incarico del Presidente che lo ha nominato. Il Vicepresidente può essere confermato per una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, può essere collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti.»;
c) all'articolo 11:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a reclutare, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle attuali facoltà assunzionali e con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non dirigenziale, 28 unità di personale non dirigenziale, mediante apposite procedure selettive, nell’ambito delle quali saranno adeguatamente valorizzate le esperienze lavorative maturate dai titolari di contratti stipulati nell’ultimo triennio per lo svolgimento di attività di tutoraggio ai sensi del comma 1-bis.»;
d) all'articolo 12:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono svolgersi presso la sede distaccata di Caserta e presso poli formativi localizzati sul territorio nazionale.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «di una sede distaccata» sono aggiunte le seguenti: «o di un polo formativo»;
3) dopo il comma 2, è inserito il comma: <<2-bis. Dall'istituzione dei poli formativi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai connessi adempimenti della SNA, quest’ultima provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente>>
e) all'articolo 13, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di assicurare alla Scuola lo svolgimento delle attività previste all’articolo 3, comma 1, del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare, in aggiunta alle attuali facoltà assunzionali e attraverso procedure concorsuali pubbliche, ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente pari a trenta unità di personale di categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3 e a trenta unità di personale di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2-ter. Dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, presso la Scuola opera un contingente di personale in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, assunto, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative, con contratti di lavoro a tempo determinato.
2-quater. Il contingente di personale di cui al comma 2-ter non può superare le quaranta unità della categoria B, posizione economica F3 del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ripartite in 10 unità per le attività di supporto alla didattica e 10 unità per le attività di supporto alla gestione amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in materia di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, alle procedure concorsuali che la Scuola svolge e alle funzioni di reingegnerizzazione dei processi di lavoro.
2-quinquies. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 2-ter non possono avere durata superiore a trentasei mesi.
2-sexies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2-ter e seguenti si provvede attraverso lo stanziamento previsto per la Scuola nella misura non superiore a euro 729.140,51 per l’anno 2022 e a euro 1.249.955,16 per ogni annualità a decorrere dal 2023 fino al 2026.
2-septies. Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola connessi all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, delle funzioni relative alle procedure concorsuali e di quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di due unità dirigenziali di livello non generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 6, o dell’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2-octies. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis, quantificati in euro 2.864.868,38 annui, si provvede....
2-novies. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-septies, quantificati in euro 176.575,94 per l’anno 2022 ed euro 353.151,87 annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante....
2-decies. La Scuola provvede ai costi per la gestione dei concorsi pubblici e per le spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui ai commi 2-bis e seguenti nell’ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.»;
2. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, i commi 4 e 5 sono soppressi.
3. Il contributo finanziario ordinario dello Stato alla Scuola è incrementato per l’anno 2022 di 1,5 milioni di euro, per l’anno 2023 di 3 milioni di euro, per l’anno 2024 di 3,5 milioni di euro, per l’anno 2025 di 4 milioni di euro, e a decorrere dal 2026 di 4,5 milioni di euro.
ART. 13
(Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari nominati all’esito dei concorsi banditi nell’anno 2020)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi con decreto 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Sezione Speciale- 19 maggio 2020 n. 39, nonché con decreto 28 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Sezione Speciale - n. 74 del 22 settembre 2020, e con decreto 28 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Sezione Speciale - n. 78 del 6 ottobre 2020, svolgono il corso di formazione iniziale in dodici mesi e sostengono gli esami validi anche ai fini del superamento della prova al termine del primo semestre e quelli per la formulazione del giudizio di idoneità al termine del secondo semestre del corso.
2. Per i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi indicati al comma 1, le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità degli esami previsti durante e al termine del corso e i criteri di determinazione in ruolo dei funzionari risultati idonei sono stabiliti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 6, con decreto del Ministro della giustizia avente natura non regolamentare.

ART. 14
(Disposizioni in materia di Università)
1. Al fine di dare attuazione dell’Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel periodo di esecuzione del piano e a valere sulle risorse dello stesso, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell’università e della ricerca, le università possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 mediante le procedure di cui all’articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate a studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell’ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Alle procedure di cui al periodo precedente non si applica il terzo periodo dell’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell’università e della ricerca, possono assumere gli studiosi di cui al primo periodo, anche mediante le procedure di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 e a valere sulle risorse di cui al presente comma.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le chiamate di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, relative ai vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council avvengono anche in deroga alle facoltà assunzionali e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio delle università.
3. Il conseguimento di finanziamenti nell’ambito dei programmi di ricerca di cui al comma 2 è considerato merito eccezionale ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e non richiede la valutazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 16. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell’università e della ricerca e comunque nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, nel periodo di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza possono assumere per chiamata diretta i vincitori dei programmi di ricerca di cui al primo periodo, anche in deroga ai limiti quantitativi dell’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
4. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni di cui al presente articolo finalizzate ad incentivare l’accoglimento dei ricercatori presso le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
5. All’articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis) Le risorse di cui al comma 1, ultimo periodo, non costituiscono incremento del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012.”
6. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, la parola «due» è sostituita dalla seguente: «tre».
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CAPO II
MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA FINANZIARIA E FISCALE

ART. 15
(Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici)
1. All’articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, le parole “dal 1° gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “dal 30 giugno 2022”.
2. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole da “Sono esonerati dalle predette disposizioni” fino alle parole “o committente soggetto passivo d'imposta” sono soppresse.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022. Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

ART. 16
(Portale nazionale del sommerso)
1. All’articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di una efficace programmazione dell’attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale Nazionale del Sommerso (PNS). Il Portale Nazionale del Sommerso sostituisce ed integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Nel portale di cui al comma 1, al quale accedono le amministrazioni che concorrono alla sua alimentazione, confluiscono i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi istaurati sul medesimo verbale.”.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l’anno 2022 ed euro 800.000 a partire dal 2023 si provvede mediante _______.

ART. 17
(Utilizzo di economie degli Investimenti del PNRR)
1. Eventuali economie realizzate a seguito di procedure di selezione dei progetti da parte delle amministrazioni titolari degli investimenti previsti dal PNRR possono essere utilizzate per il finanziamento dei Progetti Bandiera di cui all’articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, inseriti all’interno delle stesse missioni e componenti del PNRR e in coerenza con gli obiettivi e le condizionalità delle stesse.
ART. 18
(Beni confiscati alla mafia – ulteriori misure a supporto)
1. Al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura “Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie” di cui alla missione M5C3, investimento 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e Finanze, per le spese di gestione dei predetti beni, da trasferire all’Agenzia per la coesione territoriale con la dotazione di 2 milione di euro per l’anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall’Agenzia per la coesione territoriali con propri provvedimenti in favore degli enti beneficiari selezionati all’esito delle procedure di attuazione della misura di cui al primo comma.

CAPO III -
MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI AMBIENTE, FONTI RINNOVABILI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SALUTE

ART. 19
(Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino,)
1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l’impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio al ricorrere dei quali si applica il comma 1. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità con le quali l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1.
3. L’idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 non rientra tra i prodotti energetici di cui all’articolo 21 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e non risulta sottoposto
ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante.
4. All’articolo 21, quarto comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, dopo le parole “prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione” sono inserite le seguenti: “e privilegiando la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l’individuazione dell’estrazione illegale di acqua”.
5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), in materia di approvazione dei piani di bacino, dopo le parole “sentita la Conferenza Stato-Regioni” sono aggiunte le seguenti: “che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in mancanza del parere”;
b) all’articolo 250, comma 1-bis, in materia di bonifica da parte dell'amministrazione, dopo le parole “ripristino ambientale” sono inserite le seguenti: “e di tutela del territorio e delle acque, le Autorità di bacino distrettuali”.

ART. 20
(Potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell’ENEA)
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 2-bis dell’articolo 16 è sostituito dal seguente “2-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 “Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”, nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.”.
2. Al fine di assicurare al Ministero della transizione ecologica il supporto necessario per l’espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ENEA modifica il proprio statuto prevedendo l’istituzione della figura del Direttore Generale. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la dotazione organica dell’Agenzia è modificata con l’inserimento di una unità dirigenziale di livello generale
3. All’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell’Agenzia”.

ART. 21
(Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti)
1. All’articolo 198-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera i), è soppressa.
2. All’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6-bis. Costituisce altresì parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano è redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”.

ART. 22
(Supporto tecnico operativo per le misure attuative del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica)
1. Per l'attuazione delle misure di competenza del Ministero della transizione ecologica è istituto nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica, previsti dall'articolo 9 del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma  Fondi di riserva e speciali  della missione  Fondi da ripartire  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

ART. 23
(Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici)
1. Allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, è istituito il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito “SNPS”.
2. Il SNPS, mediante l’applicazione dell’approccio integrato “one-health” nella sua evoluzione “planetary health” e tramite l’adeguata interazione con il Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, di seguito “SNPA”, concorre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimità.
3. Ai fini di cui al comma 2, il SNPS svolge le seguenti funzioni:
a) identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all’implementazione di politiche di prevenzione attraverso l’integrazione con altri settori;
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b) favorisce l’inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione;
c) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all’implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all’articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132;
d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all’acquisizione, all’analisi, all’integrazione e all’interpretazione di modelli e dati;
e) assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l’implementazione della Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
4. Fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una logica di rete:
a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo;
b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti di cui alla lettera a) tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché con gli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SNPS;
c) gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270; d) l’Istituto superiore di sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico;
e) il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio, comunicazione istituzionale, anche mediante l’adozione di apposite direttive.
5.Con decreto del Ministro della salute previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati gli specifici compiti, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che tutti i soggetti di cui al comma 4 svolgono nell’ambito del SNPS, per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 3.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della transizione ecologica, sono definite le modalità di interazione del SNPS con il SNPA. Allo scopo di assicurare, anche mediante l’adozione di apposite direttive, la effettiva operatività, secondo criteri di efficacia, economicità e buon andamento, delle modalità di interazione del SNPS con il SNPA, con il decreto di cui al primo periodo è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia, della quale fanno parte:
a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;
b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del Ministero e dell’Istituto superiore di sanità, con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria;
c) due rappresentanti del SNPA, designati dal Ministro della transizione ecologica, tra i dirigenti del Ministero con comprovate competenze nel settore;
d) un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
7. La partecipazione alle riunioni e alle altre attività promosse dalla Cabina di regia non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese, diarie e indennità, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Agli oneri derivanti dall’istituzione del SNPS e dal rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi connessi, a livello nazionale, regionale e locale, pari a euro 415.379.000, si provvede nei limiti delle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per l’attuazione dell’intervento 1) del progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”, di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021.
9. In considerazione degli specifici compiti attribuiti ai Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nell’ambito del SNPS:
a) all’articolo 7-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) tutela della collettività dai rischi sanitari anche associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici”;
b) all’articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono abrogati i commi 1 e 2;
c) a decorrere dall’anno 2023, è autorizzata la spesa complessiva di euro 50.190.000, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, da destinare al reclutamento con contratti a tempo indeterminato di due professionisti sanitari ogni 200.000 abitanti, di cui uno con qualifica dirigenziale e uno di categoria D, anche in deroga ai vincoli di spesa per il personale stabiliti dalle disposizioni vigenti. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse di cui al primo periodo, che, nella quota assegnata, valgono quale tetto di spesa assunzionale.

CAPO IV TRANSIZIONE DIGITALE
ART. 24
(Costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali delle pubbliche amministrazioni centrali)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi della Riforma 1.2 della Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Agenzia Nazionale per la cybersicurezza nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate nell’elenco pubblicato ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è costituita la società "3-I S.p.A.", con sede in Roma, a capitale interamente pubblico.
2. Il capitale sociale della società di cui al comma 1 è interamente sottoscritto e attribuito all’INPS, all’INAIL e all’Istat.
3. Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di presidente e uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti tre membri sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma 1, tra gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e sono nominati con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti.
4. Il collegio sindacale della società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro dell’economia e delle finanze, quest’ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione.
5. In sede di prima attuazione, lo statuto è adottato con delibera dai presidenti degli Istituti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione.
6. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione digitale nazionale.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, al fine di consentire il necessario controllo analogo della Società 3-I S.p.A., sono in ogni caso sottoposti all’approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli atti della suddetta società relativi a:
a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500.000 euro;
b) costituzione di nuove società;
c) acquisizioni di partecipazioni in società;
d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;
e) designazione di amministratori;
f) proposte di revoca di amministratori;
g) proposte di modifica dello statuto della Società 3-i S.p.A. o di società partecipate; h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.
8. Il rapporto della società con gli Istituti e con le amministrazioni di cui al comma 1 è regolato da apposito contratto di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei servizi, i livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le relative compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati dal consiglio di amministrazione. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la società può stipulare contratti di lavoro e provvedere all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.
9. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri Ministri interessati, entro novanta giorni dalla data di approvazione dello statuto di cui al comma 5, sono individuate, tenendo conto delle esigenze di autonomia degli istituti partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle quote per il capitale sociale di cui al comma 2, i beni immobili in uso agli istituti di cui al comma 1, in proprietà dei medesimi, ascritti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società 3-I S.p.A. per l’assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento.
10. La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
11. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse annualmente appostate, per le medesime finalità, dagli Istituti di cui al comma 1, tenuti ad assicurarne apposita evidenza contabile.
(Verifiche mef in corso)

ART. 25
(Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)
1. All’articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, per l’acquisizione di servizi cloud infrastrutturali”.
ART. 26
(Riordino dell’Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) e del settore spaziale e aerospaziale)
1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) al comma 2 le parole “alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni,” sono soppresse e, dopo le parole “al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,” sono aggiunte le seguenti: “al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,”;
2) al comma 3 le parole “Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca” sono sostituite dalle seguenti: “Presidente del Consiglio dei ministri o il ministro o sottosegretario delegato”; e le parole “le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza”; in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Il Ministero dell’Università e della ricerca esercita poteri di indirizzo strategico limitatamente all’attività di ricerca scientifica svolta dall’A.S.I.”;
b) all’articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) dopo le parole “degli indirizzi del” sono inserite le seguenti “Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del”;
2) alla lettera a-bis) dopo le parole “degli indirizzi del” sono inserite le seguenti “Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del”;
3) alla lettera b) dopo le parole “degli indirizzi del” sono inserite le seguenti “Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del”;
4) alla lettera c) dopo le parole “con le indicazioni del” sono inserite le seguenti “Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del” e le parole “l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), per quanto riguarda il settore dell’astrofisica” sono sostituite dalle seguenti: “gli altri enti pubblici di ricerca, nel quadro del coordinamento della ricerca nazionale, assicurato dal Ministero dell’Università e della ricerca”
5) alla lettera f), le parole “dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca” sono sostituite dalle seguenti: “dall’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema Universitario e della ricerca (ANVUR)”;
c) all’articolo 6:
1) al comma 1, la lettera f) è soppressa;
2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito con i seguenti: “
d) all’articolo 7:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole “Consiglio di amministrazione” sono inserite le seguenti “, fatti salvi i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato interministeriale di cui all’articolo 21,”;
2) al comma 1, lettera e), le parole “, comitato di valutazione, e il direttore generale” sono soppresse;
3) al comma 1, lettera h), le parole “al direttore generale,” sono soppresse;
4) al comma 2, le parole “Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”, ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti “Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato”;
5) al comma 3, le parole “Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca” sono sostituite dalle seguenti “Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato”;
e) all’articolo 9, comma 2:
1) al primo periodo, le parole “Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca” sono sostituite dalle seguenti “Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato”;
2) al secondo periodo, dopo le parole “due membri supplenti sono designati”, sono aggiunte le parole: ”, un effettivo e un supplente ciascuno, dal Presidente del Consiglio dei ministri e”;
f) all’articolo 11 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Il direttore generale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato, d’intesa con il Ministro dell’università e della ricerca.”
g) all’articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4 le parole “Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”, sono sostituite dalle seguenti “Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato”;
2) al comma 6, dopo le parole “Presidente del Consiglio dei ministri” sono aggiunte le seguenti: “o ministro o sottosegretario delegato”; e le parole “, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,” sono soppresse;
h) all’articolo 14 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
d’intesa con il Ministro dell’università e della ricerca, con le procedure di cui ai commi 1, 2 e 2-bis
È nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ed è individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Il Presidente dura in carica quattro
anni e può essere confermato una sola volta”.;
“ 1-bis. Il piano triennale dell’ente ed i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato, con proprio decreto, d’intesa con il Ministero dell’università e della ricerca limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca e sentito il Ministero dell’economia e delle finanze per gli aspetti di competenza.”;
i) all’articolo 15 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a), le parole “per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204” sono sostituite dalle seguenti: “per il finanziamento dell’Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.), di cui al comma 2-bis”;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di distribuzione del Fondo di cui al comma 2-bis, assegna priorità alle risorse destinate ad obbligazioni derivanti da programmi internazionali. Sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno i programmi in collaborazione con l'ESA ed i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la legge 29 gennaio 2001, n. 10. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco analitico degli oneri per il successivo esercizio derivanti dalle predette obbligazioni internazionali.”;
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo per il finanziamento dell’Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.), destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell’A.S.I.. Le risorse del predetto Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate all’Autorità delegata per le politiche spaziali e aerospaziali.”;
l) all’articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Le attività di cui al comma 1, lettere a), b) c) e d) sono in ogni caso sottoposte alla previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro o sottosegretario delegato.”;
2) al comma 4 sono inserite, in fine, le seguenti parole: “, nonché con apposita relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri”;
m) all’articolo 17, comma 1, le parole “in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.” sono sostituite dalle seguenti “sottoposti al controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con le procedure e modalità di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.”
n) all’articolo 18, comma 1, dopo le parole “sono inviati” sono inserite le seguenti “alla Presidenza del Consiglio dei ministri,”.
2. Le azioni possedute dall’Agenzia spaziale italiana nella società CIRA, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 giugno 1998, n. 305, sono trasferite, a titolo gratuito, al Centro nazionale delle ricerche.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Agenzia Spaziale Italiana adegua il proprio statuto ed i propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute.
4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il ministro o sottosegretario delegato assegna all'ente un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie e regolamentari; decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei
ministri costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie e regolamentari.
5. Gli organi dell’Agenzia Spaziale Italiana rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del Fondo per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 7, commi 1 e 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, attualmente ripartite e assegnate dal Ministero dell’Università e della ricerca a favore dell’ASI, sono trasferite al Fondo per il finanziamento dell’ASI di cui all’articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, come introdotto dal presente decreto.
7. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole “all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186 , e all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233 ;” sono soppresse.
ART. 27
(Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali)
1. Al fine di favorire maggiore efficienza e celerità d’azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101:
a) .......... (Verifiche in corso).
b) all’articolo 27, comma 2-quinquies, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole “e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza” sono soppresse, e dopo le parole “tra gli stanziamenti”
sono aggiunte le seguenti: “e i finanziamenti”; (Verifiche in corso)
c) all’articolo 15, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole “utilizzano le risorse” sono aggiunte le seguenti: “disponibili a bilancio per le spese funzionali all’acquisizione di servizi cloud indipendentemente dalla loro fonte di finanziamento e quelle”; (Verifiche in corso)
d) all’articolo 239 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34:
1) al comma 1, le parole “interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell’erogazione di servizi in rete, dell’accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie” sono sostituite dalle seguenti: “interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull’intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche
amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell’educazione e della cultura digitale”;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole “degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica” sono aggiunte le seguenti: “e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale”;
e) all’articolo 64-ter, comma 7, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole “e di funzionamento del SGD” sono inserite le seguenti: “nonché le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del decreto”;
f) all’articolo 26, comma 15, del decreto-legge 27 dicembre 2019, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente: “l-ter) sono individuate le modalità di adozione di un manuale operativo contenente
le specifiche tecniche di attuazione dei decreti di cui al presente comma”.

CAPO V -
MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI, ZONE ECONOMICHE SPECIALI E ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE

ART. 28
(Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti)
1. Al fine di provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR; Missione M3C2- 4 Riforma 1.3, i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, autorizzati ai sensi del comma 2, sono da considerarsi di pubblica utilità, anche ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e caratterizzati da indifferibilità ed urgenza.
2. Fatti salvi i provvedimenti di competenza del Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi, la costruzione e l'esercizio degli impianti di elettrificazione dei porti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di detti impianti, nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata all’esito di una conferenza di servizi, promossa dall’Autorità di sistema portuale o dalla regione competente, e svolta secondo le modalità di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi compresa l’autorità competente al rilascio ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, di apposita concessione di durata non inferiore a quindici anni e con canone determinato ai sensi dell’articolo 39, secondo comma, del medesimo codice della navigazione. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire gli impianti, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a centoventi giorni, ovvero a centottanta nel caso in cui sia necessario il procedimento di valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilità sul progetto di fattibilità tecnico-economica.
4. Ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale o della verifica di assoggettabilità da svolgersi sul progetto di fattibilità tecnico - economica, ivi inclusi quelli che riguardano le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, è di competenza della Regione. A tal fine, tutti i termini previsti dall’articolo 27-bis, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono dimezzati.
5. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili effettua il monitoraggio sugli interventi di cui al comma 1, anche ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
6. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 29
(Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere)
1. All’articolo 93, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole “decreto legislativo n. 231/2001” sono sostituite dalle seguenti: “decreto legislativo n. 231 del 2001, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,”.
2. All’articolo 95, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”.

ART. 30
(Procedure attuative e ai tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse PNRR)
1. All’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole “In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici” sono aggiunte le seguenti: “, anche suddivisi in lotti funzionali,”.

ART. 31
(Interventi PNRR di competenza del Ministero della cultura)
1. All’articolo 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni. L’intervento è attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in

materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalità definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell’investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare di obblighi nei confronti dell’amministrazione titolare dell’investimento.”.
2. All’articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all’articolo 29.”.

ART. 32
(Disposizioni in materia di ZES e ZLS)
1. All’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Con il medesimo decreto è definita, in via generale, una procedura straordinaria di revisione del perimetro delle aree individuate, improntata al principio di massima semplificazione e celerità, da attivarsi su iniziativa del Commissario di cui al comma 6, fermo il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna Regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico. La proposta di revisione, in relazione alle singole ZES, è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sentita la Regione”.
2. All’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Il credito di imposta è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Per rafforzare la struttura produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento agevolativo “Contratti di sviluppo” di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le predette risorse sono assegnate con delibera CIPESS al Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito del Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di competenza del predetto Ministero, con specifica destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES. Il Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale, definisce con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull’attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La valutazione delle singole iniziative è effettuata secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e successive modifiche, emanato in attuazione dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e segue criteri di massima semplificazione e riduzione dei tempi.
3. L’articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: “65. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibile e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché sono definite le condizioni per l’applicazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 , convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Fino all’entrata in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.”.

CAPO VI
MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI TURISMO

ART. 33
(Digitalizzazione agenzie “Tour Operator)
1. Le risorse finanziarie per l’attuazione della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, pari a 98 milioni di euro, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1 del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'importo di 100 milioni di euro di cui all’articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 è destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e tour operator ai sensi dell’articolo 4 del predetto decreto legge n. 152 del 2021.

ART. 34
(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)
“1. All’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di assicurare l’immediata operatività della misura, il consiglio di gestione del Fondo opera anche nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui al secondo periodo.”.

ART. 35
(Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l’attuazione di Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici)
1. Ai fini della realizzazione degli investimenti, in materia di “Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici”, di cui alla misura M1C3-35-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma.
2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni in relazione alla disciplina delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ivi compresi i compiti del Commissario straordinario:
a) al comma 420, sostituire le parole da “è istituito nello” fino a “e di 140” con le seguenti: “, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito CAPO con una dotazione di 385 milioni di euro per l’anno 2022, di 440 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 405 milioni di euro per l’anno 2025 e di 165”;
b) al comma 421, dopo le parole “nella città di Roma” sono inserite le seguenti: “e l’attuazione degli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420”;
c) al comma 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo, rispetto ai quali il Commissario straordinario provvede alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori.”;
d) al comma 426, dopo le parole “al comma 427” sono inserite le seguenti: “, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell’obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal PNRR”;
e) al comma 427, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la società «Giubileo 2025» agisce in qualità di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.”;
f) al comma 434, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la composizione della Cabina di coordinamento è integrata dal Ministro del turismo.”;
g) al comma 438, dopo le parole “o agli enti locali interessati,” sono inserite le seguenti: “nonché, ai soggetti attuatori degli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420,”;
h) al comma 441, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, il Commissario straordinario, tenuto conto degli obiettivi intermedi e degli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, riferisce al Ministero del turismo ai fini dell’esercizio delle funzioni di controllo di cui all’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.”.

CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
ART.36
(Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria e del Comitato tecnico - scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria)
1. All’articolo 1, della legge 26 novembre 2021, n. 206, dopo il comma 37, sono inseriti i seguenti:
«37-bis. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito, presso il Ministero della giustizia, il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e
semplificazione dei procedimenti civili, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dell'Istituto italiano di statistica, nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale e delle altre banche dati disponibili in materia. Il Comitato promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia civile e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti internet istituzionali.
37-ter. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-bis è presieduto dal Ministro della giustizia
o da un suo delegato ed è formato da un numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
37-quater. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-bis e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Ministro della giustizia assume le conseguenti iniziative riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo. I risultati del monitoraggio sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario.».
2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a decorrere dall’anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Al fine di garantire la piena operatività del Comitato tecnico - scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, all’articolo 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134, il comma 17 è sostituito dal seguente: «Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 16 è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato ed è formato da un numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.».
4. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a decorrere dall’anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

ART. 37
(Modifiche all’articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All’articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “16 maggio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “15 luglio 2022” e le parole “ai commi 1-bis e” sono sostituite dalle seguenti: “al comma”;
b) il comma 1-bis è abrogato.

ART. 38
(Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dai cittadini italiani vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945)
1. Presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945, assicurando continuità all’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania già posto in esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.
2. La dotazione del Fondo è stabilita in .... annui fino al......
3. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante .....
4. Hanno diritto all’accesso al Fondo alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 6, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 8. È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e a quelli instaurati successivamente, sentita l’Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l’accesso al Fondo.
5. In deroga all’articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data della entrata in vigore del presente decreto-legge, le sentenze aventi ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto;
c) le ulteriori disposizioni per l’attuazione del presente articolo.
7. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 6 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
8. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono esercitate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto-legge. La decadenza è dichiarata d’ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell’articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l’esecuzione di tale incombente.
CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39
(Abrogazioni)

ART. 40
(Copertura finanziaria)
1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni contenute nell’articolo recante Disposizioni in materia di processo tributario comma YY, pari a ................. euro annui, si provvede mediante..................
2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni presenti nel presente decreto si provvede mediante ............................................
ART. 41
Entrata in vigore
1. Le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 1, lettera i), n. 2, lettera b), lettera n) e lettera o), nonché quelle di cui all’articolo 2, commi 3 e 4, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. Le disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 2, lettere b), c), d) ed e), si applicano per i ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 2, lettere a) e f) si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023. Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 è stabilita la misura del compenso variabile spettante al Presidente, al Presidente di sezione e al giudice monocratico per le controversie di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a).
4. Per le controversie pendenti da oltre tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto l’istanza di trattazione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 62-quater del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, deve essere presentata entro 60 giorni dalla medesima data. Qualora anteriormente sia comunicato alle parti l'avviso di fissazione di cui all’articolo 377 del codice di procedura civile, è dichiarata l’estinzione del processo se chi ha proposto ricorso, a sensi degli articoli 369 e 371 del codice di procedura civile, non dichiari a mezzo del proprio difensore di avere interesse alla decisione. La manifestazione di interesse alla decisione può avvenire fino all’udienza per i procedimenti la cui udienza è fissata entro la data del 31 dicembre 2022; negli altri casi deve essere effettuata con deposito in cancelleria entro il temine perentorio di sessanta giorni prima dell’udienza.