Politica13 Maggio 2022 15:05

Cosa prevede il nuovo Dl Aiuti: novità su rigassificatori, bollette, biogas e bonus edilizi

I commissari di governo per i rigassificatori non saranno più i governatori delle regioni ma verranno nominati dall’esecutivo con Dpcm. Ci sono modifiche sulla rateizzazione delle bollette che arriva a fine giugno, sulle quote latte e sul biogas, la proroga dei dehors fino al 30 settembre e una stretta sui bonus edilizi. Le Commissioni Finanze e Industria del Senato hanno esaminato il testo e ieri hanno dato l'ok alla fiducia a Palazzo Madama con il contestuale passaggio alla Camera dove va approvato entro il 20 maggio. Ecco la bozza completa del testo:

Decreto-legge recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contenere il costo dei carburanti e dell’energia, potenziare gli strumenti di garanzia per l’accesso al credito delle imprese, nonché integrare le risorse per compensare l’aumento del costo delle opere pubbliche;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 2 maggio 2022 e del 5 maggio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell’economia e delle finanze, della transizione ecologica, della cultura, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE

CAPO I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA
ART. 1.
(Bonus sociale energia elettrica e gas)
1. Per il terzo trimestre dell’anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all’articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l’anno 2022.
2. Ai fini delle dichiarazioni ISEE l’articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si interpreta nel senso che in caso di ottenimento di attestazione ISEE che permette l’applicazione dei bonus sociali elettricità e gas l’eventuale intervenuto pagamento, nell’anno in corso ma in data antecedente all’ottenimento dell’attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso, compensazione e rimborso da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022. Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l’importo è rideterminato con applicazione del bonus di cui al primo periodo.
3. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: “Per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “Per le dichiarazioni sostitutive uniche presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022”.

ART. 2.
(Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale)
1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, fissato dall’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento.
2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, fissato, da ultimo, dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento.
3. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, fissato dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, nella misura del 12 per cento è rideterminato nella misura del 15 per cento.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in …, si provvede ai sensi dell’articolo xx
ART. 3.
(Credito d’imposta per gli autotrasportatori)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 496.944.171 di euro per l’anno 2022, si provvede …
4. L’articolo 17 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 è abrogato.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 496.945.000 per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo xx
6. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 4.
(Estensione al primo trimestre dell’anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale)
1. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l’articolo 15 è inserito il seguente:
“Art. 15.1 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il primo trimestre dell’anno 2022) – 1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
2. Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell’8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all’articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.
5. Agli oneri derivanti dall’utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in xxx milioni di euro per l’anno 2022, si provvede …..
6. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”.

ART. 5.
(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)
1. In considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, le opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto, nonché incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al primo periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati uno o più Commissari straordinari di Governo. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
2. Per la costruzione e l’esercizio delle opere di cui al comma 1, nonché per la realizzazione delle connesse infrastrutture, l’autorizzazione prevista dall’articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rilasciata dal Commissario di cui al comma 1 a seguito di procedimento unico, da concludersi entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell’istanza di cui al comma 5.
3. Per le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, previa comunicazione alla Commissione europea, si applica l’esenzione di cui all’articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2. L’autorizzazione di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall’articolo 46, commi 1, terzo periodo e 2, primo periodo, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. L’autorizzazione include altresì l’autorizzazione di cui all’articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilità dell’opera all’interno di siti contaminati, ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata richiesta ai fini della realizzabilità dell’opera ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché la verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, ove necessario, la concessione demaniale, fatti salvi la successiva adozione e l’aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative. L’autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al piano regolatore portuale, ove necessaria. La variante urbanistica, conseguente all’autorizzazione, comporta l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tengono luogo della fase partecipativa di cui all’articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell’opera.
5. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Commissario di cui al comma 1, i soggetti interessati alla realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture di cui al comma 1 presentano la relativa istanza di autorizzazione al medesimo Commissario, corredata, ove necessario, dalla soluzione tecnica di collegamento dell’impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, da un cronoprogramma di realizzazione ed entrata in esercizio dell’impianto, nonché da una descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas.
6. Il Commissario di cui al comma 1 comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le istanze di cui al comma 5 entro cinque giorni dalla presentazione e i progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio dell’autorizzazione.
7. Qualora l’ubicazione individuata per l’installazione delle unità galleggianti di cui al comma 1 sia un sito militare, per l’autorizzazione all’installazione dei predetti impianti e delle connesse infrastrutture si applicano le disposizioni di cui all’articolo 358 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Con riferimento alle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione di cui al comma 1, al fine di dare copertura agli oneri derivanti dall’integrale garanzia dei ricavi di riferimento riconosciuti per il servizio di rigassificazione come disciplinati dalla regolazione pro tempore vigente dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo pari a …. milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043.
9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, per l’affidamento delle attività necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al medesimo comma 1, si opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di subappalto.
10. In ogni caso, in considerazione della necessità di realizzare con urgenza le opere e le connesse infrastrutture di cui al comma 1, nell’ambito delle relative procedure di affidamento:
a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
b) si applicano le previsioni di cui all’articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
c) non si applicano le previsioni di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
d) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare;
e) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previsti dagli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché i termini ridotti ovvero i termini minimi previsti, per i settori speciali, dagli articoli 122 e 124 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
f) nelle ipotesi previste dall’articolo 79, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proroga dei termini per la presentazione delle offerte non può superare sette giorni;
g) il termine massimo previsto dall’articolo 83, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a cinque giorni. In ogni caso, è esclusa la possibilità di esperire la procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle mancanze, alle incompletezze e ad ogni altra irregolarità essenziale degli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell’offerta;
h) in caso di presentazione di offerte anormalmente basse, il termine previsto dall’articolo 97, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni non può essere superiore a sette giorni.
11. Per le medesime finalità di cui al comma 10, è possibile altresì ricorrere alla procedura di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, ivi comprese quelle derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti per le procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali.
12. Ai giudizi che riguardano le impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui ai commi, 9, 10 e 11 si applica l’articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
13. Le opere autorizzate e le connesse infrastrutture di cui al presente articolo sono identificate dal codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato nell’atto di autorizzazione di cui al comma 2. Il monitoraggio del loro avanzamento finanziario, fisico e procedurale è svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle opere attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificandole sotto la voce “Opere di rigassificazione”. Il Commissario di cui al comma 1 verifica l’avanzamento delle opere attraverso le informazioni desumibili dal predetto sistema di monitoraggio.

ART. 6.
(Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 20:
1) al comma 4:
1.1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell’esercizio del potere di cui al terzo periodo.”;
1.2) al secondo periodo, le parole “di cui al periodo precedente” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al primo periodo”;
2) al comma 8, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:
“c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.”;
b) all’articolo 22, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili.”.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori.

ART. 7.
(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili)
1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 14-quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall’amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine perentorio di sessanta giorni, l’autorizzazione si intende rilasciata.
3. Alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate per l’adozione delle deliberazioni di cui al comma 2 possono essere invitati partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, che esprimono definitivamente la posizione dell’amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.
ART. 8.
(Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo)
1. Nell’applicazione degli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 204/01, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è ammissibile la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle misure di aiuto in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.
3. L’efficacia del presente articolo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

ART. 9.
(Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili)
1. All’articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illuminazione pubblica.”.
2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale possono, anche in deroga alle previsioni di cui all’articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, costituire una o più comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all’articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW.

ART. 10.
(Disposizioni in materia di VIA)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8, comma 2-bis, nono periodo, le parole “con diritto di voto” sono sostituite dalle seguenti: “senza diritto di voto”;
b) all’articolo 23, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Entro i successivi quindici giorni, la Commissione di cui all’articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis, nonché la competente Direzione generale del Ministero della cultura avviano la propria attività istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiedono al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.”;
c) all’articolo 25, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario.”;
d) all’allegato II alla Parte Seconda, il punto 4) è soppresso.

ART. 11.
(Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento asset esistenti)
1. All’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-sexiesdecies è inserito il seguente:
“4-septiesdecies. Per la realizzazione degli interventi che comportano il miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti ovvero che consentono l’esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili, si applicano i regimi di semplificazione di cui al presente comma. Gli interventi su linee aeree esistenti realizzati sul medesimo tracciato ovvero che se ne discostano per un massimo di 60 metri lineari e che non comportano una variazione dell’altezza utile dei sostegni superiore al 30 per cento rispetto all’esistente, sono realizzati mediante denuncia di inizio attività di cui al comma 4-sexies. Nel caso di linee in cavo interrato esistenti, gli interventi sono effettuati sul medesimo tracciato o entro il margine della strada impegnata o entro i 5 metri dal margine esterno della trincea di posa. Qualora, per gli interventi volti a consentire l’esercizio in corrente continua, si rendano necessari la realizzazione di nuove stazioni elettriche, l’adeguamento o l’ampliamento delle stazioni esistenti, il regime di cui al comma 4-sexies è applicabile, anche per detti impianti, a condizione che i medesimi siano localizzati in aree o siti industriali dismessi, o parzialmente dismessi, ovvero nelle aree individuate come idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. L’esercizio delle linee autorizzate ai sensi del presente comma avviene nel rispetto delle medesime limitazioni in materia di campi elettromagnetici già applicabili alla linea esistente, in caso di mantenimento della tecnologia di corrente alternata, nonché nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa tecnica in materia di corrente continua nel caso di modifica tecnologica.”.

ART. 12.
(Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili)
1. All’articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole “nonché assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico” sono soppresse;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
“3. Tenuto conto della finalità di cui al comma 1 e della situazione di eccezionalità che giustifica la massimizzazione dell’impiego degli impianti di cui al comma 2, i gestori degli impianti medesimi comunicano all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, per un periodo di sei mesi dalla notifica di cui al comma 3-bis. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all’autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, indicando il periodo di durata delle stesse che, in ogni caso, non è superiore a sei mesi dalla data della nuova notifica ai sensi del comma 3-bis. Con la medesima comunicazione di cui al primo e secondo periodo, i gestori indicano le motivazioni tecniche che rendono necessaria l’attuazione delle deroghe e le condizioni autorizzative temporanee. I valori limite in deroga non possono in ogni caso eccedere, per ciascun impianto, i riferimenti derivanti dai piani di qualità dell’ambiente e dalla normativa unionale, nonché i valori meno stringenti dei BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle BAT di cui all’articolo 3, punto 12), della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.
3-bis. Le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale trasmettono le comunicazioni di cui al comma 3 al Ministero della transizione ecologica e predispongono idonee misure di controllo nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006, adeguando, ove necessario, il piano di monitoraggio e controllo contenuto nell’autorizzazione integrata ambientale. Il Ministero della transizione ecologica notifica le predette comunicazioni alla Commissione europea, al fine di consentire la valutazione dell’impatto complessivo dei regimi derogatori straordinari di cui al comma 3, informando l’Autorità competente e il gestore dell’impianto interessato. Tale notifica determina la modifica delle autorizzazioni vigenti per il periodo di cui al comma 3. L’autorità competente assicura adeguata pubblicità alle comunicazioni di cui al comma 3 e agli esiti dei relativi controlli.”.

ART. 13.
(Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)
1. Il Commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall’articolo 114, terzo comma, della Costituzione, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:
a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;
d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
e) autorizza l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Ai fini dell’esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La regione Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Commissario straordinario e la regione Lazio, possono essere nominati uno o più subcommissari. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
5. Dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. All’articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell’importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ogni singolo intervento deve essere riconosciuta alla società «Giubileo 2025» di cui al comma 427. L’ammontare di tale percentuale è determinato in ragione della complessità e delle tipologie di servizi affidati alla società «Giubileo 2025» e non può essere superiore al 2 per cento dell’importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi.”.

ART. 14.
(Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.”;
b) all’articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole “alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione” sono sostituite dalle seguenti: “alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”;
2) alla lettera b), le parole: “alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione” sono sostituite dalle seguenti: “alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.

CAPO II
MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE
ART. 15.
(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate)
1. Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, SACE S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dal presente articolo, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale. Ai fini dell’accesso alla garanzia l’impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull’attività d’impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa o nella Repubblica di Bielorussia, ovvero che l’attività d’impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.
2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all’importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
3. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014. Nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall’impresa, che non può essere superiore a 7,5, come indicato dall’articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1, del regolamento (UE) n. 651/2014 sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, certificati ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che alla data della presentazione della domanda presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale. Le imprese in difficoltà alla data del 31 gennaio 2022 purché siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o abbiano presentato un piano ai sensi dell’articolo 67 del medesimo regio decreto, possono beneficiare delle garanzie di cui al presente articolo a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
4. Dalle garanzie di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni adottate dall’Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione. Sono altresì escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell’allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse alle seguenti condizioni:
a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2022, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
2) il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
c) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l’importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:
1) 90 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
2) 80 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
d) il premio annuale corrisposto a fronte del rilascio delle garanzie è determinato come segue:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
e) la durata dei finanziamenti può essere estesa fino a otto anni. Il premio e la percentuale di garanzia sono determinati in conformità della decisione della Commissione europea di compatibilità con il mercato interno dello schema di garanzia disciplinato dal presente articolo;
f) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
g) ai fini dell’individuazione del limite di importo garantito indicato dalla lettera b), numero 1), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia da parte dell’impresa ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo. Ai fini dell’individuazione del limite di importo garantito indicato dalla lettera b), numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti in Italia ovvero, qualora l’impresa appartenga ad un gruppo, su base consolidata. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore;
h) il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all’impresa.
6. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo, gli importi di detti finanziamenti si cumulano ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 5, lettera b). Per lo stesso finanziamento, le garanzie concesse a norma del presente articolo non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità, concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 recante “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Le garanzie concesse a norma del presente articolo possono essere cumulate con eventuali misure di cui l’impresa abbia beneficiato ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014.
7. Per la determinazione, nei casi di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi di imprese, della percentuale di garanzia applicabile ai sensi del comma 5, lettera c) e di ogni altra disposizione operativa afferente allo svolgimento dell’istruttoria finalizzata al rilascio della garanzia, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Ai fini dell’accesso alle garanzie previste dal presente articolo, la dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera) … del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, attesta la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia sono ulteriormente specificate da SACE S.p.A.
8. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con un numero di dipendenti in Italia non superiore a 5000 o con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’impresa non abbia approvato il bilancio o, comunque, in caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito non ecceda 375 milioni di euro, si applica la procedura di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020.
9. Qualora l’impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 8 e l’importo massimo garantito del finanziamento ecceda la soglia ivi indicata, l’efficacia della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinata all’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., con cui viene dato corso alla delibera assunta dagli organi statutariamente competenti di SACE S.p.A., in merito alla concessione della garanzia, tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa beneficiaria svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
e) peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.
10. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni trattenute per l’acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.
11. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell’attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell’escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
12. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell’economia e delle finanze.
13. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, entro l’importo complessivo massimo di euro 200 miliardi di cui all’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.
14. L’efficacia del presente articolo è subordinata all’approvazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Sono a carico della SACE S.p.A. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui al presente articolo.

ART. 16.
(Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese)
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 55 sono inseriti i seguenti:
“55-bis. Fermo quanto disposto dal comma 55 e previa approvazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in considerazione delle esigenze di liquidità direttamente derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa, fino al 31 dicembre 2022 la garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, alle seguenti condizioni:
1) per le esigenze di cui al comma 55, numero 2), nella misura massima del 90 per cento, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, quali, a titolo esemplificativo quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da forme rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell’energia elettrica;
2) entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
2.1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
2.2) il 50 per cento dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all’allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, previste dalla citata Comunicazione e dai pertinenti regolamenti «de minimis» o di esenzione per categoria;
4) ad esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate dall’Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.
55-ter. Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma del comma 55-bis non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19». Nel caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo al medesimo beneficiario, le garanzie concesse ai sensi del comma 55-bis possono essere cumulate con altre misure di aiuto, anche diverse da quelle di supporto alla liquidità mediante garanzie, a condizione che l’importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi l’importo massimo di cui al comma 55-bis, numero 2).”.
ART. 17.
(Garanzie concesse da SACE S.p.A. a condizioni di mercato)
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 14-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole “Ai fini del sostegno e rilancio dell’economia” sono inserite le seguenti: “e al fine di supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l’incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l’occupazione,” e dopo le parole “concessi alle imprese con sede” sono inserite le seguenti: “legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione”;
2) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “I criteri e le modalità di rilascio della garanzia nonché di definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito da SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, in funzione dell’andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi e in considerazione dell’andamento complessivo delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti nell’allegato tecnico al presente decreto. L’efficacia del presente comma è subordinata alla positiva decisione della Commissione europea sulla conformità a condizioni di mercato del regime di garanzia. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, possono essere disciplinate, in conformità con la decisione della Commissione europea, ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per il rilascio delle garanzie di cui al presente comma.”;
b) dopo l’allegato 1 è inserito l’Allegato tecnico di cui all’allegato I annesso al presente decreto.

ART. 18.
(Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina)
1. Per l’anno 2022 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
2. Sono destinatarie del fondo di cui al comma 1, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
b) 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
c) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all’anno 2021.
4. I contributi di cui al presente articolo, che non possono comunque superare l’ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”. E’ comunque escluso il cumulo con i benefici di cui all’articolo 29 del presente decreto.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del decreto medesimo, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al presente comma sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell’1,5 per cento delle risorse stesse.
6. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 1 non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.
7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede …

ART. 19.
(Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura)
1. Per l’anno 2022, la dotazione del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura” di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante …..

ART. 20.
(Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici)
1. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell’ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e, comunque, non superiore a 35.000,00 euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede, quanto ad euro 100 milioni, mediante ai sensi dell’articolo XXX …. e, quanto ad euro 80 milioni, mediante corrispondente riduzione delle risorse utilizzo delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all’articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che sono trasferite su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie di cui al presente articolo. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.
CAPO III
MISURE PER LA RIPRESA ECONOMICA, LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
ART. 21.
(Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0)
1. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta prevista dall’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento.
ART. 22.
(Credito d’imposta formazione 4.0)
1. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d’imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dall’articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale assicura altresì l’invarianza di spesa rispetto agli stanziamenti vigenti.
2. Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.

ART. 23.
(Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche)
1. Al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all’articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della medesima legge n. 220 del 2016.

ART. 24.
(Rifinanziamento del Fondo IPCEI)
1. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 150 milioni di euro per l’anno 2022, di 200 milioni di euro per l’anno 2023 e di 150 milioni di euro per l’anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 100 milioni per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, quanto 50 milioni per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023 e di 150 milioni di euro per l’anno 2024 ai sensi dell’articolo XX ……

ART. 25.
(Fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri)
1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla base delle migliori pratiche a livello internazionale, di potenziali investitori strategici esteri, secondo le caratteristiche e le diverse propensioni all’investimento di ciascuna tipologia di investitori, per favorire l’avvio, la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi, nonché l’elaborazione di proposte di investimento strutturate, comprensive di tutti gli elementi utili ad un’approfondita valutazione delle opportunità prospettate, in relazione alle diverse tipologie di investitori.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l’attrazione degli investimenti esteri di cui all’articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è costituita una segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello generale scelto tra i dirigenti in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico e composta dal personale in forza servizio presso il predetto Ministero, nei limiti della vigente pianta dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla segreteria tecnica sono attribuiti, tra l’altro, i compiti inerenti alla ricognizione di potenziali investitori strategici esteri, all’elaborazione di proposte di investimento strutturate, all’adozione di metodologie uniformi, alla definizione di indicatori di performance, all’implementazione di banche dati, alla creazione, in via sperimentale, di uno “sportello unico” che accompagni e supporti gli investitori esteri con riferimento a tutti gli adempimenti e alle pratiche utili alla concreta realizzazione dell’investimento, nonché all’attivazione di un sito web unitario, che raccolga e organizzi in maniera razionale tutte le informazioni utili sulle iniziative e sugli strumenti attivabili a supporto dei potenziali investitori esteri. Per le medesime finalità il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, di un contingente massimo di dieci esperti con elevate competenze e qualificazioni professionali in materia, nel limite di spesa di 40.000 euro annui per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell’amministrazione, con oneri a valere sul fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

ART. 26.
(Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori)
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta. I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell’articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all’articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all’anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all’articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell’aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all’articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all’esito dell’aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, risulti nell’anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all’adozione del prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all’applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato “PNRR”, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate previste dall’articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nonché dalla lettera a) del comma 5 del presente articolo, fino alla concorrenza dell’importo di 700 milioni di euro per l’anno 2022 e di 500 milioni di euro per l’anno 2023 e che costituiscono limiti di spesa. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell’accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati del contratto d’appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell’entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l’entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo, l’entità del contributo richiesto e gli estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l’ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo l’obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all’articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonché dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall’articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, fino alla concorrenza dell’importo di 770 milioni di euro per l’anno 2022 e di 550 milioni di euro per l’anno 2023, che costituiscono limiti di spesa, secondo le modalità previste di cui all’articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell’accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto d’appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell’entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l’entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo, l’entità del contributo richiesto e gli estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l’ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo l’obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all’articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse.
5. Per le finalità di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro per l’anno 2023 …. milioni di euro per l’anno 2022 e di …….. milioni di euro per l’anno 2023… milioni di euro per l’anno 2022 e di …. milioni di euro per l’anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente lettera per l’anno 2022, nonché dall’articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate per l’anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima lettera a) del comma 4, lettera b), entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali risorse eccedenti l’importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di ulteriori 500 milioni di euro per l’anno 2022 e di 550 milioni di euro per l’anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l’importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023.
6. Fermo quanto previsto dall’articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi nonché, al fine di garantire la tempestiva realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e limitatamente alla realizzazione di detti interventi, utilizzare i contributi pubblici statali riconosciuti in relazione ai lavori inseriti nei programmi triennali di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e dei relativi aggiornamenti annuali, per i quali non siano ancora state avviate le relative procedure di affidamento. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241 ovvero dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, nonché dei prezzari utilizzati nelle procedure relative alla realizzazione di interventi, già integralmente finanziati anche per lotti, in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019, è istituto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l’anno 2022, 1.700 milioni di euro per l’anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro XXX giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono determinate le modalità di accesso e di ripartizione del Fondo di cui al primo periodo in favore delle stazioni appaltanti, tenendo conto anche del cronoprogramma degli interventi e dell’eventuale utilizzazione da parte delle medesime stazioni appaltanti dei contributi pubblici di cui al primo periodo del comma 6 3, nonché di restituzione al Fondo medesimo delle economie derivanti dai ribassi d’asta ovvero dall’applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Al Fondo di cui al presente comma possono altresì accedere, secondo le modalità definite dal decreto di cui al secondo periodo e relativamente alle procedure finalizzate all’affidamento di lavori la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, il Commissario straordinario di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021, la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, nonché i soggetti attuatori degli interventi previsti dal decreto di cui all’articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all’articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo quadro utilizzano i prezzari aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro medesimo. In relazione all’esecuzione degli accordi quadro di cui al primo periodo, si applicano, altresì, le previsioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. All’articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, il comma 11- bis è abrogato.
10. All’articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
11. Le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, di ANAS S.p.A., nonché degli altri soggetti non tenuti all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo del citato comma 2 del presente articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica un incremento fino al 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022. Per le finalità di cui al secondo periodo, qualora, all’esito dell’aggiornamento dei prezzari di cui al primo periodo, risulti nell’anno 2022 una variazione degli importi delle lavorazioni inferiore alla percentuale di cui al secondo periodo, i soggetti aggiudicatori, previa comunicazione al Ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibili, procedono al recupero dei maggiori importi riconosciuti ai sensi del presente comma, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all’adozione del prezzario aggiornato.
13. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000 milioni di euro per l’anno 2022, 2.550 2.750 milioni di euro per l’anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede ai sensi dell’articolo xx.

ART. 27.
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori)
1. Per fronteggiare, nell’anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i soggetti di cui all’articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e quelli di cui all’articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all’aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale sia previsto l’avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.
2. Il quadro economico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è sottoposto all’approvazione del concedente ed è considerato nell’ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento del quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai fini della durata della concessione.
3. Al fine di accelerare la realizzazione delle reti di telecomunicazioni, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni per la realizzazione di dette reti affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica, possono procedere alla realizzazione dei lavori e servizi in proprio o tramite affidamento diretto a soggetti da essi direttamente o indirettamente controllati, qualora in possesso dei prescritti requisiti e nel rispetto della disciplina europea, anche in deroga alle clausole contenute nella concessione ovvero in altri contratti diretti a disciplinare i rapporti tra concedente, concessionario e subconcessionario, purché non imposte dalla normativa vigente.

ART. 28.
(Patti territoriali dell’alta formazione delle imprese)
1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:
“Art. 14-bis. (Patti territoriali dell’alta formazione per le imprese) – 1. Al fine di promuovere l’interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, nonché di migliorare e ampliare l’offerta formativa universitaria anche attraverso la sua integrazione con le correlate attività di ricerca, sviluppo e innovazione, alle università che promuovono, nell’ambito della propria autonomia, la stipula di “Patti territoriali per l’alta formazione per le imprese”, di seguito denominati “Patti”, con imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, nonché con altre università, pubbliche amministrazioni e società pubbliche, è riconosciuto, per gli anni 2022-2028, un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro [X] milioni, di cui [X] milioni di euro nel 2022, [X] milioni di euro nel 2023, [X] milioni di euro nel 2024, [X] milioni di euro nel 2025, [X] milioni di euro nel 2026.
2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, all’esito della valutazione delle proposte di Patto di cui al comma 5.
3. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata all’effettiva sottoscrizione del Patto tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, il Ministro dell’università e della ricerca, il Rettore dell’università proponente, i Rettori delle altre eventuali università sottoscrittrici e i rappresentanti degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori.
4. I Patti:
a) recano la puntuale indicazione di progetti volti, in particolare, a promuovere l’offerta formativa di corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalità, anche a carattere innovativo, necessarie allo sviluppo delle potenzialità e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle discipline STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics, anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali. I progetti possono altresì prevedere iniziative volte a sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro formazione continua, nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e a promuovere il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese;
b) sono corredati dal cronoprogramma di realizzazione delle fasi intermedie dei progetti con cadenza semestrale e prevedono la revoca, anche parziale, del contributo di cui al comma 1 in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, ferme restando le obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte. Per il 2022, il cronoprogramma prevede obiettivi annuali;
c) indicano le risorse finanziarie per provvedere all’attuazione dei progetti, distinguendo tra quelle disponibili nei bilanci delle università e quelle eventualmente a carico degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori;
d) assicurano la complementarità dei relativi contenuti e obiettivi rispetto a quelli di altre iniziative di ricerca in corso o in fase di avvio, anche nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e possono recare misure per potenziare i processi di internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti;
e) possono prevedere, ai fini dell’attuazione, la stipula di accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di università ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge n. 240 del 2010.
5. I Patti sono definiti e proposti dalle università interessate e valutati da una commissione nominata dal Ministro dell’università e della ricerca e composta da cinque membri, due designati dal Ministro dell’università e della ricerca e tre designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. Possono proporre i Patti le sole università che hanno sede in regioni che presentano parametri inferiori rispetto alla media nazionale, in relazione a ciascuno dei seguenti parametri:
a) numero di laureati rispetto alla popolazione residente nella regione interessata dal Patto;
b) tasso di occupazione dei laureati a tre anni dalla laurea;
c) numero di laureati in regione diversa da quella di residenza sul totale dei laureati residenti nella regione interessata dal Patto.
7. Ai fini della valutazione delle proposte di Patto di cui al comma 5, la commissione tiene conto della capacità dei Patti, in relazione alle discipline per le quali è proposto l’ampliamento dell’offerta formativa e con priorità per le discipline STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali, di colmare i divari territoriali e di genere espressi dai parametri di cui al comma 6, nonché del tasso di crescita delle filiere produttive connesse alle discipline medesime. Sono prioritariamente ammessi al cofinanziamento statale i progetti che prevedono la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di atenei ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 240 del 2010.
8. La verifica dell’attuazione del Patto, il monitoraggio delle misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi sono effettuati dal Ministero dell’università e della ricerca. Il Ministero verifica, in particolare, l’effettivo incremento del numero di studenti iscritti alle discipline previste e del tasso di occupazione dei laureati nelle filiere produttive correlate, anche in relazione al tempo intercorso dalla laurea, nonché alla rispondenza dell’ampliamento dell’offerta didattica rispetto alle esigenze del mercato del lavoro e all’innalzamento della qualità della formazione e della relativa attività di ricerca. Il mancato rispetto degli obiettivi è valutato dal Ministero dell’università e della ricerca, anche tramite l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ai fini della distribuzione delle risorse pubbliche destinate alle università ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, della legge n. 240 del 2010, e determina, altresì, la revoca del contributo statale nei casi di cui al comma 4, lettera b). I contributi revocati possono essere destinati ad altri Patti con le modalità di cui al comma 2.
9. In sede di prima applicazione, le università interessate definiscono e propongono i Patti entro il [X] 2022 e la relativa procedura di valutazione di cui al comma 5 si esaurisce entro il [X] 2022.
10. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro [X] milioni per gli anni [X].”.
ART. 29.
(Misure a favore di imprese esportatrici)
1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere concessi finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell’intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all’articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. La misura di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande presentate. L’efficacia del presente articolo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

ART. 30.
(Semplificazioni procedurali in materia di investimenti)
1. Nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro, al di fuori dei casi in cui si applica l’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Ministero dello sviluppo economico, in sostituzione dell’amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, adotta ogni atto o provvedimento necessario, ivi comprese l’indizione della conferenza di servizi decisoria di cui agli articoli 14, comma 2 e 14-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della conferenza di servizi preliminare di cui all’articolo 14, comma 3, della legge n. 241 del 1990, nonché l’adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui all’articolo 14-quater, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990. L’esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo può essere richiesto anche dal soggetto proponente.
2. Ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti gli atti e provvedimenti di cui al comma 1, ovvero, ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.

TITOLO II
MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ACCOGLIENZA E FINANZIARIE
CAPO I
MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PENSIONI E SERVIZI AI CITTADINI E SPORT
ART. 31.
(Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)
1. Ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di uno o più trattamenti di cui all’articolo 32.
2. L’indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
3. L’importo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità di cui al primo comma è compensato attraverso la denuncia di cui all’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 valutati in 2.756 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede ai sensi dell’articolo XX

ART. 32.
(Indennità una tantum per pensionati e disoccupati altre categorie di soggetti)
1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale complessivo, per l’anno 2022, non superiore a 35.000 euro lordi, l’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde d’ufficio con la mensilità di luglio 2022 un’indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l’ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall’INPS a seguito di apposita rendicontazione.
2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva. Per il diritto all’indennità una tantum non rilevano: il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze; i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata; l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale; l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 70, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gli assegni di guerra, l’indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; l’indennità di accompagnamento; l’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità; l’indennità prevista per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali.
3. L’indennità una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
4. L’indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta sulla base dei dati disponibili all’ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito complessivo annuo lordo di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.
5. L’ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell’indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
6. L’indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.
7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6 valutato in 2.740 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo XXX.
8. Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta dall’INPS una indennità una tantum pari a 200 euro.
9. L’INPS, a domanda, eroga una indennità una tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
10. L’INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per il mese di luglio 2022 un’indennità una tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere presentate presso gli istituti di patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2008, n. 288.
11. Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è corrisposta d’ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un’indennità una tantum pari a 200 euro. L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all’articolo 31, e di cui ai commi da 1 a 10 del presente articolo.
12. L’indennità di cui ai commi da 8 a 11 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
13. Le prestazioni di cui al presente articolo e all’articolo 31 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.
14. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 12 valutati in 604 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede ai sensi dell’articolo XX

ART. 33.
(Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi)
1. E’ istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 400 milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un’indennità una tantum per l’anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito con il decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum di cui al comma 1, incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32, nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996, e i relativi criteri di ripartizione.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 400 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede ai sensi dell’articolo ….

ART. 34.
(Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza)

1. Nelle more del completo espletamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l’impiego di cui all’articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il personale già selezionato mediante procedura selettiva pubblica ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, al fine di svolgere attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, con incarico di collaborazione ancora attivo al 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data, è ricontrattualizzato da ANPAL Servizi Spa alle medesime condizioni degli incarichi terminati e per un periodo di due mesi a decorrere dal 23 maggio 1° giugno 2022 oltre che per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse al Reddito di cittadinanza, anche per quelle connesse all’attuazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori, di seguito denominato “programma GOL”, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 27 dicembre 2021, nell’ambito della Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia. Le convenzioni tra ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali in cui sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell’assistenza tecnica, di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, si intendono estese, su richiesta delle regioni, alle attività in favore dei beneficiari del programma GOL, anche se non beneficiari del Reddito di cittadinanza.
2. Agli oneri per la stipulazione dei contratti di cui al comma 1, per l’eventuale equipaggiamento dei soggetti ricontrattualizzati, nonché per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, quantificati in non oltre 13 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni per il 2022 ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, inclusive delle risorse di cui articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e non ancora utilizzate al 30 aprile 2022 per le assunzioni ivi previste, nonché per la proroga di contratti di cui all’articolo 40-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 15 maggio 2022 gli oneri per il 2022 sostenuti fino al 30 aprile 2022 per le unità di personale già assunto ai sensi degli articoli 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018 e 12, comma 3-bis del decreto-legge n. 4 del 2019 e i risparmi definitivamente conseguiti sulle risorse loro assegnate. Ove le risorse assegnate alle regioni e non utilizzate al 30 aprile 2022 non siano sufficienti per le finalità di cui al primo periodo, alla copertura della differenza si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che è corrispondentemente rideterminato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nelle more della definizione dei risparmi definitivamente conseguiti con le procedure di cui al secondo periodo, la somma di 13 milioni di euro è accantonata a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro. In esito alla definizione dei risparmi definitivamente conseguiti, la quota di risorse accantonata e non utilizzata è disaccantonata con il medesimo decreto di cui al terzo periodo.
3. Le regioni che intendono avvalersi delle attività di assistenza tecnica di cui al comma 1 oltre il periodo di due mesi ivi indicato ne danno comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 23 giugno 2022, procedendo entro il termine del 10 luglio 2022 all’aggiornamento degli oneri e dei risparmi comunicati ai sensi del comma 2, secondo periodo, alla data del 30 giugno 2022. L’eventuale proroga degli incarichi di collaborazione di cui al comma 1 per le regioni che ne fanno richiesta è effettuata a valere e nei limiti dei risparmi conseguiti e non già utilizzati ai sensi del comma 2 per un periodo massimo di tre mesi e comunque non oltre l’avvenuto completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l’impiego di cui all’articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica ad ANPAL Servizi Spa le regioni che richiedono il prolungamento delle attività di assistenza tecnica e il periodo per il quale corrispondentemente prorogare gli incarichi di collaborazione di cui al comma 1.
4. Nell’ambito delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l’impiego di cui all’articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, relativamente alle procedure non ancora bandite, l’aver prestato attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per garantire l’avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, costituisce titolo per un punteggio aggiuntivo definito nei bandi delle stesse procedure.
ART. 35.
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)
1. Al fine di mitigare l’impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 80 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l’acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non può superare l’importo di euro 60. Il buono di cui al primo periodo può essere riconosciuto esclusivamente in favore delle persone fisiche diverse da quelle che, nell’anno 2021, hanno dichiarato un reddito personale ai fini IRPEF superiore ai 35.000 euro. Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell’acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l’erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d’informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa. Eventuali economie derivanti dall’utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l’erogazione del beneficio di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 80 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante ai sensi dell’articolo XX
ART. 36.
(Servizi di trasporto pubblico locale)
1. Al fine di consentire l’erogazione dei servizi aggiuntivi programmati relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022, anche in ragione della necessità di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche e in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori XXX milioni di euro per l’anno 2022 che ne costituisce il limite di spesa. Tali risorse sono ripartite tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla base dei fabbisogni comunicati dagli stessi. Ai fini dell’erogazione dei contributi di cui al presente comma, gli enti di cui al secondo periodo rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 15 settembre 2022, i servizi aggiuntivi eserciti nel periodo 1 aprile 2022-30 giugno 2022 ed i relativi oneri e dichiarano che, sulla base delle apposite evidenze fornite dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti l’effettivo l’utilizzo delle risorse assegnate. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a XXX milioni di euro si provvede mediante…
2. Eventuali risorse residue, derivanti dal riparto di cui al comma 1 del presente articolo e dal riparto di cui all’articolo 24 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono utilizzate per la copertura di oneri sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi aggiuntivi eserciti nel primo trimestre 2022.

ART. 37.
(Misure in materia di locazione)
1. Al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede …
ART. 38.
(Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale)
1. Al fine di attuare il progetto “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale di cui articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di amministrazione titolare, sentito il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di amministrazioni ordinariamente competenti, stipulano limitatamente alle modalità di erogazione dei servizi digitali, stipula con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni per rendere accessibili i servizi di competenza delle predette amministrazioni per il tramite di uno “sportello unico” di prossimità nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, affidando, anche in deroga all’articolo 7-vicies ter, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, l’erogazione dei suddetti servizi al soggetto attuatore di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che utilizza, a tal fine, la propria infrastruttura tecnologica e territoriale.
2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, ai soli fini dell’esecuzione delle convenzioni e sulla base delle attribuzioni, qualifiche e procedure in esse definite, al personale preposto è attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Lo stesso personale può procedere all’identificazione degli interessati, all’acquisizione dei relativi dati ed è autorizzato all’acquisizione dei dati biometrici e della firma grafometrica, con l’osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore. Nell’ambito delle singole convenzioni sono disciplinate le modalità di accesso alle banche dati in possesso delle pubbliche amministrazioni necessarie all’espletamento delle attività richieste, fatta eccezione per le banche dati in uso alle Forze di polizia. Al trattamento dei dati correlati alle attività svolte ai sensi del presente articolo, si applica l’articolo 2-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
ART. 39.
(Disposizioni in materia di sport)
1. Le risorse di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e le risorse di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell’ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
1. All’articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “si applicano le disposizioni di cui alla sezione I e all’articolo 8, commi 1, e 10 della sezione II” sono sostituite dalle seguenti: “non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, 11, comma 6, e 17”;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

CAPO II
MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI
ART. 40.
(Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali)
1. Per l’anno 2022 il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato è incrementato di 200 milioni di euro allo scopo di contribuire ai maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche.
2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
3. Il contributo straordinario di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è incrementato per l’anno 2022 di 200 180 milioni di euro, da destinare per 170 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
4. In via eccezionale e limitatamente all’anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2021.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 380 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo XXX
ART. 41.
(Contributo province e città metropolitane per flessione IPT e RC Auto)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è iscritto un fondo pari a 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinato alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Sardegna che hanno subito una riduzione percentuale nel 2021 rispetto al 2019 del gettito dell’Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o RC Auto superiore, rispettivamente, al 16 per cento (IPT) e al 10 per cento (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze alla data del 30 aprile 2022. Il predetto fondo è ripartito con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022-2024, si provvede...
ART. 42.
(Sostegno obiettivi PNRR grandi città)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 200 315 milioni di euro per l’anno 2023, di 200 milioni di euro per l’anno 2024 e di 100 50 milioni di euro per l’anno 2025 e 35 milioni di euro per l’anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a seicentomila abitanti. Gli importi spettanti a ciascun comune, a valere sui contributi di cui al primo periodo, calcolati in proporzione alla popolazione residente al 1° gennaio 2021, sono indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.
2. Con uno o più decreti del Ministero Ministro dell’interno, di concerto con il Ministero Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con i comuni destinatari del finanziamento, è individuato per ciascun comune il Piano degli interventi e sono adottate le relative schede progettuali degli interventi contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea.
3. I decreti di cui al comma 2 disciplinano, altresì, le modalità di erogazione delle risorse, le modalità di monitoraggio, attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di eventuale revoca delle risorse, in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma definito, per ciascun intervento, dalle schede progettuali che costituiscono parte integrante del Piano degli interventi.
4. Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023, 200 milioni per l’anno 2024 e 100 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede …
ART. 43.
(Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane nonché per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)
1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è istituito, presso il Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2022 e di 15 milioni di euro per l’anno 2023. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata “BDAP”, di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 maggio 2022, al netto del contributo ricevuto ai sensi dell’articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. La nettizzazione del contributo non è effettuata per il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione.
2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022, ridotto dei contributi indicati all’articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere parte o tutte le misure di cui all’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 del 2021.
a) a deliberare l’incremento dell’addizionale comunale all’IRPEF, in deroga al limite previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, in misura non inferiore allo 0,2 per cento;
b) ad assicurare un ulteriore effetto positivo annuale sul proprio bilancio in misura pari ad almeno il 20 per cento della quota annuale del disavanzo da ripianare, attraverso parte o tutte le seguenti misure:
1) valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l’incremento dei canoni di concessione e di locazione e ulteriori utilizzi produttivi da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed istituti pubblici e privati;
2) incremento della riscossione delle proprie entrate, prevedendo, fermo quanto disposto dall’articolo 1, commi 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
2.1) in presenza di delibera che attribuisce l’attività di recupero coattivo delle predette entrate a soggetti terzi, ivi compresa l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’affidamento a questi ultimi, almeno trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione del relativo diritto, dei carichi relativi ai crediti maturati e esigibili a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo previsto dal presente comma. Nei primi due anni di attuazione dell’accordo l’affidamento dei predetti crediti deve essere effettuato almeno venti mesi prima;
2.2) con deliberazione adottata a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fissandone la durata massima in ventiquattro rate mensili, anche in deroga all’articolo 1, commi 796 e 797, della legge n. 160 del 2019 e all’articolo 19 del decreto del Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nei primi due anni di attuazione dell’accordo la durata massima della rateizzazione può essere fissata in trentasei rate mensili;
3) riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2019;
4) completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell’articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all’articolo 19 del medesimo testo unico;
5) misure volte:
5.1) alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali, e di potenziare gli uffici coinvolti nell’utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito “PNRR” e del Fondo complementare e nell’attività di accertamento e riscossione delle entrate;
5.2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;
5.3) al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni;
5.4) al contenimento della spesa per il personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale all’effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali;
5.5) all’incremento della qualità, della quantità e della diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza; a tal fine l’amministrazione è tenuta a predisporre un’apposita relazione annuale;
6) razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione della spesa per locazioni passive;
7) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuati in piena autonomia dall’ente.
c) incremento degli investimenti anche attraverso l’utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali ed europei, garantendo un incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo 2022-2026, rispetto alla media del triennio precedente, almeno pari alle risorse assegnate a valere sui richiamati fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno pari alla media del triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare.
3. La sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 2 è subordinata alla verifica delle misure di cui al medesimo comma 2, proposte dai comuni interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte di un tavolo tecnico istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell’interno. Il tavolo di cui al primo periodo è istituito con decreto del Ministro dell’interno ed è composto da rappresentanti del Ministero dell’interno, del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Il tavolo, considerata l’entità del disavanzo da ripianare, ferma restando la soglia minima di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, propone individua anche l’eventuale variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal comune interessato per l’equilibrio strutturale del bilancio. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.
4. Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure di cui al comma 2 devono essere destinate, prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale del disavanzo da ripianare, al ripiano del disavanzo stesso.
5. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 2 sono sospese le misure di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto. La sospensione di cui al primo periodo decade nel caso di mancata deliberazione entro i termini stabiliti nell’accordo delle misure concordate.
6. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell’accordo di cui al comma 2 si applicano i commi 577 e 578 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021.
7. Ai comuni che sottoscrivono l’accordo di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
8. La procedura di cui ai commi 2, 3 e 6 può essere attivata anche da parte dei comuni sede di città metropolitana, diversi da quelli di cui al comma 567 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021, e dai comuni capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo, con un debito pro capite superiore ad euro 1.000,00 sulla base del rendiconto dell’anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022, che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale. A tal fine i predetti comuni:
a) istituiscono, anche alternativamente, con apposite delibere del Consiglio comunale, un incremento dell’addizionale comunale all’IRPEF, in deroga al limite previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nella misura non inferiore allo 0,2 per cento e/o un’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aereoportuale pari almeno a 2 euro per passeggero;
b) possono assicurare un ulteriore effetto positivo annuale sul proprio bilancio attraverso tutte o parte delle misure di cui alla lettera b) del comma 2.
9. Ai fini della realizzazione delle attività connesse alla “Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale” prevista nel PNRR, correlata al raggiungimento della milestone nell’anno 2026 per l’attuazione del federalismo fiscale per le regioni (M1C1-119) e per le province e le città metropolitane (M1C1-120) e in relazione alle nuove attività assegnate alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard dall’articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al Presidente della medesima Commissione è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, il rimborso delle spese sostenute, previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo di euro 7.500 euro per l’anno 2022 e di euro 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
10. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 9, pari ad euro 7.500 per l’anno 2022 e ad euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. All’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALLA CRISI UCRAINA
ART. 44.
(Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022)
1. Nell’ambito delle misure assistenziali previste dall’articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti protezione temporanea di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 2022, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse previste dal comma 5 del presente articolo, è autorizzato a:
a) incrementare le disponibilità delle ulteriori forme di accoglienza diffusa di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, per un massimo di ulteriori 15.000 unità;
b) incrementare i destinatari delle forme di sostentamento di cui all’articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, per un massimo di ulteriori 20.000 unità;
c) integrare, nel limite di euro 30.270.000 per l’anno 2022, il contributo forfetario di cui all’articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21 del 2022, per l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale da riconoscere alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di ulteriori 20.000 unità.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, l’estensione dell’applicazione delle misure di cui all’articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 21 del 2022, come integrate dal comma 1 del presente articolo, e la rimodulazione tra le stesse, anche oltre le unità ivi indicate sulla base delle effettive esigenze e delle risorse impiegate al raggiungimento delle predette unità, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell’articolo 31, comma 4, del citato decreto-legge n. 21 del 2022 e del comma 1 del presente articolo, fermi restando i termini temporali di applicazione delle misure medesime.
3. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina, le risorse di cui all’articolo 5-quater, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono incrementate di euro 112.749.000 per l’anno 2022.
4. Allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l’offerta di servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, da definire sia in termini percentuali che assoluti in considerazione dell’impatto sulla gestione dei servizi sociali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assegnare, nel limite di 40.000.000 di euro per l’anno 2022, un contributo forfetario una tantum in favore dei predetti comuni, anche per il tramite dei Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e delle province autonome di Trento e di Bolzano interessati. Alla definizione dei criteri e modalità di riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede con ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022.
5. Per l’attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 4, nel limite complessivo di 192.220.000 euro per l’anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate per l’anno 2022.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari ad euro 112.749.000 per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione ….
ART. 45.
(Misure per l’attività di emergenza all’estero)
1. All’articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale al «Pool europeo di protezione civile», istituto, nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall’articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, è autorizzato, nel rispetto del comma 1 e nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, allo scopo finalizzate con i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, l’impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel Sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.”;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Nell’ambito del meccanismo unionale di protezione civile, è autorizzata la partecipazione del Servizio nazionale a rescEU, istituito dall’articolo 12 della decisione n. 1313/2013/UE. In relazione a ciascun intervento in Paesi terzi la sussistenza di motivi di rifiuto all’impiego è verificata dal Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per l’impiego delle risorse rescEU è autorizzato il ricorso, previa informativa al Ministero dell’economia e delle finanze, ad anticipazioni a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44. Le somme rimborsate dalla Commissione europea per gli interventi di cui al presente comma sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali.”.

ART. 46.
(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina)
1. Nell’ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all’affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di cento euro pro-die pro-capite. Per l’attuazione e la gestione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di euro 58.568.190 per l’esercizio finanziario 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante utilizzo corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell’articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

ART. 47.
(Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini)
1. In relazione all’evolversi della situazione relativa alla crisi ucraina, per l’anno scolastico 2021-2022, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
2. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 48.
(Misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina)
1. In attuazione della raccomandazione n. 2022/C166/01 del Consiglio dell’Unione europea, del 19 aprile 2022, “relativa alla conversione delle banconote in hryvna nella valuta degli Stati membri ospitanti a beneficio degli sfollati provenienti dall’Ucraina”, gli sfollati provenienti dall’Ucraina, individuati sulla base delle condizioni stabilite dal comma 2, hanno facoltà di ottenere il cambio delle banconote denominate in hryvnia, di seguito “banconote ucraine”, con banconote denominate in euro, alle condizioni stabilite dal comma 4, dalle filiali delle banche aventi sede e succursali in Italia, di seguito “banche italiane”, elencate al comma 3 e dalle filiali territoriali della Banca d’Italia.
2. Sono ammessi al cambio delle banconote ucraine gli sfollati appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 2022, in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato dal questore del luogo in cui la persona è domiciliata, ai sensi dell’articolo 2 del medesimo decreto. In caso di minori sfollati non accompagnati la richiesta di cambio delle banconote ucraine può essere presentata per il tramite del tutore legale nominato dal Tribunale per i minorenni ai sensi della legge 7 aprile 2017, n. 47. [La conversione delle banconote ucraine può essere altresì richiesta dalle persone che hanno ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo n. 28 gennaio 2008, n. 25 e dell’articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2022].
3. Le banche che intendono partecipare allo schema nazionale di cambio, di seguito “banche aderenti”, comunicano alla Banca d’Italia le filiali in cui è possibile effettuare il cambio. La Banca d’Italia pubblica sul proprio sito internet e mantiene aggiornato l’elenco delle banche aderenti, gli indirizzi delle loro filiali abilitate e gli indirizzi delle filiali territoriali della Banca d’Italia.
4. Il cambio è soggetto alle seguenti condizioni:
a) le banche aderenti procedono all’operazione di cambio previa esibizione da parte dell’avente diritto del permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui al comma 2. L’identificazione dell’avente diritto assolve gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
b) è previsto un il limite massimo di cambio è di 10.000 hryvnia per ciascun avente diritto. Il cambio può essere effettuato anche in più operazioni purché entro il predetto limite. Il taglio minimo delle banconote ucraine accettabili per il cambio è 100 hryvnia;
c) non è consentita l’applicazione di commissioni di cambio e non è necessaria l’apertura di un conto;
d) il tasso di cambio hryvnia/euro da applicare agli acquisti di valuta ucraina, definito dalla Banca Nazionale di Ucraina, è comunicato dalla Banca d’Italia con avviso sul proprio sito internet. Eventuali variazioni, da rilevarsi che avverranno solo con frequenza settimanale, sono comunicate con le medesime modalità il venerdì entro le ore 15 CEST e hanno validità per le operazioni di cambio effettuate a partire dal lunedì della settimana successiva;
e) le banche aderenti procedono al controllo di autenticità ed idoneità delle banconote ucraine oggetto del cambio.
5. Al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di cui al comma 4, lettera b), le banche aderenti si avvalgono della piattaforma informatica EDAHEX messa a disposizione dalla Banca Centrale Europea per il controllo di tale limite e, successivamente all’esito positivo di tale controllo, inseriscono sulla stessa piattaforma i dati delle operazioni di cambio svolte, contestualmente alla loro effettuazione. Le modalità di accesso a tale piattaforma sono portate a conoscenza delle banche aderenti dalla Banca d’Italia. In caso di indisponibilità della piattaforma, le banche aderenti segnalano immediatamente il disservizio alla Banca d’Italia e si astengono dall’effettuare le operazioni di cambio delle banconote ucraine fino al ripristino della normale operatività.
6. Le banche aderenti trasmettono alla Banca d’Italia, nei tempi e modi da essa indicati, informazioni sulle operazioni di cambio effettuate.
7. Alle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia, le banche aderenti consegnano alla Banca d’Italia le banconote ucraine oggetto delle operazioni di cambio, indicando la settimana o le settimane cui si riferiscono e il relativo tasso di cambio. La Banca d’Italia accredita l’importo in euro in favore delle banche aderenti utilizzando il medesimo tasso di cambio in vigore al momento delle operazioni.
8. La Banca d’Italia stipula con la Banca Nazionale di Ucraina un accordo che regola l’acquisto da parte della Banca Nazionale di Ucraina delle banconote ucraine acquisite dalla Banca d’Italia in attuazione dello schema nazionale di cambio. L’accordo contiene, quali elementi essenziali, le modalità con cui è fissato il tasso di cambio delle operazioni rientranti nello schema nazionale di cambio e l’ammontare massimo complessivo delle operazioni di cambio. Le modalità per il rimpatrio delle banconote ucraine sono definite in un successivo accordo da concludere entro sessanta giorni dalla stipula dell’accordo di cui al presente comma.
9. La Banca d’Italia ha diritto al rimborso da parte dello Stato dei costi e delle eventuali perdite sostenuti per le operazioni di cui ai commi 4, 7 e 8. Essa dà conto al Ministero dell’economia e delle finanze, al termine dello schema nazionale di cambio o comunque ogni tre mesi, dei costi sostenuti indicati al primo periodo. Il Ministero dell’economia e delle finanze procede all’approvazione del conto entro trenta giorni e al rimborso in favore della Banca d’Italia entro [trenta] giorni dall’approvazione del conto.
10. È prestata la garanzia dello Stato in favore della Banca d’Italia per il caso di inadempimento da parte della Banca Nazionale di Ucraina dell’obbligo di acquisto delle banconote di cui al comma 8. La garanzia ha per oggetto l’importo in euro delle banconote ucraine acquisite dalle banche aderenti, determinato secondo le modalità di cui ai commi 4, 7 e 8. Il Ministero dell’economia e delle finanze procede al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Banca d’Italia. La garanzia è irrevocabile, a prima richiesta ed incondizionata. In seguito al pagamento il Ministero dell’economia e delle finanze subentra nei diritti della Banca d’Italia nei confronti della Banca Nazionale di Ucraina e, ove applicabile, nella proprietà delle banconote rimaste in deposito presso la Banca d’Italia.
11. Lo schema nazionale di cambio ha durata di sei mesi dalla data di attivazione di cui al comma 12. In caso di raggiungimento dell’ammontare massimo complessivo delle operazioni di cambio stabilito nell’accordo di cui al comma 8, prima della predetta scadenza di cui al primo periodo la Banca d’Italia comunica alle banche aderenti la cessazione dello schema. Alla scadenza dei sei mesi il Ministero dell’economia e delle finanze può disporre la proroga dello schema in caso di mancato raggiungimento dell’ammontare massimo complessivo. Il Ministero dell’economia e delle finanze può altresì disporre la riapertura dello schema in caso di raggiungimento dell’ammontare massimo complessivo prima della scadenza, a condizione che la Banca d’Italia, su richiesta del medesimo Ministero, aggiorni l’accordo con la Banca Nazionale di Ucraina riguardo all’ammontare massimo complessivo.
12. Le operazioni di cambio delle banconote ucraine hanno inizio dalla data comunicata dalla Banca d’Italia mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.
13. Gli oneri a carico della finanza pubblica sono quantificati fino ad euro 500.000,00 per il rimborso dello Stato alla Banca d’Italia dei costi sostenuti per le operazioni di cui ai commi 4, 7 e 8 e fino ad euro 120.000.000,00 per l’eventuale escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 10.
14. Per l’anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 200 milioni euro destinato all’erogazione di Sono autorizzati uno o più prestiti finanziari a beneficio del Governo dell’Ucraina di importo complessivo non superiore a 200 milioni di euro, quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato. a valere sul Fondo XXX del Ministero dell’economia e delle finanze iscritto nel XXX. Le risorse del predetto Fondo sono impignorabili.
15. L’azione di sostegno al bilancio generale del predetto Stato ha come finalità il supporto al funzionamento della pubblica amministrazione del Governo dell’Ucraina ed è definita nel rispetto di criteri coerenti con il mantenimento della stabilità macroeconomica e dei principi di trasparenza.
16. Il sostegno al bilancio generale del predetto Stato può realizzarsi in regime di cofinanziamento parallelo di iniziative promosse dalle istituzioni finanziarie multilaterali internazionali o europee, e si avvale delle modalità concordate con le istituzioni medesime, a cui il Ministero dell’economia e delle finanze può affidare direttamente l’erogazione e la gestione dei prestiti, nell’ambito delle disponibilità di cui al Fondo previsto dal predetto comma 1. comma 14.
17. Nei protocolli finanziari attuativi del presente articolo, e sulla base di quanto concordato con le autorità del Governo dell’Ucraina, sono definite:
a) le condizioni finanziarie del prestito in coerenza con gli standard applicati per la categoria dei Paesi Lower Middle-Income così come definita e aggiornata dalla Banca Mondiale;
b) le modalità di erogazione, monitoraggio e reportistica;
c) le modalità di restituzione del prestito, nonché degli eventuali interessi.
18. I rimborsi, comprensivi di quota capitale e quota interessi, derivanti dalle operazioni di prestito di cui al comma 1 14 ed effettuati secondo le modalità di cui al comma 17, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.
19. La relazione al Parlamento di cui all’articolo 12, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, riporta elementi informativi sullo stato di attuazione del presente articolo.
20. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 320 milioni per l’anno 2022 si provvede …
ART. 49.
(Contributo dei Fondi strutturali europei all’azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa)
1. In attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, le Autorità di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti di cui al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, possono richiedere l’applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi Ucraina.
2. Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto dell’applicazione del tasso di cofinanziamento di cui al comma 1, sono riassegnate in favore delle stesse amministrazioni titolari, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei programmi operativi complementari 2014-2020. Per i programmi operativi che hanno già presentato domande di pagamento nell’anno contabile dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 e che beneficiano del rimborso fino al 100 per cento del contributo europeo, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 provvede a compensare, anche a valere sui successivi rimborsi europei, eventuali quote di risorse già erogate a proprio carico.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALTRE MISURE URGENTI
ART. 50.
(Disposizioni in materia di spesa pubblica)
1. L’articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applica agli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto desktop outsourcing, posta elettronica certificata, centrali telefoniche, servizi di digital transformation, servizi professionali di supporto alla digitalizzazione dei servizi e dei processi, nonché soluzioni di cybersecurity, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore del presente decreto. La facoltà di recesso ivi prevista è da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L’articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è sostituito dal seguente:
“Art. 31-bis (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale) - 1. In conseguenza dell’ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all’indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all’articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche indicate all’articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, che siano in corso alla data del 28 febbraio 2022 sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, fino al 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell’obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.”.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 31-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche agli accordi quadro, alle convenzioni e ai contratti quadro di cui all’articolo 3, comma, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche di cui al comma 1 del presente articolo.
4. All’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Il quarto periodo trova applicazione anche agli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 4, commi 3-ter e 3-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”.
5. All’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Il Comitato è composto dal Ragioniere generale dello Stato, che assume le funzioni di Presidente, o da un suo delegato individuato in relazione alla materia trattata, nonché da un rappresentante della Banca d’Italia, da un rappresentante dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da un rappresentante della Corte dei conti, designati dalle rispettive amministrazioni. Possono essere chiamati a far parte del Comitato fino a due esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica e di valutazione delle politiche pubbliche, individuati dal Presidente del Comitato nell’ambito delle istituzioni pubbliche, delle università, degli enti e istituti di ricerca. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate. Con decreto del Presidente sono disciplinati composizione e funzionamento del Comitato. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.”.
6. Ai fini del rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero dell’economia e delle finanze relativamente alle politiche di spesa pubblica, connesse con la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e degli altri interventi finanziati con risorse europee e nazionali, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia s.r.l..
7. La società Eutalia s.r.l. provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione nelle materie economico-finanziarie, giuridiche, statistico-matematiche, ingegneristiche, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall’Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
8. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6 6 e 7 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ai sensi dell’articolo XX e quanto 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all’erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato nel limite annuo massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2022.
ART. 51.
(Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 e disposizioni in materia di aiuti di Stato)
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) ABE: Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010”;
b) all’articolo 2, comma 6-bis, dopo le parole “del regolamento (UE) 2016/679” sono inserite le seguenti “e del regolamento (UE) 2018/1725”;
c) all’articolo 7, comma 4, le parole “alle Autorità di vigilanza europee” sono sostituite dalle seguenti “all’ABE”;
d) all’articolo 14, comma 5, le parole “alle Autorità di vigilanza europee” sono sostituite dalle seguenti “all’ABE”.
2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 6-undecies:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) “dispositivo di pubblicazione autorizzato” o “APA”: un soggetto quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati”;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) “meccanismo di segnalazione autorizzato” o “ARM”: un soggetto quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati”;
3) le lettere b), d), e) sono abrogate;
b) all’articolo 1, comma 6-duodecies, la lettera c) è abrogata;
c) all’articolo 4, comma 2-ter, primo periodo, le parole “servizi di comunicazione dati” sono sostituite dalle seguenti: “APA o ARM”;
d) la rubrica del Titolo I-ter della Parte III è sostituita dalla seguente “AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI APA E ARM”;
e) all’articolo 79:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La gestione di un APA o di un ARM è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della CONSOB, in conformità a quanto previsto dal Titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. La CONSOB revoca l’autorizzazione concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti di cui all’articolo 27-sexies del regolamento (UE) n. 600/2014.”;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. La CONSOB pubblica sul proprio sito internet l’elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1.”;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La CONSOB vigila sui soggetti di cui al comma 1 e sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA o di un ARM per accertare che essi rispettino le condizioni di esercizio previste dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. A tali fini la CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies, comma 1, lettere a), b) e d).”;
4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. La CONSOB può disciplinare con regolamento la procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1.”;
f) l’articolo 79-bis è abrogato;
g) l’articolo 79-ter è abrogato;
h) l’articolo 79-ter.1 è abrogato;
i) all’articolo 166:
1) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
“c-bis) gestisce un APA o un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati.”;
2) al comma 3 le parole “i servizi di comunicazione dati” sono sostituite dalle seguenti: “la gestione di un APA o di un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati”;
l) all’articolo 188, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: “Sim” o “società di intermediazione mobiliare” o “impresa di investimento”; “Sgr” o “società di gestione del risparmio”; “Sicav” o “società di investimento a capitale variabile”; “Sicaf” o “società di investimento a capitale fisso”; “Eu-VECA” o “fondo europeo per il venture capital”; “Eu-SEF” o “fondo europeo per l’imprenditoria sociale”; "ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo termine"; "FCM" o "fondo comune monetario"; “APA” o “dispositivo di pubblicazione autorizzato” a cui si applicherebbe la deroga prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; “ARM” o “meccanismo di segnalazione autorizzato” a cui si applicherebbe la deroga prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; “mercato regolamentato”; “mercato di crescita per le piccole e medie imprese”; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestione di un APA o di un ARM o dell’attività di gestione di mercati regolamentati è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF), n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e n. 2017/1131, relativo ai fondi comuni monetari, dai soggetti di cui all’articolo 79, dai mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.”;
m) all’articolo 190.3:
1) alla rubrica, le parole “e dei servizi di comunicazioni dati” sono soppresse;
2) la lettera f) è abrogata;
n) alla rubrica dell’articolo 190-bis le parole “comunicazioni dati” sono sostituite dalle seguenti: “di APA e di ARM”;
o) all’articolo 194-quinquies, comma 1:
1) alla lettera a-ter) le parole “e 79-ter.1,” sono soppresse;
2) alla lettera a-quater) dopo le parole “e delle relative disposizioni attuative” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “e, in caso di APA o di ARM, degli articoli 27-octies, paragrafi da 1 a 5, e 27-decies, paragrafi da 1 a 4, del medesimo regolamento”.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54-bis del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2175, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, la CONSOB delibera sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi della Parte III, Titolo I-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo previgente alle modifiche apportate dal presente articolo, pervenute prima del 1° ottobre 2021.
4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. All’articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
“1-quater. In ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la disposizione di cui al comma 1 si applica agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, C (2022) 1890, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, e successive modificazioni.”.

ART. 52.
(Disposizioni in materia di pubblica amministrazione)
1. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2022, entro il limite di spesa di euro …. per l’anno 2022. Per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di… euro per l’anno 2022.
2. La segreteria tecnica di cui all’articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, può essere integrata di ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
3. All’articolo 1-bis, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole “pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026” sono sostituite dalle seguenti: “pari 5 milioni di euro per l’anno 2021 e a 7,5 milioni per gli anni dal 2022 al 2026”.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 8.604.500 euro per l’anno 2022 e 13.706.750 euro per l’anno 2023, si provvede, quanto a… mediante…e quanto a…mediante… Agli oneri di cui al comma 2, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede quanto a 1.500.000 euro per l’anno 2022 ----- e, quanto a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, -------. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 12,5 milioni di euro, si provvede mediante…
4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2022 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della cultura e quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2023 e 2024 si provvede ai sensi dell’articolo xx.
5. Al fine di assicurare la pronta operatività e la funzionalità del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga al termine di durata biennale previsto dall’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la validità delle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, bandito con delibera della Commissione RIPAM 7 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 28 settembre 2018, è prorogata di due anni.
6. L’articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, si interpreta nel senso che ciascuna delle sedi della Scuola superiore della magistratura può comprendere più uffici anche non ubicati nel medesimo immobile, entro i limiti delle disponibilità finanziarie della Scuola.
7. All’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f-quinquies) è aggiunta la seguente:
“f-sexies) il Consiglio superiore della magistratura, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura ordinaria.”.
8. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 25, comma 2, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente:
“1-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze;”;
b) all’articolo 26, comma 1, lettera a), dopo le parole “Capi di stato maggiore di Forza armata” sono inserite le seguenti: “, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze”;
c) all’articolo 28:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole “i Capi di stato maggiore di Forza armata” sono inserite le seguenti: “, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze”;
2) al comma 2, dopo le parole “per i Capi di stato maggiore di Forza armata” sono inserite le seguenti: “, per il Comandante del Comando operativo di vertice interforze,”;
d) all’articolo 29:
1) al comma 1, le parole “, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa,” sono soppresse e le parole “collegamento con i” sono sostituite dalle seguenti: “coordinamento dei”;
2) al comma 1-bis), dopo le parole “del Comando operativo di vertice interforze” sono inserite le seguenti: “dipende dal Capo di stato maggiore della difesa ed”;
e) all’articolo 88, comma 1, le parole “e di unità terrestri, navali e aeree” sono sostituite dalle seguenti: “e di unità terrestri, navali, aeree, cibernetiche e aero-spaziali” e le parole “preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aeree” sono sostituite dalle seguenti: “preposte alla difesa del territorio nazionale, delle vie di comunicazione marittime e aeree, delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico in ambito militare”;
f) all’articolo 92, comma 4, le parole “legge 3 agosto 2007, n. 124” sono sostituite dalle seguenti: “legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché quelli di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109”;
g) all’articolo 168:
1) al comma 1, dopo le parole “più anziano in ruolo” sono inserite le seguenti: “tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente”;
2) al comma 2, le parole “massima di un anno, salvo che nel frattempo non deve cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa;” sono sostituite dalle seguenti: “di un anno, senza possibilità di proroga o rinnovo. Se, al termine del mandato di un anno, non è presente in ruolo alcun generale di corpo d’armata che si trova ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente, il Vice comandante generale in carica è confermato nell’incarico sino a un massimo di due anni e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente. Il Vice comandante generale”;
3) al comma 3, le parole “più anziano” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1” e dopo le parole “ordine di anzianità” sono inserite le seguenti: “tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente”;
h) all’articolo 909, comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
“b-bis) il Comandante del Comando operativo di vertice interforze;”;
i) all’articolo 1094, comma 3, primo periodo, dopo le parole “o di Forza armata,” sono inserite le seguenti: “il Comandante del Comando operativo di vertice interforze,”;
l) all’articolo 1378, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
“d-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze, nell’area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;”.
9. In ragione dell’evento cibernetico che ha interessato i sistemi informatici del Ministero della transizione ecologica, i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, anche autorizzatori, di competenza del Ministero medesimo e pendenti alla data del 6 aprile 2022, ovvero iniziati nei trenta giorni successivi a tale data, sono differiti di sessanta giorni. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai termini relativi ai procedimenti per l’attuazione dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022.
10. Ferme restando le competenze delle altre Autorità nazionali già designate, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2024, quale autorità competente a svolgere la vigilanza sull’osservanza, da parte degli operatori del settore, del divieto di cui all’articolo 2-septies del medesimo regolamento (UE) n. 833/2014, introdotto dall’articolo 1, numero 1), del regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1° marzo 2022.
11. Agli oneri derivanti dal comma 8, lettere a), b), c), d), h), i), l), pari a euro 408.813 annui lordi a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.
ART. 53.
(Misure in materia di società pubbliche)
1. All’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
“2-quater. A decorrere dal 1° 15 maggio 2022, la Società diviene altresì soggetto attuatore degli interventi, non ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi nel piano di cui all’articolo 61, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; conseguentemente, la Società subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione della contabilità speciale n. 6081 intestata al commissario, sorti in relazione alla gestione commissariale di cui all’articolo 61, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, che cessa pertanto di avere efficacia.”.
2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 66 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata, per l’anno 2022, di 925 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 925 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 79, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

ART. 54.
(Contabilità speciale a favore del Commissario straordinario per l’emergenza della peste suina africana)
1. Al fine di assicurare il tempestivo svolgimento dei compiti del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, al comma 2-bis del medesimo articolo 2, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nella quale confluiscono le predette risorse allo scopo destinate.”.

ART. 55.
(Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalità)
1. All’articolo 10 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b):
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto può essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato.";
2) al terzo periodo, dopo le parole "complessi di veicoli a otto" sono inserite le seguenti: "o più";
b) al comma 10-bis:
1) all’alinea, primo periodo, le parole: "da adottare entro il 30 aprile 2022" sono sostituite dalle seguenti: "contenente anche le necessarie disposizioni transitorie di attuazione, da adottare entro il 30 giugno 2022";
2) alla lettera b), dopo le parole "complessi di veicoli a otto" sono inserite le seguenti: "o più".
2. All’articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole "e comunque non oltre il 30 aprile 2022," sono sostituite dalle seguenti: "e, fatto salvo quanto previsto dal comma 3- bis, comunque non oltre il 30 giugno 2022";
2) al secondo periodo, le parole "30 aprile 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Nelle more dello svolgimento delle verifiche e delle attività previste dal decreto di cui all’articolo 10, comma 10-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e da effettuarsi secondo le modalità e nei termini stabiliti dal medesimo decreto, gli enti di cui al comma 6 del citato articolo 10, ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione, possono applicare la disciplina di cui al medesimo articolo 10 nel testo vigente alla data del 9 novembre 2021 ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto assi.".

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
ART. 56.
(Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette)
All’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole “dei soggetti rivenditori di energia elettrica” è inserito il seguente segno di interpunzione: “,”;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole “periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021”;
2) al secondo periodo, le parole “nella misura del 10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 25 per cento”;
c) al comma 5, primo periodo, le parole “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “per un importo pari al 10 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022”;
d) al comma 8, primo periodo, le parole “1° aprile” sono sostituite dalle seguenti: “1° maggio”;
e) al comma 10, primo periodo, le parole “1° aprile” sono sostituite dalle seguenti: “1° maggio”.

ART. 57.
(Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione)
1. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 25 26, comma 7, del presente decreto è incrementata complessivamente di 6 miliardi di euro, di cui… per gli anni……. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, cui non trova applicazione l’articolo 29, comma 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Tale riduzione è imputata in via prioritaria al valore degli interventi definanziati in applicazione dell’articolo 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come introdotto dal comma 2 del presente decreto articolo. Con una o più delibere da adottarsi adottare entro 90 novanta giorni dalla scadenza del termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui all’articolo 44, commi 7, lettera b), e 7-bis del predetto decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) accerta il valore degli interventi definanziati e provvede all’imputazione dell’eventuale fabbisogno residuo alle risorse disponibili della programmazione 2014-2020 ovvero della programmazione 2021-2027.
2. All’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 7 sono aggiunti inseriti i seguenti commi:
“7-bis. Con delibera del CIPESS da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale d’intesa con il Ministro per l’economia e le finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l’Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell’obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a venticinque 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 2018. Per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma procedurale prevede il ricorso a più procedure di affidamento dei lavori, i termini previsti per l’adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell’intero intervento.
7-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 7-bis sono altresì individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e a quelli sottoposti a regime di commissariamento governativo, per i quali non si applica il termine di cui al comma 7, lettera b).
7-quater. Gli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-bis e 7-ter che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di cui al comma 7, lettera b), sono definanziati.”.
3. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2-bis. La medesima disposizione di cui al comma 2 si applica anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tale scopo con apposita delibera del CIPESS, da adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede alla ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014- 2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera b), e 7-bis dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Nell’ambito di tali interventi, sono individuati quelli per i quali trova applicazione il primo periodo.”.

ART. 58.
(Disposizioni transitorie)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione di cui all’articolo 7, comma 1.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

ART. 59.
(Disposizioni finanziarie)

ART. 60.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a,

ALLEGATO I
(articolo 17, comma 1, lettera b)

“ALLEGATO TECNICO
MODALITA’ E TERMINI DI RILASCIO DELLE GARANZIE DI CUI ALL’ARTICOLO 6, COMMA 14-BIS
SEZIONE A – DEFINIZIONI
SEZIONE B – CRITERI, MODALITÀ E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA
SEZIONE C – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA DELLO STATO
SEZIONE D – REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI A SACE S.P.A.
SEZIONE E – GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI

A. DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente allegato tecnico si intendono per:
a) Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) Condizioni di mercato: le condizioni conformi al principio dell’operatore privato in una economia di mercato, in conformità alla Comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
c) Conto Corrente: il conto corrente di tesoreria centrale intestato a SACE S.p.A. di cui all’articolo 1, comma 14, del Decreto Liquidità;
d) Controparte: Impresa Beneficiaria ovvero una persona giuridica terza nel caso in cui il rimborso del finanziamento sia da questa coperto, integralmente o parzialmente, in garanzia autonoma e a prima richiesta;
e) Decreto Liquidità: il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
f) Finanziamenti: i finanziamenti, anche subordinati, sotto qualsiasi forma (ivi inclusi la locazione finanziaria, l’acquisto di crediti a titolo oneroso, il rilascio di fideiussioni, l’apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma), come definiti dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, concessi in favore di Imprese Beneficiarie, ovvero concessi ad altro soggetto abilitato all’esercizio del credito in Italia per effettuare i finanziamenti alle Imprese Beneficiarie;
g) Fondo: il fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del Decreto Liquidità;
h) Garanzie: le garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie, fideiussioni e altri impegni di firma rilasciati da SACE S.p.A. ai sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
i) Gruppo di Controparti connesse: il “gruppo di clienti connessi” secondo la definizione di cui all’articolo 4, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
l) Imprese Beneficiarie: le imprese aventi sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, purché le stesse non risultino classificate dal Soggetto Garantito o dal sistema bancario tra le esposizioni deteriorate, non presentino un rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al 20 per cento e non rientrino nella categoria di Imprese in difficoltà;
m) Impresa in difficoltà: le imprese che rientrano nella definizione di “imprese in difficoltà” ai sensi della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01) recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”;
n) Limiti di rischio: i limiti e i criteri individuati in relazione ai rischi che si intende assumere nell’anno di riferimento, come indicati alla Sezione B, paragrafi 5 e 6;
o) Organo Deliberante: il Consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. ovvero il diverso organo di SACE S.p.A. che risulta competente per la delibera di assunzione, variazione, gestione e indennizzo di ciascuna operazione in base al sistema di deleghe di volta in volta vigente;
p) Soggetti Garantiti: banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, confidi, nonché imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni ovvero, con riferimento alle Garanzie su Titoli di debito, i sottoscrittori di Titoli di debito emessi dalle Imprese Beneficiarie;
q) Titoli di debito: prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari, emessi dalle Imprese Beneficiarie.
2. Ai fini del rilascio delle Garanzie, il titolare o il legale rappresentante dell’Impresa Beneficiaria, nonché i soggetti indicati all’articolo 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’articolo 67 dello stesso Codice. Con protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli, anche con procedure semplificate, di cui al libro II del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

B. CRITERI, MODALITÀ E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA
1. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 6, al fine di sostenere e rilanciare l’economia, supportare la crescita dimensionale delle aziende e l’incremento della loro competitività, potenziare lo sviluppo tecnologico e la sostenibilità ambientale, le infrastrutture e le filiere strategiche e favorire l’occupazione, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a Condizioni di mercato e in conformità con la normativa dell’Unione europea, Garanzie su Finanziamenti e Titoli di debito entro l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.
2. Le Garanzie su Finanziamenti sono concesse in favore di Soggetti Garantiti per una percentuale massima di copertura del 70 per cento.
3. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, la percentuale di copertura delle Garanzie su Titoli di debito concesse in favore di Soggetti Garantiti può essere innalzata fino al 100 per cento qualora i Titoli di debito non siano subordinati, non siano convertibili e fermi restando i limiti declinati nel documento di gestione dei rischi di cui alla Sezione C, paragrafo 4.
4. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie, secondo i procedimenti di seguito disciplinati:
a) nel caso di Garanzie il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 375 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell’Impresa Beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato e in ogni caso qualora l’importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro:
1) la competenza deliberativa è dell’Organo Deliberante di SACE S.p.A. coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali e il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
2) SACE S.p.A. informa prontamente il Ministero dell’economia e delle finanze dell’avvio delle attività istruttorie, fornendo tutte le informazioni disponibili;
3) SACE S.p.A. informa il Ministero dell’economia e delle finanze sugli esiti dell’attività istruttoria;
b) in tutti gli altri casi, la competenza deliberativa è dell’Organo Deliberante di SACE S.p.A. coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali.
5. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie nel rispetto dei seguenti Limiti di Rischio:
a) limite di durata massima della singola garanzia pari a 20 anni;
b) limite di massima esposizione su singola Controparte, pari all’8 per cento dell’importo massimo delle garanzie concedibili ai sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
c) limite di massima esposizione su Gruppo di Controparti connesse, pari al 15 per cento dell’importo massimo delle garanzie concedibili ai sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
d) limite di massima esposizione su settore di attività economica, pari al 25 per cento dell’importo massimo delle garanzie concedibili ai sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
e) rating minimo assegnato alla Controparte al momento del rilascio delle Garanzie non inferiore alla classe equivalente “B”, secondo la scala Standard & Poor’s fermo restando il perseguimento di un adeguato bilanciamento del merito di credito delle esposizioni assunte.
6. La somma degli impegni, tempo per tempo in essere, assunti da SACE S.p.A. ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Liquidità e degli impegni assunti da SACE S.p.A. ai sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non supera l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Fermo restando tale limite, per i primi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente allegato tecnico, SACE S.p.A. non rilascia Garanzie su Finanziamenti e Titoli di debito, oltre l’importo complessivo massimo di 70 miliardi di euro, pari al 35 per cento dell’importo massimo previsto dall’articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Inoltre, nel periodo di tempo anzidetto, la percentuale di Garanzie rilasciate a Controparti aventi rating inferiore alla classe equivalente “BB-” secondo la scala Standard & Poor’s non supera, sia complessivamente sia in riferimento alla medesima Controparte, l’importo di 3,5 miliardi di euro, pari al 5 per cento dell’importo complessivo massimo consentito per il sopra citato periodo di diciotto mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente allegato tecnico. In ogni caso, fermo quanto previsto dal paragrafo 3, la porzione di Garanzie su Titoli di debito non può superare, per i primi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente allegato tecnico, l’importo complessivo massimo di 6 miliardi di euro e, comunque, anche successivamente, non potrà superare il 15 per cento dell’importo complessivo massimo previsto dall’articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
7. SACE S.p.A. declina ulteriormente i limiti di cui al paragrafo 5 sulla base delle differenti forme tecniche di intervento, nell’ambito del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione C, paragrafo 4. SACE S.p.A. individua tali limiti tenendo conto altresì delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla stessa SACE S.p.A. Al fine di contenere i rischi assunti dallo Stato, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, possono essere modificati i Limiti di Rischio sopra riportati anche in dipendenza delle informazioni fornite da SACE S.p.A. ai sensi della Sezione C, paragrafo 4, sull’andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi.
8. Ai fini della migliore gestione del rischio e fermi restando tutti i limiti declinati nella presente Sezione, SACE S.p.A. assicura un adeguato bilanciamento tra le diverse forme tecniche di cui alla presente Sezione, secondo criteri e specifiche contenuti nel documento riguardante le politiche di gestione del rischio e linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione C, paragrafo 4.
9. Nello svolgimento dell’attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale, attraverso le proprie strutture competenti per l’analisi, valutazione e gestione dei rischi, ed esegue la valutazione, caso per caso, di ciascuna richiesta di concessione della Garanzia, tenuto conto dell’eterogeneità che contraddistingue le Imprese Beneficiarie e delle peculiarità di ciascun Finanziamento o Titolo di debito, nonché dello specifico livello di rischio. Nell’ambito della procedura di istruttoria, SACE S.p.A. valuta il rispetto da parte dei Soggetti Garantiti, diversi dai sottoscrittori dei Titoli di Debito, di adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività. Non sono ricompresi nei Soggetti Garantiti i soggetti destinatari di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall’Unione Europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d’America ovvero di leggi o regolamenti adottati dall’Unione europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d’America nonché i soggetti che risiedono in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali.
10. Le modalità operative ai fini della assunzione e gestione delle Garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle Garanzie inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all’inadempimento da parte del Soggetto Garantito agli impegni previsti, sono ulteriormente specificate da SACE S.p.A.
11. Le disposizioni del presente allegato tecnico non attribuiscono diritti soggettivi o interessi legittimi in relazione alla concessione della garanzia.

C. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA DELLO STATO
1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle Garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, restando in ogni caso inteso che le richieste di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza dei Soggetti Garantiti devono essere rivolte unicamente a SACE S.p.A.
2. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto dei premi incassati da SACE S.p.A. a titolo di remunerazione delle Garanzie e versati al Fondo al netto delle commissioni spettanti a SACE S.p.A., ai sensi di quanto previsto dalla Sezione D.
3. SACE S.p.A. registra le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico con contabilità separata.
4. SACE S.p.A., anche al fine di consentire un’adeguata programmazione pluriennale della dotazione del Fondo, trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI:
a) periodicamente, con cadenza almeno annuale, un’informativa volta a fornire, su base previsionale e tenuto conto dei Limiti di rischio applicabili, una panoramica dei volumi, della composizione del portafoglio delle Garanzie e delle relative stime di rischio, unitamente ad una informativa sulle politiche di gestione del rischio relativo alle operatività di cui al presente allegato tecnico e sulle linee guida adottate da SACE S.p.A.;
b) periodicamente, con cadenza almeno trimestrale:
1) un’informativa ex ante sugli impegni da assumere in termini di Garanzie, volumi e possibili stime di rischio ad essi associati e sulle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell’assunzione di impegni;
2) un’informativa contenente:
2.1) le deliberazioni adottate dai propri organi;
2.2) gli impegni assunti e in essere in termini di volumi, premi, richieste di indennizzo, pagamenti effettuati a fronte delle richieste di indennizzo, recupero dei crediti, spese amministrative, stima delle commissioni spettanti a SACE S.p.A.;
2.3) il “Risk Reporting” contenente le stime di rischio e le risultanze dell’attività di monitoraggio del fabbisogno di risorse del Fondo, sulla base della metodologia definita all’interno del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e le linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla lettera a) del presente paragrafo, unitamente ad una descrizione delle eventuali misure di contenimento individuate come necessarie;
2.4) eventuali modifiche al sistema aziendale di deleghe decisionali in materia di assunzione, di gestione degli impegni in essere, delle richieste di indennizzo e del recupero dei crediti.
5. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze un tempestivo aggiornamento delle informative di cui al paragrafo 4, qualora si manifestino variazioni significative con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, alle variazioni relative ad impegni, premi, indennizzi ovvero ad altre voci che comportino movimentazioni di cassa.

D. REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI A SACE S.P.A.
1. SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle Garanzie a Condizioni di mercato nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, in conformità alla metodologia di cui al prospetto tecnico concordato con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il livello dei premi è rivisto almeno annualmente per verificarne l’adeguatezza ai fini dell’autofinanziamento del regime di garanzia. I premi riscossi da SACE S.p.A. sono versati sul Conto Corrente, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A. e salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio.
2. Le commissioni dovute a SACE S.p.A. sono limitate alla copertura dei costi sostenuti da questa e imputabili alle attività svolte per l’acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle Garanzie, come risultanti da idonea rendicontazione certificata dal soggetto incaricato della revisione dei conti.
3. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze:
a) entro il 15 novembre di ogni anno, per eventuali osservazioni da formulare nei successivi trenta giorni, la pre-rendicontazione attestante le commissioni maturate per le attività svolte fino al 30 settembre dello stesso esercizio; decorso il termine per formulare le osservazioni e in assenza di queste, SACE trattiene dal Conto Corrente le commissioni maturate fino a tale data;
b) entro il 28 febbraio di ogni anno la rendicontazione certificata attestante le commissioni maturate per le attività svolte nell’esercizio precedente; all’esito dell’approvazione del bilancio SACE trattiene dal Conto Corrente l’importo delle commissioni maturate e non già trattenute ai sensi della lettera a).

E. GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI
1. SACE S.p.A. svolge con la dovuta diligenza professionale, per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, l’attività di gestione delle garanzie rilasciate, l’attività di pagamento degli importi dovuti in relazione alle Garanzie e l’attività di recupero crediti.
2. SACE S.p.A. gestisce direttamente le attività di recupero dei crediti ovvero conferendo mandato a terzi o agli stessi garantiti, e monitorando lo svolgimento delle attività esternalizzate nonché l’adeguatezza delle stesse.”.

Tabella 1
(articolo 42, comma 1)

Comune Popolazione residente 1° gennaio 2021 Peso 2022 2023 2024 2025 Totale
TORINO 858.205 13% 13 26 26 13 78
MILANO 1.374.582 21% 21 42 42 21 126
ROMA 2.770.226 42% 42 85 85 42 254
NAPOLI 922.094 14% 14 28 28 14 84
PALERMO 637.885 10% 10 19 19 10 58
Totale 6.562.992 100% 100 200 200 100 600