Energia19 Dicembre 2022 11:33

Cosa dice il parere di Arera al Mase sulla proposta di regolamento per il contenimento dei consumi elettrici formulata da Terna

Arera ha emanato un parere al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in merito alla Proposta di regolamento di Terna per l’approvvigionamento, tramite procedura competitiva, di un servizio di riduzione del consumo elettrico prestato da clienti finali per il tramite di carichi industriali offerti per il servizio di interrompibilità elettrica.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, con lettera del 15 dicembre 2022, ha trasmesso all’Autorità la Proposta di regolamento di Terna, ai fini dell’acquisizione del parere previsto dall’articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022;

la Proposta di regolamento di Terna prevede, in sintesi, quanto segue:
- Terna svolge una procedura concorsuale ai fini dell’approvvigionamento a termine di risorse che si rendono disponibili a ridurre i prelievi di energia elettrica dalla rete nel periodo compreso tra l’avvio della procedura e il 31 gennaio 2023 (di seguito: Periodo di Validità). La richiesta di riduzione nelle ore del giorno “D” è comunicata da Terna entro le ore 10 del giorno precedente D-1 (di seguito: Servizio di Riduzione dei Consumi)

- possono partecipare alla procedura i clienti finali dotati di apparecchiatura di distacco del carico (UPDC); ai fini della domanda di ammissione, i clienti finali partecipanti alla procedura possono essere raggruppati in forma consortile, benché l’erogazione del servizio e la relativa verifica avvenga con riferimento ai raggruppamenti di carichi afferenti al medesimo punto di connessione, come nel caso del servizio di interrompibilità;
- il servizio è remunerato con una componente fissa, il cui valore è determinato in esito ad una procedura concorsuale che consiste nello svolgimento di un’asta al ribasso, a partire da un premio massimo espresso in €/MW/Periodo_di_Validità con assegnazione di tipo “pay as bid”;
- con riferimento al fabbisogno complessivo nazionale, Terna indica un quantitativo
pari a 3000 MW;
- il premio massimo per la remunerazione del servizio, assumendo come riferimento il prezzo di assegnazione del servizio di interrompibilità istantanea nell’ultima asta annuale, è pari a 50.000 euro/MW/anno inclusivo di 550 ore annue di attivazione del servizio di riduzione dei consumi, da riproporzionare sulle ore per le quali verrà richiesta la disponibilità del medesimo servizio (ad esempio, se la procedura concorsuale venisse effettuata per un Periodo di Validità che include 99 ore di attivazione del servizio, il prezzo massimo sarebbe pari a
9.000 euro/MW/Periodo_di_Validità);
- ai fini dell’assegnazione del servizio, Terna ordina le offerte ricevute in ordine crescente di prezzo offerto e le seleziona secondo un criterio di merito economico fino a concorrenza del fabbisogno;
- gli assegnatari, in tutte le ore di attivazione del servizio e per ciascun raggruppamento di carichi afferente al medesimo punto di connessione, hanno l’obbligo di:
a) ridurre la potenza prelevata di un quantitativo almeno pari alla potenza
assegnata, rispetto alla baseline definita dal cliente finale assegnatario e resa
disponibile a Terna entro le ore 14 del giorno D-2;
b) effettuare il distacco del carico impartito eventualmente da Terna, in
ottemperanza a quanto definito nelle regole di dispacciamento di cui al
Capitolo 4 del Codice di Rete e ai relativi Allegati A.40, A.41 ed A.42;
- le attivazioni devono essere motivate da esigenze di Snam rete gas con la finalità indiretta di contenimento dei consumi gas, da esigenze di adeguatezza del sistema elettrico nazionale laddove si rendesse necessario per far fronte ad eventuali criticità del prossimo periodo invernale e dalle finalità di cui all’articolo 4 del Regolamento UE 2022/1854, per le ore che progressivamente non siano state utilizzate per le finalità di contenimento dei consumi gas e per esigenze di adeguatezza;
- l’effettiva prestazione del servizio viene misurata confrontando i dati di misura dell’energia elettrica prelevata durante le ore di attivazione del servizio con la sopra richiamata baseline. Sono altresì previste forme di verifica della coerenza della baseline, tramite il suo confronto con i dati di misura effettivi nelle ore in cui non viene attivato il servizio;

- la remunerazione complessivamente spettante all’assegnatario è pari al prodotto tra il prezzo unitario di assegnazione del servizio (espresso in euro/MW/ Periodo_di_Validità) moltiplicato per la potenza assegnata e per il rapporto (non superiore a 1) tra la potenza media misurata al netto dei periodi di attivazione e la potenza assegnata. Sono altresì previste forme di riduzione della remunerazione nei casi in cui le verifiche della coerenza della baseline di cui al precedente alinea dovessero avere esito negativo, nonché nei casi di mancata erogazione del servizio;
• la Proposta di regolamento di Terna, inoltre:
- contribuisce al conseguimento dell’obiettivo di riduzione dei consumi elettrici di cui al Regolamento UE 1854/2022 nelle ore di picco di cui all’articolo 4 del medesimo, benché le modalità di piena attuazione di tale Regolamento (ossia l’estensione a tutti i clienti finali delle procedure di riduzione dei consumi) dovranno essere oggetto di identificazione con apposita normativa;
- prevede che Terna possa richiedere agli assegnatari la disponibilità alla prestazione del servizio di riduzione dei consumi fino al 31 marzo 2023, estendendo il numero di ore per un valore corrispondente a 300 ore nel periodo 1° dicembre 2022 - 31 marzo 2023). Tuttavia, questa eventuale estensione deve essere coordinata con le modalità di implementazione dell’articolo 4 del Regolamento UE 1854/2022;
• il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con lettera del 15 dicembre 2022, ha altresì chiesto all’Autorità di fornire indicazioni in merito alla specifica componente della tariffa su cui andrebbero a gravare i costi derivanti dalla procedura concorsuale ai fini dell’approvvigionamento a termine di risorse che si rendono disponibili a ridurre i prelievi di energia elettrica.
RITENUTO CHE:
• la Proposta di regolamento di Terna, tramessa dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con lettera del 15 dicembre 2022, sia complessivamente aderente al dettato normativo di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022, fermo restando il fatto che essa dovrà essere coordinata con le modalità di implementazione dell’articolo 4 del Regolamento UE 1854/2022 anche al fine diconsentire che il servizio di riduzione dei consumi sia erogato anche da altri clienti finali (non solo quelli che erogano il servizio di interrompibilità) eventualmente in forma aggregata;
• sia opportuno che la Proposta di regolamento di Terna sia modificata in alcune parti
di dettaglio, al fine di:
- puntualizzare che la partecipazione in forma consortile dei clienti finali alla procedura concorsuale rileva per finalità amministrative e commerciali e non anche per la prestazione del servizio di riduzione dei consumi né per la relativa verifica, come già attualmente avviene nel caso del servizio di interrompibilità;
precisare il significato e i criteri di determinazione dei dati di potenza che rilevano ai fini delle verifiche dell’attivazione del servizio, come riportati nelle formule contenute nella Proposta di regolamento;
• sia altresì opportuno che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nell’approvare la Proposta di regolamento di Terna, preveda che Terna trasmetta tempestivamente all’Autorità e al medesimo Ministero gli esiti delle procedure concorsuali e i relativi costi;
• sia opportuno che, come consentito dall’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022, i costi derivanti dalla procedura concorsuale ai fini dell’approvvigionamento a termine di risorse che si rendono disponibili a ridurre i prelievi di energia elettrica siano prioritariamente coperti tramite eventuali fonti di finanziamento a valere sulla fiscalità generale e che, solo in subordine e in via residuale, siano coperti tramite il corrispettivo di cui all’articolo 44 dell’allegato A alla deliberazione 111/06 (cd uplift)