Politica9 Marzo 2022 16:10

Concessioni gas e idro, servizi pubblici locali, rifiuti e servizio idrico. La posizione di Arera. La memoria integrale

Sulle concessioni di distribuzione del gas naturale per Arera c’è preoccupazione per gli effetti distorsivi derivanti dall'attuazione dell'articolo 114-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che sancisce un obbligo a carico della medesima Autorità “di riconoscere una integrale copertura tariffaria degli investimenti relativi al potenziamento o alla nuova costruzione di reti e di impianti in comuni metanizzati o da metanizzare, in specifiche località del Paese (zona climatica F comuni montani e specifiche zone del Mezzogiorno)”. Mentre sulle concessioni idroelettriche, Arera segnala “l’opportunità di espungere la misura che prevede l’obbligo in capo al produttore concessionario di cessione a titolo gratuito dell’energia elettrica alle Regioni”, proponendo di valutare “l’introduzione, nell’ambito del processo di rinnovo delle concessioni, di disposizioni che favoriscano la stipulazione di contratti di lungo periodo di copertura dal rischio prezzo” e suggerendo di recepire a livello normativo “le indicazioni formulate nelle già richiamate Linee guida (non vincolanti), in relazione alla componente variabile dei canoni, al fine di armonizzare l’applicazione di tale componente e di renderla proporzionale agli effettivi ricavi di ciascun impianto”. È quanto si legge nella memoria depositata ieri da Arera in X Commissione al Senato, la commissione Industria, relativa alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, e riferita all’audizione svolta lo scorso 12 gennaio.

In sintesi, la memoria si occupa poi della delega al Governo in materia di servizi pubblici locali dove l’Autorità ritiene opportuno evidenziare come da una riforma impostata “a una razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra i diversi livelli di governo locale e le autorità indipendenti – potrebbero derivare criticità tali da pregiudicare i caratteri di stabilità, chiarezza e certezza di una regolazione settoriale già consolidata (come nel settore idrico) o, comunque, già avviata (come in quello dei rifiuti). Mentre sui metodi tariffari si suggerisce che la “tariffa sia predisposta dagli Enti territorialmente competenti sulla base dei dati forniti dai gestori”.

Arera suggerisce anche “un’accelerazione del processo di costituzione degli Enti di governo dell’ambito”, in considerazione dei quali potrebbe risultare utile “valutare il potenziamento dei poteri sostitutivi connessi ai casi di mancata costituzione degli Enti di governo dell’ambito da parte delle Regioni e di mancata adesione ai medesimi da parte dei Comuni”, e introdurre una previsione normativa che riconosca all’Autorità “uno specifico ruolo in termini di monitoraggio e di segnalazione in materia”. A cui si aggiunge a livello gestionale “una revisione della disciplina vigente” per garantire che sinergicamente possa “affiancarsi alle azioni già dalla stessa poste in essere (e in via di rafforzamento), per favorire l’aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi, nonché per supportare il riordino, da parte degli enti preposti, della governance del settore idrico e dei rifiuti”.

Con riferimento al servizio idrico integrato “sembra assumere evidenza la necessità di un’azione di rafforzamento della governance del settore, soprattutto in considerazione del permanere di situazioni di mancato affidamento del servizio in alcune aree del Paese, nonché di superamento delle perduranti carenze riscontrate in ordine alla corretta redazione e all’aggiornamento degli atti necessari all’adozione delle scelte di programmazione e di gestione del servizio”, sottolinea l’Authority nella memoria.

Infine, sui servizi di gestione dei rifiuti la disposizione riduce da cinque a due anni la durata minima del periodo per il quale “le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato”. L’Autorità ritiene che tale modifica “potrebbe richiedere ai gestori del servizio pubblico il mantenimento di una rafforzata capacità di gestione di riserva” con “conseguenti oneri cui dare copertura” e che l’intervento “richieda un periodo di tempo più ampio rispetto ai 90 giorni indicati, affinché possa comprendere l’espletamento delle procedure di coinvolgimento e di consultazione degli stakeholder pubblici e privati”.

LA MEMORIA INTEGRALE DI ARERA