Politica14 Giugno 2022 18:12

Casse previdenza, Cassese: Costituzione dice che protezione sociale rientra tra diritti fondamentali cittadini ma non dice che è affidata in via esclusiva ad enti pubblici

“Diritto amministrativo e diritto privato formano due mondi separati che non vivono mai in pace, non sono abbastanza amici ma neppure abbastanza nemici.

Si è registrata una involuzione normativa grave e pericolosa per quanto riguarda le Casse che, con la legislazione che si è andata formando negli ultimi trent’anni, stanno rapidamente facendo un balzo indietro. Questo rapporto di riduzione dell’area privatistica a favore dell’area pubblicistica è pericolosa e prodomica della modificazione del regime delle responsabilità di coloro che sono impegnati nell Casse. Si tratta di persone che se sono regolate dal codice civile saranno sottoposte a questo, cioè alle regole del diritto privato, ma se sono regolate dal diritto pubblico potranno essere chiamate dalle procure della Corte dei conti e dalle procure penali. Così come avveniva prima del 1990.”

Così Sabino Cassese, già giudice della Corte Costituzionale nel corso del webinar “L’autonomia della Casse di previdenza al servizio delle professioni per il Paese” organizzato da Adepp.

“Da qui l’erroneità di un indirizzo normativo che io ritengo sbagliato. Ci sono tre regressioni principali: l’assimilazione alla pubblica amministrazione, la determinazione delle Casse come organismi di diritto pubblico e infine la determinazione autoritativa delle modalità di investimento delle Casse.

La Costituzione dice che la protezione sociale, nel quale è inclusa la previdenza, rientra tra i diritti fondamentali dei cittadini ma non dice che è affidata in via esclusiva ad enti pubblici. Anzi la Costituzione valorizza i corpi intermedi e il principio di sussidiarietà. Nella Costituzione si dice: “Provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato”, non dice quindi istituiti e gestiti dallo Stato. Questo è perciò il criterio sul quale deve agire il legislatore.

Per questo nel 1993 venne disposta la privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza, e la loro trasformazione in associazioni o fondazioni con quattro garanzie di autonomia: gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile.

Il carattere pubblico è quello della funzione, non del soggetto che svolge la funzione.

Dal 1994 però sono intervenute numerose norme che hanno spinto verso l’assimilazione di enti regolati dal codice civile associazioni e fondazioni verso la pubblica amministrazione.

Questo processo di ripubblicizzazione si è svolto in molte tappe, le principali sono tre: l’assimilazione alla pubblica amministrazione, la determinazione delle Casse come organismi di diritto pubblico e infine la determinazione autoritativa delle modalità di investimento delle Casse.

C’è dunque una controtendenza rispetto a quanto stabilito nel 1993 e i motivi alla base sono sbagliati, cioè il motivo del vincolo e della possibilità implicita. Si stanno mettendo in dubbio i benefici di quella che era una lungimirante riforma”.

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