Logistica18 Novembre 2022 10:42

Assocostieri: “Escludere aziende della distribuzione primaria e secondaria”

Assocostieri ha scritto al Governo e alla Direzione generale del MEF sottolineando l’importanza di adottare l’approccio del nuovo Regolamento (UE) 2022/1854 in luogo dell’attuale normativa in tema di contributo straordinario contro il caro bollette.
Nell’adozione del Regolamento è fondamentale prestare molta attenzione alla definizione dei soggetti tenuti alla corresponsione del contributo solidaristico evitando che il medesimo si applichi a tutte quelle aziende della distribuzione primaria e secondaria – per definizione price taker – non ricomprese nelle misure Ue.
Le previsioni del citato Regolamento, il cui perimetro applicativo ricomprende unicamente le imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, fissano il tasso applicabile per il calcolo del contributo di solidarietà sugli utili imponibili ed appaiono più idonee e giuridicamente più sostenibili della misura fino ad oggi applicata, come previsto dal D.L. Aiuti.
Il passaggio a un sistema di tassazione, come quello previsto da Regolamento comunitario, consentirà finalmente di risolvere alcune pesanti storture, segnalate dall’Associazione, in primo luogo quella dell’inclusione dell’accisa nella base imponibile iva.
Come è noto, infatti, i prodotti petroliferi, stoccati e movimentati nei depositi fiscali per lo più costieri sono soggetti a un’imposizione fiscale indiretta (iva e accise) particolarmente alta, che incide fortemente sul prezzo finale.
Spesso, inoltre, l’operatore conferisce i prodotti nei depositi fiscali in sospensione di accisa, che viene versata quando il prodotto viene immesso in consumo. Tale impostazione, può determinare una grande differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita che resta, in gran parte, dovuta all’imposizione fiscale più che a profitti.
Le aziende aderenti ad Assocostieri, infatti, esercitano esclusivamente attività di stoccaggio, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi e, a differenza dei produttori, sono qualificate come price taker. Non si trovano, pertanto, nella possibilità di influenzare il prezzo di mercato né, di conseguenza, possono realizzare extraprofitti.
Sebbene il riferimento all’utile imponibile del Regolamento di per sé risolva questa stortura, rimane aperto il tema del coordinamento tra i due differenti sistemi di tassazione basati sull’utile di bilancio (regolamento) o sulla differenza tra basi imponibili iva infrannuali (normativa nazionale).
Ancora, sostiene Assocostieri, occorre considerare l’opportunità che venga escluso dal calcolo del contributo il fatturato derivante da incremento di attivo patrimoniale per effetto della compravendita di beni rilevanti in bilancio tra le immobilizzazioni o di azioni e quote societarie.
Assocostieri, pertanto, auspica che – coerentemente con lo spirito della norma, che intende colpire esclusivamente i maggiori profitti dell’impresa energetica rispetto al periodo di riferimento – si presti molta attenzione alla definizione dei soggetti tenuti alla corresponsione del contributo solidaristico così come sarà modificato alla luce del nuovo Regolamento, evitando che si applichi a tutte quelle aziende della distribuzione primaria e secondaria non ricomprese nello stesso.
Tali misure dovrebbero, infatti, escludere dal perimetro applicativo tutte quelle aziende della logistica energetica attualmente impegnate nel processo di transizione ecologica, la cui attività si sostanzia esclusivamente nella distribuzione e nel commercio di prodotti petroliferi.